di Marco Sicolo —
Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti: nessuno può sostituirsi di propria iniziativa ad altri nella cura degli interessi altrui.
L'istituto della gestione di affari altrui rappresenta una deroga al suddetto principio, in quanto consente, in presenza delle condizioni descritte dalla legge di intervenire legittimamente nella sfera giuridica altrui.
Cos'è la gestione di affari altrui
All'interno del nostro ordinamento, la gestione di affari altrui si pone come una delle fonti di obbligazioni previste direttamente dalla legge (cfr. art. 1173 c.c.).
Infatti, la semplice assunzione spontanea (cioè realizzata in assenza di un contratto vincolante) della gestione di un affare nell'interesse altrui è idonea a far sorgere in capo al gestore l'obbligo di continuare ed eventualmente portare a termine l'affare, fino a quando l'interessato (o, se deceduto, un suo erede) non sia in grado di provvedervi (art. 2028 c.c.).
Parimenti, in capo all'interessato sorgono degli obblighi altrettanto specifici, che analizzeremo tra breve.
Gli elementi della fattispecie
Gli elementi che compongono la fattispecie della gestione di affari altrui come autonoma fonte di obbligazione sono dunque i seguenti:
- spontaneità dell'inizio della gestione;
- intenzione di realizzare un interesse altrui;
- utilità iniziale della gestione;
- alienità dell'affare;
- impossibilità dell'interessato di provvedere alla gestione dell'affare.
La mancanza di uno solo di questi presupposti rende illecito il comportamento del soggetto che si traduce in una illegittima ingerenza nella sfera giuridica altrui.
Analizziamoli nel dettaglio
Spontaneità dell'inizio della gestione
La spontaneità dell'inizio della gestione identifica una situazione obiettiva di assenza di un dovere giuridico di intraprendere l'attività a favore di un altro soggetto. Ciò si delinea, pertanto, nella mancanza di un vincolo obbligatorio espressivo di un rapporto giuridico preesistente tra le parti.
Intenzione di gestire un affare altrui
Tale requisito afferisce alla sfera soggettiva del gestore, il quale deve essere al corrente dell'altruità dell'affare e degli effetti della propria azione sulla sfera patrimoniale altrui.
Per tale ragione la presenza di un errore in capo al gestore circa la titolarità dell'affare impedisce il sorgere della consapevolezza richiesta ai fini dell'operatività dell'istituto e genera in capo al beneficiario dell'affare un arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Alienità dell'affare
Tale requisito oggettivo si delinea nella titolarità dell'affare in capo ad un soggetto diverso (dominus) da colui che materialmente compie l'attività (gestor). In tale prospettiva l'affare deve risultare riconducibile ad una sfera giuridica di un terzo.
Utilità iniziale della gestione
Il requisito della alienità dell'affare trova completamento del carattere oggettivo dell'utilità iniziale altrui.
Tale aspetto può ravvisarsi ogniqualvolta venga compiuta un'attività che si ritiene sarebbe stata comunque espletata dal dominus per la realizzazione dei propri interessi, se egli si fosse trovato nella condizione di realizzarla.
L'impossibilità di provvedere
L'impossibilità dell'interessato a provvedere da sé alla gestione dell'affare è invece da intendersi in senso ampio e non strettamente giuridico. Ciò significa che la disciplina codicistica sulla gestione di affari altrui trova applicazione, ad esempio, in caso di:
- assenza fisica dell'interessato
- impedimento materiale
- irreperibilità
- momentaneo stato di incapacità naturale
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che "nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del dominus"(v. Cass. n. 12304/11).
L'incapacità del gestore
Il gerente, a norma dell'art. 2029 c.c., deve necessariamente possedere la capacità di contrattare (in particolare, la capacità d'agire).
In caso contrario, l'interessato non sarà obbligato ad adempiere le obbligazioni, salva la buona fede del terzo.
Divieto dell'interessato
La gestione non deve essere autorizzata dall'interessato, altrimenti l'obbligo del gestore di condurla a termine troverebbe la sua fonte in un accordo di tipo contrattuale, riconducibile in genere nell'ambito del mandato.
È necessario, inoltre, che non vi sia stato divieto da parte dell'interessato: in tal caso, quest'ultimo non sarebbe obbligato all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2031 c.c.
A questo riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che il tacito assenso è sufficiente per configurare gestione di affari altrui ai sensi degli artt. 2028 ss. c.c.: "L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor" (cfr., tra le altre, Cass. n. 9269/08).
Gli obblighi dell'interessato
A fronte dell'obbligo del gestore di continuare e portare a termine l'affare, la disciplina codicistica prevede (art. 2031 c.c.) in capo all'interessato degli obblighi altrettanto precisi. Tali obblighi ricalcano quelli riconducibili al contratto di mandato, in quanto il rapporto tra il titolare dell'affare e il gestore presenta affinità a quello sorto per effetto di tale fattispecie negoziale.
Il gestore deve, infatti,:
- adempiere le obbligazioni contratte dal gestore in nome dell'interessato;
- tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte in nome proprio;
- rimborsare le spese sostenute dal gestore.
Tutto ciò, si badi non necessariamente a seguito del conseguimento di un vantaggio finale da parte dell'interessato, ma solo in presenza di una gestione utilmente iniziata.
Se, infine, risulta che il gestore fosse convinto di provvedere ad un affare proprio, l'interessato può ratificare il suo operato: in tal caso, la gestione produrrà gli effetti propri di un mandato.
