Arricchimento senza causa

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L'azione di arricchimento senza causa, il nesso di causalità tra arricchimento e impoverimento, la sussidiarietà, l'indennizzo e la prescrizione

L’azione di ingiustificato arricchimento rappresenta un rimedio processuale dai confini applicativi incerti, data la sua portata generale e residuale rispetto alle altre azioni tipiche previste dal legislatore. 

Il fondamento giuridico da cui trae origine è quello del nemo locupletari potest cum aliena iacura, brocardo che evidenzia la necessaria sussistenza di una causa giustificativa alla base di qualsiasi spostamento di ricchezza da un soggetto ad un altro. 

Cos'è l'azione di arricchimento senza causa

L'azione di arricchimento senza causa, contemplata dall'art. 2041 c.c., dispone che, chi si arricchisce, senza una giusta causa, in danno di un'altra persona, è tenuto ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento stesso ovvero a restituire in natura la cosa determinata oggetto dell'arricchimento, se questa sussiste al tempo della domanda.

Trattasi di un'azione personale, esperibile solo tra i soggetti parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Presupposti dell'indebito arricchimento

I presupposti oggettivi del rimedio in esame sono costituiti dai seguenti elementi:
  • arricchimento di un soggetto e dal conseguente impoverimento di un altro soggetto;
  • unicità del fatto causativo della locupletazione e del depauperamento;
  • assenza di una causa giustificatrice dello squilibrio patrimoniale realizzatosi;
  • inesistenza di un altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento.

Vediamoli nel dettaglio

L'arricchimento

Il requisito dell'arricchimento richiesto dalla norma può configurarsi in un incremento patrimoniale o in un risparmio di spesa "purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica" (Cass. civ., 04.06.2013, n. 20226). Concetto quello del risparmio di spesa che giustifica l'azione di ingiustificato che la Cassazione ritiene applicabile anche nei rapporti con la PA. nella decisione n. 2196/2022 ha infatti precisato che: "In tema di azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità di una prestazione professionale (nella specie, redazione di una progettazione generale e quindi esecutivo di strade), da parte di un ente pubblico (...) si realizza con la mera utilizzazione della prestazione stessa, indipendentemente dal fatto che il destinatario utilizzatore sia un terzo (nella specie, un Comune), in quanto il vantaggio goduto dall'arricchito non deve necessariamente avere un contenuto di incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla P.A. (e, quindi, anche in un semplice risparmio di spesa, ravvisabile, nella specie, nel mancato esborso per procurarsi altro idoneo progetto da trasmettere al Comune per la realizzazione delle opere)" (Cass. Sez.3, 19059/2003).

Ciò che rileva è, dunque, la necessità di ancorare la valutazione della misura del vantaggio conseguito dal soggetto a parametri oggettivi, non caratterizzati dalla mera percezione soggettiva del beneficiario. 

Inoltre, deve trattarsi di un incremento suscettibile di valutazione economica, in quanto afferente alla sfera patrimoniale e non morale del soggetto.

L'impoverimento

Ai fini della sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, occorre la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale dall'istante subita senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica, sicché il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è invero giustificato da una ragione giuridica, come allorquando consegua a una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.

Il nesso di causalità tra locupletazione e depauperamento

La prova della sussistenza del nesso causale tra l'impoverimento e l'arricchimento incombe sull'attore che lamenta il depauperamento; in assenza di tale prova la domanda non può essere accolta e il rimedio dell''indennizzo riconosciuto dall'actio de in rem verso non può essere concesso.

La mancanza di giusta causa

La mancanza di giusta causa, evidentemente, non può sussistere quando lo squilibrio economico in favore di una parte e a danno dell'altra si sia verificato con il consenso della parte che si ritiene pregiudicata. L'assenza di una causa giustificatrice, più precisamente, non può essere identificata con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dal depauperato, ma deve essere accertata in riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito.

La sussidiarietà

Il carattere sussidiario della norma emerge chiaramente dalla formulazione dell'art. 2042 c.c. intitolato appunto"Carattere sussidiario dell'azione" ai sensi del quale "L'azione di arricchimento non e' proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito".

