Il matrimonio concordatario è un rito religioso che si celebra innanzi ad un ministro di culto cattolico, al quale lo Stato riconosce gli effetti prodotti dal matrimonio civile laddove tale rito venga trascritto nei registri dello stato civile.
Cos'è il matrimonio concordatario
Per effetto delle disposizioni contenute nell'Accordo stipulato nel 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e ratificato dal Parlamento italiano con la Legge numero 21 del 25 marzo 1985, a modifica delle precedenti intese bilaterali in materia matrimoniale di cui al Concordato Lateranense del 1929, il matrimonio canonico acquista piena efficacia giuridica di fronte allo Stato, tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile.
Il matrimonio concordatario è pertanto il matrimonio che, pur essendo celebrato innanzi al Ministro di culto cattolico, sortisce effetti civili e non solo religiosi.
Prima dell'entrata in vigore della disciplina concordataria, per chi avesse voluto un matrimonio produttivo di effetti per lo Stato e per la Chiesa, si rendevano necessarie due distinte celebrazioni matrimoniali, l'una in forma civile e l'altra in forma religiosa.
Matrimonio concordatario: la procedura
Affinché il matrimonio canonico acquisti efficacia giuridica nell'ordinamento italiano, devono essere rispettati degli adempimenti procedurali.
Innanzitutto, la celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalle pubblicazioni con affissione oltre che alle porte della chiesa parrocchiale, anche alla porta della casa comunale di un avviso recante tutte le informazioni necessarie per l'individuazione gli sposi.
Trascorsi i termini di legge e sempre che non siano state notificate opposizioni, l'ufficiale di stato civile rilascia un certificato dove si dichiara che non esistono cause ostative.
La celebrazione non può prescindere dalla lettura, da parte del sacerdote e al termine del rito nuziale, degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile relativi ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Infine, spetta al celebrante la compilazione dell'atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno, entro 5 giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché provveda, nelle successive 24 ore, alla trascrizione nei registri degli atti di matrimonio.
La trascrizione ha efficacia costitutiva degli effetti civili del matrimonio religioso.
Ipotesi di intrascrivibilità del matrimonio concordatario
La disciplina concordataria individua talune ipotesi di intrascrivibilità.
La trascrizione non può avere luogo quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione e quando sussiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Tale impedimento riguarda coloro che siano stati destinatari di un provvedimento di interdizione per infermità di mente, coloro che siano vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili e coloro che abbiano un impedimento derivante da delitto o da affinità in linea retta. Pur non essendo espressamente richiamati dal vigente Accordo di revisione concordataria, devono ritenersi preclusivi della trascrizione del matrimonio canonico anche la consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, nonché l'impedimento derivante dall'adozione e dall'affiliazione.
Nullità del matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è nullo in presenza di vizi del consenso ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso. È il caso dell'insussistenza in capo ad uno dei coniugi della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano, della violenza fisica, della simulazione e della riserva mentale.
Il giudizio canonico di primo grado deve essere instaurato avanti al Tribunale competente, che è quello del luogo ove i coniugi risiedono o hanno il domicilio.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, può essere proposto appello.
Il giudice d'appello si pronuncia sulla necessità di una ulteriore istruzione della causa oppure conferma la sentenza impugnata.
La delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario
Nonostante la legge 218 del 1995 disciplini il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ancora oggi non si può prescindere dal giudizio di delibazione visto che l'articolo 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato (legge 121 del 1985) prevede espressamente che le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possano essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario.
La domanda di delibazione, che può essere presentata da un solo coniuge nei confronti dell'altro oppure congiuntamente e che deve essere sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza di taluni presupposti processuali: in primo luogo, l'esistenza di due conformi decisioni giudiziali (di primo grado e del tribunale di seconda istanza) dichiarative della nullità del matrimonio e il rilascio da parte del Supremo tribunale della Segnatura apostolica del cosiddetto exequatur, cioè del decreto di esecutività attestante la esecutività, secondo il diritto canonico, della sentenza ecclesiastica di nullità.
Dopo il deposito della domanda con la relativa documentazione e una volta ottenuto l'exequatur, il giudizio di deliberazione segue il rito camerale se la domanda è congiunta; se, invece, la domanda è presentata da un solo coniuge, il giudizio viene introdotto con citazione, da notificarsi all'altro coniuge e si segue il rito ordinario. La Corte d'appello compie tutti gli accertamenti del caso e verifica che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.
Per produrre i suoi effetti, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico deve essere trascritta nei registri dello stato civile. La delibazione fa venire meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione e fa venire meno l'esigenza della domanda di divorzio, laddove esso non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti.
