Fido bancario

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Cos'è il fido, come e perché si richiede e quali sono le modalità di differenziazione dagli altri prestiti.

Con il fido bancario (art. 1842 c.c.), la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato

Cos'è il fido bancario

Il fido bancario, più propriamente detto apertura di credito bancario, è disciplinato dall'art. 1842 del codice civile, il quale dispone che con tale contratto la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Si tratta di una forma di contratto bancario molto diffusa nella pratica, disponibile per i privati e comunemente utilizzata dalle imprese.

A fronte dell'impegno sopra descritto, la banca solitamente percepisce interessi sulle somme utilizzate dal cliente.

Differenza tra fido e prestito

L'utilizzo del fido bancario in campo imprenditoriale presenta il vantaggio di consentire all'impresa di far fronte a spese impreviste, o di importo maggiore del previsto, attraverso l'utilizzo delle somme messe a disposizione dall'istituto.

Il cliente, quindi, ha la possibilità di ripristinare in un momento successivo l'integrità del capitale, rientrando dallo scoperto con il versamento delle somme di cui ha fatto uso e riconoscendo alla banca i dovuti interessi.

I vari prelievi e versamenti effettuati dal cliente titolare di fido sono solitamente connessi ad un sottostante rapporto di conto corrente bancario.

Va notato che una caratteristica peculiare dell'apertura di credito è data al fatto che, a differenza di quanto avviene nei comuni finanziamenti e prestiti, gli interessi vengono riconosciuti solo sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente.

Riguardo alla determinazione del tasso di interessi, la Corte di Cassazione ha precisato, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto proprio un rapporto di fido, che il tasso di interesse, di cui all'art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario), può anche essere determinato per relationem, ma in tal caso "il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca" (cfr. Cass. n. 17110/19).

Le garanzie nel fido

Nella pratica è frequente che alla concessione del fido si accompagni la prestazione di garanzie reali o personali da parte del cliente.

In base all'art. 1844 c.c., quando queste divengono insufficienti, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante; in mancanza, l'istituto può ridurre il credito concesso o recedere dal contratto.

Fido e sofferenza bancaria

Nella sua fase patologica, il rapporto di fido bancario è solitamente legato ai concetti di sofferenza bancaria e di segnalazione del cliente alla centrale rischi, quando non direttamente al fallimento dell'impresa.

In estrema sintesi, se il cliente tarda a rientrare dalla propria posizione debitoria (c.d. fase di incaglio), la banca può dichiararne lo stato di sofferenza e, se tale situazione persiste, provvedere alla sua segnalazione al Crif e agli altri sistemi di intercomunicazione bancaria.

Lo stato di sofferenza autorizza, in genere, la banca a recedere dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 1845 cc.

Recesso dal fido bancario

Il recesso della banca dal fido bancario è diversamente regolato a seconda che il contratto sia stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato

Nel primo caso, infatti, il recesso prima della scadenza è possibile solo se sussiste una giusta causa. Oltretutto, in tale ipotesi è necessario concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Nel caso, invece, in cui il contratto sia a tempo indeterminato, la banca (così come il cliente) può recedere in qualsiasi momento. Tuttavia, è in tal caso necessario dare un preavviso scritto che rispetti il termine stabilito nel contratto, dagli usi o, in mancanza, quello di quindici giorni.

Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede

Spesso accade che la revoca degli affidamenti da parte dell'istituto di credito sia illegittima. Ciò si manifesta soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato, a causa della maggiore autonomia con cui gestire le possibilità e le modalità del recesso.

L'illegittimità deriva, sostanzialmente, dal mancato rispetto da parte dell'istituto di credito dei fondamentali principi di correttezza e buona fede: la generale libertà della banca di recedere dal contratto, infatti, deve evitare di porre il cliente in una difficoltà ingiustificata o di concretizzarsi in un comportamento del tutto arbitrario.

In via generale, può affermarsi che la revoca degli affidamenti è di certo illegittima quando contrastante con i comportamenti generalmente tenuti dalla banca o quando i rapporti in essere con il cliente seguano un normale andamento commerciale. In tali casi, infatti, ragionevole è l'affidamento del cliente nella disponibilità delle somme concordate e comprensibile la sua difficoltà nel restituire gli importi utilizzati "se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta".

Emblematica in tal senso è la sentenza numero 648/1997 della Corte di cassazione, che, nel sancire il predetto principio di diritto, ha fatto da apripista ad un orientamento giurisprudenziale ormai costante e uniforme.

Esempi di illegittimità della revoca

Alla luce di quanto visto, può quindi ravvisarsi un esempio di revoca illegittima degli affidamenti quando, ad esempio, il cliente abbia una situazione economica inalterata, specie se vitale, e le banche non abbiano provveduto a revocare affidamenti ad altri clienti virtuosi per ragioni interne.

Viceversa, la revoca dell'affidamento è legittima in casi in cui il comportamento della banca non si concretizzi in un abuso del suo potere di recesso. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il cliente abbia ricevuto una segnalazione nelle banche dati o sia parte di un mutuo posto in sofferenza.

L'illegittimità della revoca degli affidamenti può, tuttavia, derivare anche da aspetti inerenti le modalità del preavviso.

Proprio per la funzione assolta, infatti, quest'ultimo può essere giudicato non adeguatamente fornito allorquando avvenga oralmente, non contenga la volontà espressa di recedere, non offra adeguate motivazioni circa la revoca.

Le tutele per i clienti

Quando il cliente ritenga di aver subito una revoca illegittima degli affidamenti concessigli, può ovviamente ricorrere alle vie giurisdizionali per far valere le proprie ragioni nei confronti della banca.

Tuttavia, le strade non sono solo quelle ordinarie.

Ad esempio, per una risoluzione più rapida della questione che lo vede interessato, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.