Il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale introdotto dal decreto crescita (d.l. n. 34/2019), in sostituzione del contratto di solidarietà espansiva che quindi, dal 30 giugno 2019, ha cessato di esistere.
Vediamo quindi in cosa consiste il nuovo contratto di espansione, disciplinato dall'articolo 41 del decreto legislativo numero 148/2015 e prorogato fino al 2024.
Cos'è il contratto di espansione
Il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale che riguarda le imprese che hanno più di 1000 dipendenti e sono interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione che prevedono anche la modifica dei processi aziendali con conseguente esigenza di adeguare le competenze professionali dei lavoratori.
È entrato in vigore in via sperimentale per il biennio 2019-2020. Le successive leggi di bilancio hanno prorogato il contratto di espansione fino al 2024. Tuttavia, la legge di bilancio del 2025 non ha proseguito per questa via, negando la proroga successiva.
Vediamo comunque quali erano gli aspetti principali del contratto di espansione, rimasto in vigore per molti anni.
Vantaggi del contratto di espansione
Il contratto di espansione presentava diversi elementi di vantaggio sia per il lavoratore che per l'azienda.
Il primo aveva la possibilità di andare in pensione con un anticipo fino a cinque anni, durante i quali poteva ricevere un'indennità mensile a carico dall'azienda.
D'altra parte, l'azienda veniva posta nella condizione di poter avviare un processo di ammodernamento interno, mediante assunzione di nuove risorse e attivazione di corsi di formazione .
La procedura di consultazione
La stipula del contratto di espansione doveva essere proceduta da una procedura di consultazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le loro rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria.
Il contenuto
La legge prescriveva dettagliatamente il contenuto del contratto di espansione, dopo averne chiarito la natura gestionale.
In particolare, nel contratto di espansione andavano indicati:
- il numero dei lavoratori che l'azienda intende assumere, specificandone i profili professionali
- le modalità con le quali intende programmare temporalmente le assunzioni
- l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro
- la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro dei dipendenti già in organico e il numero degli stessi che ne è interessato, nonché il numero dei lavori che possono accedere al trattamento economico previsto per il contratto di espansione.
Ai fini della stipula del contratto, il Ministero del lavoro verificava il progetto di formazione e riqualificazione e il numero delle assunzioni previste.
Integrazione salariale e indennità
Con riferimento al contratto di espansione era possibile chiedere un intervento straordinario di integrazione salariale, della durata massima di 18 mesi, anche non continuativi.
Ai lavoratori che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia dopo massimo 60 mesi dalla stipula del contratto, se avevano maturato il requisito contributivo, e a coloro che, nel medesimo termine massimo, conseguivano il diritto alla pensione anticipata, il datore di lavoro poteva riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione un'indennità mensile a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale prestazione poteva essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
Lavoratori esclusi dall'indennità
Ai lavoratori che non avevano i requisiti per poter beneficiare della predetta prestazione era possibile applicare una riduzione oraria, con integrazione salariale e contribuzione figurativa, che in media non poteva superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione. Se necessario, tuttavia, era possibile concordare, per ciascun lavoratore, una percentuale di riduzione complessiva dell'orario sino al 100% per tutta la durata del contratto.
Il progetto di formazione e riqualificazione
L'impresa che intendeva accedere al contratto di espansione doveva presentare un progetto di formazione e riqualificazione, che diventava parte integrante del contratto e nel quale erano indicate le misure idonee a garantire che il prestatore conseguiva effettivamente le competenze tecniche idonee alla mansione alla quale veniva adibito.
Nel progetto, che era distinto per categorie, andavano descritti, più in generale, i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
I chiarimenti del Ministero
Dal punto di vista applicativo, di particolare rilevanza risulta l'originaria circolare del Ministero del lavoro numero 16 del 6 settembre 2019.
Tale documento, tra le altre cose, aveva specificato che il criterio occupazionale di 1000 dipendenti andava valutato con riferimento alla singola impresa (e non ai gruppi o alle reti temporanee d'impresa), tenendo conto dei "lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda".
Con riferimento alla durata, considerando che la misura aveva carattere sperimentale ed era prevista per il biennio 2019-2020, il Ministero aveva chiarito che, nel rispetto del limite massimo di 18 mesi, era possibile che i contratti di espansione avviati nel 2020 avrebbero continuato a produrre i loro effetti anche nel 2021.
Così in effetti è stato e anzi, come anticipato, il contratto di espansione ha continuato ad essere prorogato per gli anni successivi fino al 2024.