La sussidiarietà rende quindi l'azione di arricchimento ingiustificato inammissibile ogniqualvolta il soggetto che ha sofferto la diminuzione patrimoniale abbia l'astratta possibilità di esercitare un'altra azione diretta; di conseguenza, se l'attore disponeva comunque di un'azione prescrittasi o dalla quale è decaduto, la domanda ex art. 2041 c.c. non può trovare accoglimento.

Si evidenzia, pertanto, il profilo di marginalità e residualità dell’azione di ingiustificato arricchimento che costituisce il rimedio esperibile dal danneggiato in extremis, ossia quando non vi siano le condizioni per raggiungere il medesimo risultato attraverso altre azioni risarcitorie.

La ratio della previsione normativa di cui all’articolo 2042 del codice civile viene diversamente definita dalla dottrina. Alcuni autori individuano il fondamento della norma nel principio di certezza del diritto, nell’ottica dell’utilizzo da parte del soggetto leso dei rimedi processuali messi a disposizione dall’ordinamento giuridico. Secondo questa concezione, il legislatore intende scongiurare il rischio di un cumulo tra le diverse azioni esperibili dal danneggiato, cumulo che si tradurrebbe inevitabilmente in un abuso di mezzi processuali. Laddove, infatti, l’azione di ingiustificato arricchimento si ponesse come mezzo concorrente e non alternativo ai rimedi risarcitori, si consentirebbe al danneggiato di lucrare sulla propria condizione economica al di là dei limiti del danno effettivamente sofferto. 

Altri autori accolgono, invece, una definizione sistematica della norma che mette in luce la sua collocazione codicistica. In tale ottica la disposizione assumerebbe quindi una portata equitativa e residuale, perché norma di chiusura della rassegna dei rimedi processuali esperibili dal soggetto danneggiato.  

L’esatta definizione del fondamento della sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento consente di sciogliere il nodo interpretativo in merito alla reale dimensione applicativa dell’azione stessa. La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza che è giunta alla prospettazione di due soluzioni diametralmente opposte. Se si accoglie la prima concezione dottrinale, la clausola di sussidiarietà viene interpretata in senso astratto, per cui la ipotetica sussistenza di un rimedio processuale diverso preclude l’esperibilità del rimedio di cui all’articolo 2041 del codice civile. Risultano, pertanto, superflue ed irrilevanti le reali ed effettive ragioni di merito che non consentono al danneggiato di far valere la propria pretesa risarcitoria attraverso azioni alternative e prevalenti rispetto alla azione generale di cui all’articolo 2041 del codice civile. Si tratta dell’opzione interpretativa tradizionalmente accolta dai giudici di legittimità, seppure con alcuni temperamenti. In particolare, la giurisprudenza già in passato tendeva a valorizzare la distinzione tra il rigetto per infondatezza della domanda principale dovuto ad un difetto di prova e l’accertamento della invalidità del titolo contrattuale della domanda principale. In quest’ultimo caso le Sezioni Unite del 2018 avevano ammesso la formulazione della domanda di indennizzo in via subordinata purché sostanzialmente aderente al giudizio principale.   

L’orientamento fondato sulla concezione equitativa promuove, invece, una interpretazione concreta della clausola di sussidiarietà. Si ritiene che l’azionabilità del rimedio dell’ingiustificato arricchimento non possa prescindere dalle circostanze relative al fatto concreto che abbiano condotto al rigetto o all’inammissibilità delle altre azioni risarcitorie. Tale concezione legittima il ricorso all’azione indennitaria anche nelle ipotesi di prescrizione e di decadenza delle alternative azioni risarcitorie, ovvero nei casi in cui il mancato accoglimento della domanda principale sia ascrivibile ad un atteggiamento di inerzia colpevole del soggetto leso. Viene pertanto valorizzato il carattere residuale del rimedio processuale che deve essere ancorato alle circostanze che emergono nel caso concreto.  

