di Giovanni Tringali —
La bancarotta fraudolenta societaria o impropria è prevista e disciplinata dall'art. 223 del RD n. 267/1942 e punisce amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che cagionano il fallimento della società
- Cos'è la bancarotta fraudolenta societaria o impropria
- Bene giuridico protetto
- Soggetti attivi del reato
- Elemento soggettivo
- Elemento oggettivo
- Consumazione del reato
- Prescrizione
- Procedibilità
- Bancarotta societaria: reato complesso
- Giurisprudenza sulla bancarotta societaria
- Bancarotta impropria reato societario art. 2634 c.c.
- Nesso di causa tra condotta dolosa ed evento
- Bancarotta fraudolenta impropria anche con condotte omissive
- Operazioni dolose art. 223 co. 2 n. 2
Cos'è la bancarotta fraudolenta societaria o impropria
La bancarotta fraudolenta si definisce societaria o impropria quando è commessa da soggetti diversi dal fallito. Trattasi di reato societario di "evento" in cui appunto l'evento è rappresentato dal dissesto.
La norma di riferimento del reato è l'art. 223 della legge Fallimentare intitolata "Fatti di bancarotta fraudolenta".
Il reato è noto come bancarotta fraudolenta societaria, come si evince chiaramente dal testo dell'art. 223 L.F. in quanto:
"Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Si applica altresì, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216".
Bene giuridico protetto
Il bene giuridico protetto dalla disposizione è ovviamente l'interesse dei creditori (compreso lo Stato) delle società dichiarate in liquidazione giudiziale, alla garanzia patrimoniale.
Soggetti attivi del reato
Soggetti attivi del reato sono nello specifico gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società in liquidazione giudiziale.
Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico o eventuale, ovvero una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Elemento oggettivo
La condotta, costituita dai fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile, deve cagionare, o quantomeno concorrere a cagionare, il dissesto della società, in presenza del relativo nesso di causalità.
Secondo la giurisprudenza il reato sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un "aggravamento" del dissesto già in atto della società, per cui la stessa non deve necessariamente essere la causa scatenante od esclusiva del dissesto, potendo essere anche una semplice concausa (come affermato dalla Cassazione n. 680/2022 nel richiamare la precedente pronuncia della Sezione 5 n. 40998/2014).
Consumazione del reato
Il reato deve intendersi consumato alla data della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.
Prescrizione
In base a quanto previsto dall'art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato una volta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e in ogni caso per un tempo non può essere inferiore a sei anni, se si tratta di delitto, a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche nel caso in cui siano puniti con la sola pena pecuniaria.
Procedibilità
Trattasi di una fattispecie di reato procedibile d'ufficio.
Bancarotta societaria: reato complesso
La bancarotta fraudolenta da reato societario si presenta come reato complesso. Difatti, la legge considera come "elemento costitutivo" del reato de quo uno dei "fatti" previsti dal codice civile ai seguenti articoli:
- 2621 - False comunicazioni sociali
- 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate
- 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti
- 2627 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- 2632 - Formazione fittizia del capitale
- 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatorie
- 2634 - Infedeltà patrimoniale del codice civile.
Vi è quindi assorbimento tra il reato societario e il reato fallimentare, nel senso che nel corpo della norma fallimentare abbiamo dei "fatti societari" che costituirebbero per se stessi reato, ma che perdono la loro autonomia in favore del più grave reato previsto dalla L.F.
