La simulazione

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Quali sono i riferimenti normativi della simulazione contrattuale, quali effetti produce nei confronti dei terzi e come può essere provata in giudizio

La simulazione contrattuale rappresenta esplicitazione del fenomeno dell'apparenza, in quanto presuppone una scissione tra ciò che è realmente voluto dalle parti e ciò che le stesse manifestano all'esterno.

Cos'è la simulazione

La simulazione, nel diritto civile, è l'azione con la quale due soggetti pongono in essere un contratto o un altro negozio giuridico stabilendo, tuttavia, che lo stesso nei fatti non produca alcun effetto tra le parti, con il solo fine di invocarne l'esistenza nei confronti dei terzi. Il porre in essere un contratto simulato genera una chiara situazione di divergenza tra la dichiarazione resa dai contraenti e la loro volontà negoziale.

Il codice civile non dà una definizione di simulazione ma si limita a regolarne gli effetti e la prova (artt. 1414 – 1417 cod. civ.).

La simulazione, quindi, si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

  • contratto (o negozio) simulato, che è quello ufficialmente stipulato tra le parti;
  • accordo simulatorio, ovverosia l'accordo riservato con le quali le parti manifestano la propria volontà di lasciare privo di effetti tra di esse il contratto stipulato ufficialmente;
  • causa simulandi, ovverosia lo scopo per il quale viene stipulato il contratto apparente.

Eventualmente, vi può essere anche un accordo dissimulato, che contiene la reale manifestazione di volontà delle parti, nascosta dietro l'accordo simulato, circa il regolamento dei rapporti tra le parti.

Simulazione assoluta e simulazione relativa

La simulazione può essere assoluta o relativa.

Nel primo caso, l'accordo tra le parti prevede che il contratto simulato non debba mai produrre effetti tra di esse. Si pensi ad esempio, al caso di scuola in cui Tizio vende un immobile a Caio, con l'accordo che, in realtà, non si verifichi alcun trasferimento immobiliare né venga pagato il prezzo pattuito.

Nel caso di simulazione relativa, invece, le parti prevedono che gli effetti contrattuali prodotti tra le stesse non siano quelli propri del contratto simulato ma attengano ad un diverso rapporto contrattuale c.d. dissimulato. In altre parole, con essa, le parti stipulano un contratto diverso da quello al quale danno poi esecuzione. Ad esempio le parti possono fingere di stipulare una compravendita (c.d. negozio simulato) quando in realtà a tutti gli effetti stanno ponendo in essere una donazione (c.d. negozio dissimulato).

La simulazione relativa si divide ulteriormente in oggettiva e soggettiva. Nel primo caso, le parti vogliono porre in essere un diverso negozio giuridico rispetto a quello stipulato, mentre nel secondo caso il negozio giuridico in sé è il medesimo ma viene stipulato nei confronti di un soggetto rimasto nascosto. In tal caso di realizza una interposizione fittizia di persona, in quanto mediante l'accordo simulatorio viene attribuita la qualità di destinatario degli effetti contrattuali ad un soggetto diverso da quello che figura come tale nel contratto simulato.

Contratto simulato e contratto dissimulato

I contraenti possono così porre in essere uno o due tipi di contratto: sempre presente è il contratto simulato (totalmente privo di efficacia salvo determinate ipotesi di legge; in tal caso la simulazione è assoluta) e, ove invece sia presente una differente intenzione dei soggetti tenuta nascosta al pubblico, il contratto dissimulato (simulazione relativa). In quest'ultimo caso, se fornita adeguata prova e a patto che il contratto simulato rispecchi i medesimi requisiti di legge previsti per la fattispecie voluta nel dissimulato (ad es. la forma dell'atto pubblico per la donazione celata da compravendita) il contratto dissimulato assume pieno valore tra le parti.

E' condizione controversa in dottrina se il contratto simulato sia affetto da inefficacia o da radicale nullità. E' dibattuta anche l'identificazione della causa del contratto simulato: se essa sia totalmente mancante o se al contrario la conclusione di un contratto reale sottostante all'apparente possa essere la vera causa dell'accordo simulato.

La tesi della nullità del contratto simulato porterebbe ad applicare l'art. 1418 cod. civ. Sicuramente in questi termini rientra il contratto dissimulato con causa illecita, cioè quella situazione in cui il reale accordo tra le parti viene celato sotto una simulazione in frode alla legge. Controverso è invece l'inquadramento della simulazione ordinaria, poiché l'art. 1414 c.c. non fa alcun espresso riferimento alla nullità dell'accordo simulato. Esso prevede espressamente la mera inefficacia. Per tale motivo in giurisprudenza è stata preferita questa la tesi dell'inefficacia del contratto simulato.

Effetti della simulazione tra le parti

Il sistema degli effetti della simulazione tra le parti viene disciplinato in forza della prevalenza della realtà sull'apparenza.

Nel caso di simulazione assoluta, tra le parti non viene prodotto alcun effetto in quanto il contratto simulato è inefficace.

In presenza di simulazione relativa, tra le parti produce effetto il contratto dissimulato, ferma l'inefficacia del contratto simulato.

Effetti della simulazione nei confronti dei terzi

Generalmente sono due le categorie di soggetti potenzialmente interessati dagli effetti dell'accordo simulato e, ove presente, di quello dissimulato: i terzi in buona fede e i creditori. Entrambe queste figure, se lese nei loro diritti ed interessi, possono promuovere azione volta ad accertare la simulazione contrattuale ex art. 1415 c.c.

