La rappresentanza

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Guida all'istituto della rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387-1400 del codice civile: fonti della rappresentanza, caratteri della rappresentanza legale, la procura, il falsus procurator

L'istituto della rappresentanza introduce una deroga alla regola della coincidenza tra parti formali e parti sostanziali del contratto. 

L'attività giuridica di formazione e stipulazione del contratto viene, infatti, affidata a soggetti diversi dalle parti titolari della sfera giuridica su cui il negozio stesso produce i suoi effetti.

Cos'è la rappresentanza

La rappresentanza è istituto disciplinato dagli artt. 1387 - 1400 del codice civile che attribuisce al rappresentante il potere di compiere uno o più atti giuridici in sostituzione del rappresentato.

Si definisce diretta se gli effetti giuridici dei negozi giuridici si producono nella sfera giuridica del rappresentato, indiretta se si ripercuotono su chi li compie. In questo caso occorre un negozio specifico per trasferire gli effetti sul rappresentato.

La rappresentanza diretta richiede, pertanto, la contemplatio domini ossia la spendita del nome del rappresentato da parte del rappresentante. Tale aspetto si collega, generalmente, ad un rapporto di gestione interna del quale l'attività svolta dal rappresentante costituisce attuazione. Il rapporto interno tra i soggetti può essere disciplinato attraverso il ricorso al contratto di mandato con cui il rappresentato/mandante definisce i doveri del rappresentante/mandatario.

Questo deve essere, inoltre, distinto dalla relazione esterna del rappresentante verso i terzi che si coglie nella legittimazione rappresentativa del primo ad agire per la gestione degli interessi altrui. 

Il potere di rappresentanza può essere conferito attraverso la legge (rappresentanza legale) o mediante procura (rappresentanza volontaria).

Fonti della rappresentanza: la rappresentanza legale

In taluni casi la legittimazione rappresentativa viene attribuita direttamente dalla legge, in relazione alla qualità del rappresentante e alle condizioni soggettive in cui versa il rappresentato. 

Si tratta delle ipotesi di rappresentanza legale previste a favore di soggetti totalmente privi della capacità di agire, quali il minore, l'interdetto e (in alcuni casi) il beneficiario dell'amministrazione di sostegno

Il potere compimento di attività negoziali a favore degli incapaci viene conferito a soggetti che rivestono una particolare qualifica o che detengono una relazione qualificata con l'incapace. Nel caso di minore età la rappresentanza viene riconosciuta ai genitori dotati di responsabilità genitoriale, mentre nel caso di interdizione giudiziale la legittimazione ad agire in nome e per conto dell'interdetto viene riconosciuta al tutore nominato dal giudice tutelare. 

La rappresentanza volontaria: la procura

La rappresentanza legale si distingue dalla rappresentanza volontaria. Quest'ultima esige la procura, atto che conferisce al rappresentante il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto del rappresentato (contemplatio domini art. 1388 C.C.).

Si tratta, nel dettaglio, di un atto unilaterale recettizio, rivolto a terzi.

Occorre sin da subito precisare che la procura è un atto che assume rilevanza esterna verso i terzi, cui viene dimostrata da parte del rappresentante la legittimazione ad agire in nome e per conto altrui.  

Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita dal soggetto interessato, affinché il contratto concluso dal rappresentante sia valido è sufficiente che quest'ultimo abbia la capacità di intendere e di volere, tenendo conto della natura e del contenuto del contratto.

E' tuttavia indispensabile che il rappresentato sia legalmente capace.

Oggetto della procura

Con la procura, quindi, il rappresentante è chiamato a compiere uno o più atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato.

Essa può innanzitutto riguardare un solo determinato affare: in tal caso prende il nome di procura speciale. Ad esempio, è speciale la procura con la quale il procuratore viene incaricato di concludere una compravendita, partecipare a una procedura di mediazione, presentare una determinata domanda amministrativa per la quale sono richieste specifiche formalità e così via.