Il conflitto giurisprudenziale evidenziato ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che in una recente sentenza hanno analizzato la questione della applicazione della azione di ingiustificato arricchimento, anche in relazione alla azione di risarcimento per inadempimento contrattuale. 

Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno anzitutto risolto il tema della portata applicativa del principio di sussidiarietà con riferimento alla tipologia di azione principale. Sul punto la Cassazione aderisce alla tesi estensiva che ravvisa un termine di confronto non solo con le azioni tipiche ma anche sui rimedi fondati su principi generali, quali azioni per risarcimento extracontrattuale e precontrattuale. 

Chiarito questo primo aspetto, viene in rilievo la questione dell’azionabilità del rimedio dell’ingiustificato arricchimento nelle ipotesi di prescrizione del diritto al risarcimento e di carenza della prova del danno della azione principale. In entrambi i casi si segue le logica secondo cui la perdita del diritto per l’esercizio della azione principale a causa di un comportamento imputabile al soggetto leso preclude l’utilizzo della azione residuale di cui all’articolo 2041 del codice civile. Diversamente la predetta azione si trasformerebbe in mezzo per eludere i limiti sostanziali e processuali prescritti dal legislatore per l’utilizzo dell’azione risarcitoria. 

In particolare, con riferimento alla prima ipotesi si osserva che la concessione della azione di ingiustificato arricchimento in via subordinata alla prescrizione della domanda principale andrebbe a frustrare i caratteri e le finalità stesse dell’istituto. La prescrizione, infatti, produce la perdita del diritto al risarcimento per il mancato esercizio del titolare dello stesso. La possibilità di ottenere un indennizzo mediante l’azione di cui all’articolo 2041 del codice civile comporterebbe di fatto una rimessione nei termini per il danneggiato. Ciò andrebbe a vanificare le esigenze di certezza del diritto su cui si fonda l’istituto della prescrizione, con evidenti riflessi negativi anche sulla posizione del danneggiante. Quest’ultimo non potrebbe giovarsi degli effetti favorevoli della prescrizione, continuando ad essere esposto alla volontà discrezionale del danneggiato che potrebbe adire il giudice mediante l’azione di ingiustificato arricchimento, se ancora non prescritta. Appare quindi evidente il paradosso giuridico: colui che originariamente era vittima di un depauperamento di ricchezza ingiustificato assumerebbe una posizione di sopraffazione sul danneggiante, a causa dell’abuso dei mezzi di difesa che l’ordinamento pone a sua disposizione. 

La logica risulta più rafforzata se si considera l’ipotesi di rigetto dell’azione principale a causa dell’omessa prova del danno subito da parte del danneggiato. Dal combinato disposto di cui agli articoli 2697 e 1218 del codice civile si evince che l’onere della prova del danno grava sul danneggiato, che è tenuto a dimostrare l’esistenza, la misura e l’entità del pregiudizio concretamente sofferto. In tale ottica, l’inottemperanza dell’onere si traduce in un atteggiamento equiparabile a quello dell’inerzia tipico della prescrizione o della decadenza. Infatti, la mancata difesa degli interessi del soggetto leso risulta ascrivibile ad una negligenza dello stesso, che non ha rispettato le prescrizioni legislative per ottenere un risarcimento del danno. La concessione della azione di ingiustificato arricchimento di via subordinata produrrebbe anche in questo caso un evidente abuso dei mezzi di difesa.

Parallelamente alle ipotesi tracciate, le Sezioni Unite considerano altresì il caso di nullità del titolo contrattuale alla base della domanda principale di risarcimento. Nel trattare tale situazione, la Suprema Corte aderisce al già citato orientamento espresso dai giudici di legittimità in una pronuncia del 2018 e ripreso in sentenze successive. Dapprima si ribadisce come resta precluso il ricorso all’azione di cui all’articolo 2041 del codice civile in presenza di contratto illecito per violazione di legge o per contrasto all’ordine pubblico. 