I terzi in buona fede che vedano pregiudicati i loro diritti in caso di accertamento di simulazione dell'accordo tra le parti originarie possono opporsi a tale dichiarazione. Ciò in ossequio al principio generale del nostro ordinamento della tutela della buona fede del terzo (buona fede presunta ex lege: art. 1147 cod. civ. Spetta alle parti provare che il terzo era a conoscenza della simulazione). Così come gli stessi possono al contrario promuovere azione volta ad accertare la simulazione, ove gli effetti di un eventuale contratto (es. simulata alienazione o donazione di un immobile per far uscire il cespite dal patrimonio del debitore) potrebbero compromettere i loro interessi.

I creditori possono essere di due tipi: del debitore cedente o del debitore acquirente. Nel primo caso, i creditori chiederanno al giudice di accertare la simulazione; nel secondo, esattamente il contrario.

L'art. 1416 c.c. stabilisce che, in caso di conflitto tra creditori e salvo la sussistenza di prelazioni (queste situazioni sono infatti regolate secondo la normativa generale del codice civile; ad es. art. 2747 cod. civ. sul privilegio) sono preferiti quelli del debitore cedente se il loro credito è sorto in epoca anteriore rispetto alla stipulazione del contratto simulato: ciò poiché, al momento della generazione del credito, gli stessi hanno fatto affidamento sulla consistenza patrimoniale storica del debitore, la quale comprendeva anche i beni oggetto di contratto simulato.

Azione e domanda riconvenzionale di simulazione

L'azione di simulazione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento (ossia una pronuncia che accerti che un determinato negozio giuridico è simulato). Possono proporre azione di accertamento della simulazione tutti i soggetti che abbiano concreto interesse alla dichiarazione di simulazione contrattuale.

Nel caso di simulazione assoluta, l'azione è ritenuta imprescrittibile, mentre nel caso di simulazione relativa, è ricondotta al termine di prescrizione ordinario ovvero a quello previsto per il diritto oggetto del contratto simulato

L'assenza di una specifica disciplina indurrebbe a ritenere la simulazione azionabile sia in via principale che in via di eccezione

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1442 c. 4 c.c. per l'ipotesi in cui la simulazione sia opposta dal convenuto in sede di esecuzione negoziale; il convenuto che intenda far valere la simulazione, pertanto, dovrà necessariamente proporre apposita domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

La domanda di accertamento di simulazione è soggetta a trascrizione: dal momento in cui essa viene posta in essere ha effetto di pubblicità verso i terzi i quali, nel quale entrassero nella disponibilità del bene stesso a qualsiasi titolo, non potrebbero a quel punto più opporre la propria buona fede.

Prova della simulazione

Anche in caso di esperimento dell'azione di simulazione vale la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per cui l'onere probatorio rispetto alla sussistenza della simulazione stessa grava in capo al soggetto che la allega. 

Il principio generale in tema di interpretazione dei contratti e atti unilaterali di cui all'art. 1367 c.c., inoltre, impone di conferire ai negozi giuridici l'interpretazione che ne fa salvi gli effetti (cd. principio di conservazione) con ciò suffragando la regola che chiunque deduca l'inefficacia dell'atto simulato debba altresì fornirne la prova. 

Il regime probatorio, tuttavia, è notevolmente diversificato a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti ovvero dai creditori e dai terzi.

Limiti probatori per i terzi

I terzi godono di una tutela maggiore dal punto di vista probatorio in virtù della difficoltà di reperire le prove di un accordo, quale quello simulatorio, al quale non hanno partecipato. 

Per tale ragione, sono ammessi a provare la simulazione con qualsiasi mezzo e, in particolare, per testimoni e presunzioni, come risulta in applicazione del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c., senza essere vincolati agli specifici limiti probatori previsti per questi mezzi in materia di contratti.

Limiti probatori per le parti

Le parti possono beneficiare del medesimo regime probatorio privilegiato previsto per i terzi unicamente nel caso in cui intendano provare l'illiceità del contratto dissimulato, mentre in tutti gli altri casi in cui intendano far valere la simulazione tra di esse o verso i terzi rimangono applicabili le ordinarie regole in tema di ammissibilità e limiti delle prove ex artt. 2721 e ss. c.c. 

In caso di simulazione assoluta, pertanto, la prova dell'inesistenza del negozio simulato potrà essere esperita per mezzo di testi soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, perdita incolpevole del documento) mentre, in caso di simulazione relativa, la prova dell'esistenza del negozio dissimulato potrà essere esperita per mezzo di testi nella sola ipotesi di perdita incolpevole del documento

Tali limiti, tuttavia, restano rilevabili ad istanza di parte. 

Interrogatorio formalegiuramentoconfessione sono ammissibili per provare la simulazione inter partes quando non riguardino negozi solenni per i quali la forma scritta sia prevista ad substantiam.

Simulazione e matrimonio

Un altro esempio di simulazione, al di fuori della contrattualistica, si può avere nel matrimonio.

Se gli sposi, prima di celebrare le nozze, convengono di non adempiere ai propri obblighi derivanti dalla vita matrimoniale e rinunciano ai relativi diritti si parla, ex art. 123 cod. civ., di matrimonio simulato. L'azione di impugnazione del matrimonio simulato spetta a ciascuno dei coniugi a patto che sia esercitata entro un anno dalla celebrazione e che nel frattempo i due sposi simulanti non abbiano convissuto, prevalendo in quest'ultimo caso la situazione di fatto.