Dalla procura speciale deve essere distinta quella specifica, che è quella che prevede il conferimento di molte più attività rispetto a quelle che vengono conferite con la procura speciale. Con la procura speciale infatti al procuratore viene conferito il potere di compiere un atto singolo. Con la procura specifica invece al procuratore vengono conferite tutta una serie di attività, che vengono specificamente elencate e che non lasciano al procuratore un margine ampio di scelta e decisione.

Tuttavia la procura può avere ad oggetto anche una serie determinata di affari o anche tutti gli affari del rappresentato: in tal caso prende il nome di procura generale.

Insomma: la procura generale è quella che non resta circoscritta a un determinato affare ma che dà al rappresentante un ampio potere di agire nell'interesse del rappresentato, di regola comunque circoscritto agli atti di ordinaria amministrazione. Tale potere, insomma, può non avere limiti, eccetto quest'ultimo indicato, oppure può essere limitato al compimento di determinate categorie di affari.

Secondo quanto chiarito da una giurisprudenza ormai consolidata, per distinguere una procura speciale da una procura generale, in ogni caso, non è sufficiente guardare alla denominazione formale che le parti danno all'atto con il quale la stessa è conferita: rilevante, piuttosto, è quanto in effetti l'atto disponga.

Conferimento della procura

Le modalità con le quali è possibile conferire la procura sono diverse: il conferimento, infatti, può avvenire oralmente, può risultare da comportamenti concludenti o, infine, può essere fatto tramite atto scritto.

Ai sensi dell'articolo 1392 del codice civile, infatti, la regola generale è quella che la procura osserva i requisiti di forma che l'ordinamento prevede per l'atto o gli atti che il rappresentante è con essa chiamato a compiere. Per cui, se, ad esempio, la procura speciale viene conferita per acquistare un immobile questa dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Estinzione della procura

La procura generale, così come sopra conferita, si estingue principalmente con rinuncia da parte del rappresentante.

La procura speciale si estingue con la conclusione dell'affare

Sono cause estintive della procura, sia speciale che generale, poi, la morte del rappresentante o del rappresentato, la revoca da parte del rappresentato, la rinuncia da parte del rappresentante, il fallimento del rappresentato.

L'articolo 1396 del codice civile prevede che la revoca della procura, così come ogni sua modificazione, deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena la sua inopponibilità superabile solo se si riesce a dimostrare che comunque i terzi ne erano consapevoli.

La medesima disposizione stabilisce, poi, che le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Capacità delle parti

L'art 1389 c.c.. dispone che il rappresentato debba avere la capacità di agire, il rappresentante quella d'intendere e volere in relazione a natura e contenuto del contratto da concludere poiché gli effetti giuridici delle sue azioni ricadono sul rappresentato.

Vero però che a rilevare è la volontà del rappresentante, per questo il codice ha previsto (art. 1390 C.C.) che, se quando conclude un contratto la sua volontà è viziata (errore, violenza, dolo), il negozio è annullabile, a meno che i vizi non riguardano elementi voluti dal rappresentato. In questa ipotesi il contratto è annullabile solo se i vizi ne hanno determinato la volontà contrattuale.

Un'ipotesi particolare è prevista dall'art. 1391 c.c.: "Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante."

Falsus procurator e ratifica

Chi contratta come rappresentante di un terzo senza aver ricevuto procura (o eccedendo i limiti delle facoltà che gli sono state conferite) è denominato falsus procurator.

Egli, per tale suo comportamento, deve risarcire il danno subito dal terzo contraente che ha confidato senza colpa nel contratto in tal modo stipulato.

Tuttavia, è possibile che l'interessato decida di ratificare, con effetti retroattivi, il contratto concluso dal falsus procurator. Restano comunque salvi i diritti dei terzi.

Conflitto d'interessi

Il conflitto di interessi si realizza quando il rappresentante conclude un contratto per favorire se stesso o terzi contro l'interesse del rappresentato.

Il contratto è annullabile nel caso in cui il conflitto (anche potenziale) è conosciuto o conoscibile dal terzo, se invece il rappresentante conclude un negozio con se stesso ricoprendo anche il ruolo di rappresentato il negozio è annullabile allorché ha danneggiato il vero rappresentato.