Nel caso di specie infatti l’invalidità contrattuale da cui dipende il rigetto della domanda principale discende sempre da una grave violazione ascrivibile anche al contraente danneggiato, che non può avere quindi a disposizione anche lo strumento alternativo difensivo. In secondo luogo, la Corte di Cassazione considera il caso di nullità derivante da carenza ab origine dei presupposti fondanti il titolo della domanda principale. Ad avviso dei giudici di legittimità, nel caso di specie il rapporto tra l’azione di ingiustificato arricchimento e l’azione di risarcimento si risolve in cui concorso apparente, in quanto i presupposti processuali per l’esperibilità di quest’ultima risultano insussistenti. La sentenza che accerta l’inesistenza del titolo contrattuale non impedisce, pertanto, la proposizione della domanda di ingiustificato arricchimento. In senso contrario, infatti, il soggetto leso si ritroverebbe privato di qualsiasi strumento di difesa processuale, con conseguente frustrazione del suo interesse al ristoro del pregiudizio sofferto.

In definitiva, le Sezioni Unite hanno, in sostanza, aderito alla tesi più rigorosa e limitativa della applicazione dell’azione di ingiustificato arricchimento. Viene, infatti, ribadito come l’intento del legislatore sotteso alla formulazione normativa di cui all’articolo 1242 del codice civile fosse quello di evitare abusi processuali, scaturenti da un utilizzo improprio dei rimedi tipizzati. La naturale conseguenza di questo ragionamento è il riconoscimento di una sussidiarietà astratta che legittima il ricorso all’azione residuale solo in mancanza di qualsiasi altro strumento processuale teso al medesimo risultato

Il suddetto principio viene tuttavia mitigato nella pronuncia delle Sezioni Unite che operano una distinzione a seconda dei casi di rigetto o inammissibilità dell’azione principale.

Da un lato la Suprema Corte riunisce in un’unica categoria tutte le ipotesi, quali prescrizione, omissione dell’onere della prova e nullità derivante da contratto illecito, in cui al rigetto della azione principale concorra colpevolmente il soggetto leso. In tali casi viene negata la concreta azionabilità dell’azione di ingiustificato arricchimento, a tutela dei requisiti previsti dal legislatore per l’azionabilità dei principali strumenti di difesa. 

Dall’altro lato, si ammette il ricorso al rimedio processuale di cui all’articolo 2041 del codice civile, qualora l’inammissibilità dell’azione di risarcimento si fondi sulla assenza del titolo contrattuale, in mancanza del quale non sussistono nemmeno le condizioni astratte per far valere i propri diritti in via principale. 

La misura dell'indennizzo

La funzione dell'indennizzo è quella di reintegrare il patrimonio del soggetto che ha subìto l'ingiusta diminuzione; qualora l'arricchimento di controparte abbia assunto la forma di una cosa determinata ex art. 2041 c. 2 c.c., l'obbligo di corrispondere l'indennizzo non viene meno se nonostante la restituzione permane nel patrimonio del beneficiario un arricchimento correlato alla diminuzione altrui (crf. Cass. civ., 30.05.2000, n. 7194).

La misura concreta dell'indennizzo deve essere unicamente rapportata alla diminuzione patrimoniale patita e non anche al lucro cessante; in quanto credito di valore, inoltre, la liquidazione dell'indennizzo deve essere effettuata "alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento" (Cass. civ., 28.01.2013, n. 1889).

L’indennizzo previsto dalla norma incontra, pertanto, il limite dell’arricchimento, in quanto la suddetta azione non può rappresentare uno strumento per consentire al danneggiato di ottenere più di quanto egli abbia concretamente perduto.

La prescrizione

L'azione di arricchimento ingiustificato è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto alla ripetizione; il dies a quo, pertanto, coincide con il giorno in cui è avvenuto l'ingiustificato pagamento che ha determinato l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale di controparte.

In relazione alla prescrizione dell'azione di arricchimento con l'ordinanza n. 12108/2022 la Cassazione ha però avuto modo di ribadire che anche "gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni.» (Cass. n. 22978/2015)".

L'azione di arricchimento nella convivenza more uxorio

L'azione di arricchimento, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione nella decisione n. 11303/2020 è applicabile anche nei rapporti di convivenza. "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza."