La gestione delle sopravvenienze

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I rimedi agli eventi sopravvenuti che incidono sull'equilibrio del contratto e sulla causa. La gestione delle sopravvenienze nel contratto

L’espressione “gestione delle sopravvenienze” viene impiegata dalla dottrina per indicare i termini della sorte del rapporto contrattuale in presenza di circostanze tali da alterare l’assetto degli interessi stabilito dai contraenti al momento del perfezionamento dell’accordo.

Cosa sono le sopravvenienze contrattuali

Il decorso del tempo espone il contratto al rischio fisiologico di avvenimenti eccezionali, straordinari ed imprevedibili che si collocano nell’arco temporale racchiuso tra il momento genetico e il termine esecutivo del contratto. Per sopravvenienze in ambito contrattuale si intendono tutti quegli accadimenti, intervenuti in corso di esecuzione di un contratto di durata, che incidono sull'assetto negoziale e sull'equilibrio economico originariamente stabilito in sede di conclusione. Tali eventi si traducono in un possibile pregiudizio in danno di una parte del contratto poiché, alterando il sinallagma negoziale, aggravano il sacrificio imposto alla medesima ovvero riducono il beneficio recato dal contratto.

In particolare, le sopravvenienze possono incidere sulle prestazioni dedotte, rendendo impossibile l'esecuzione complessiva; inoltre, possono riguardare situazioni in cui l'esecuzione è ancora possibile, ma per le quali è stato alterato l'equilibrio economico originariamente raggiunto dalle parti; infine, le sopravvenienze possono colpire la causa in concreto del contratto, non consentendo l'attuazione del programma negoziale poiché frustranti dello scopo per cui è stato stipulato.

I rimedi legali alle sopravvenienze contrattuali

il legislatore mette a disposizione dei contraenti rimedi contrattuali che hanno la funzione di tutelare la propria sfera giuridica dagli effetti pregiudizievoli determinati dalle sopravvenienze. Tali rimedi non incidono sui profili di validità del negozio ma regolano i rapporti obbligatori sottostanti e, a seconda della sorte degli stessi, si classificano in rimedi caducatori-demolitori e rimedi manutentivi-conservativi.

I primi consentono al contraente che abbia subito gli effetti negativi delle sopravvenienze inerenti alla prestazione della controparte di ottenere di diritto o in via giudiziale la cessazione degli effetti del contratto con efficacia retroattiva. Attraverso il ricorso a tali azioni, pertanto, si evidenzia l’intento negativo del contraente alla non realizzazione del programma contrattuale.

Al contrario, mediante le azioni a carattere manutentivo l’ordinamento valorizza l’interesse positivo del contraente alla conservazione del contratto. In linea con tale finalità, l’originario progetto contrattuale viene adattato alla nuova dimensione giuridica in maniera tale da ristabilire un sistema di equilibrio nella reciprocità tra le prestazioni per il soddisfacimento delle mutate esigenze delle parti.

Vediamo come tali rimedi vengono applicati in presenza delle due situazioni dell'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione e dell'eccessiva onorosità sopravvenuta.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Il fenomeno della impossibilità sopravvenuta concerne l’ipotesi in cui la prestazione non possa essere eseguita in forza di un impedimento non imputabile al contraente. Il carattere della non imputabilità dell’impossibilità della prestazione rappresenta un requisito imprescindibile per l’operatività della disciplina di cui agli articoli 1463-1465 del codice civile, in quanto esclude la responsabilità del contraente per l’inadempimento della prestazione. 

Laddove, infatti, la ragione della impossibilità della prestazione risulti direttamente riconducibile alla mancata osservazione da parte del contraente delle regole di diligenza a lui imposte dalla legge per l’esecuzione del contratto, la controparte può invocare quali rimedi cumulativi l’azione di risoluzione per inadempimento e l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile.

L’impedimentum causa della impossibilità non imputabile della prestazione deve, dunque, intendersi in senso soggettivo e relativo come circostanza non prevedibile né superabile mediante l’utilizzo della ordinaria diligenza. Tale linea interpretativa deriva dall’adesione da parte della giurisprudenza al modello soggettivo di responsabilità da inadempimento, in forza del combinato disposto degli articoli 1218 e 1176 del codice civile. Solo in presenza di particolari condizioni contrattuali l’impedimentum può assumere consistenza oggettiva, sostanziandosi nella prova dell’intervento di eventi specifici sopravvenuti espressione del caso fortuito o della causa di forza maggiore.

Nelle ipotesi in cui l’impossibilità sopravvenuta prescinda dalla responsabilità del contraente, il legislatore indica diversi rimedi a seconda che la stessa si imprima sull’intera prestazione ovvero concerna solo una parte della stessa. Qualora ricorra una circostanza che determini l’impossibilità totale e definitiva della prestazione l’unica soluzione contemplata dall’ordinamento è rappresentata dalla risoluzione del contratto. Trattasi di un rimedio ad evidenza caducatoria che opera di diritto quando ricorrano le condizioni da cui la legge fa discendere in via automatica lo scioglimento del vincolo contrattuale con conseguente cessazione degli effetti del contratto. 

Tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nell’articolo 1236 del codice civile in forza del quale l’impossibilità assoluta e definitiva della prestazione comporta l’estinzione del rapporto obbligatorio di cui la stessa costituisce l’oggetto con conseguente liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere alla stessa. Tale disposizione generale, calata nel contesto di reciprocità tipico del contratto sinallagmatico, inibisce l’operatività del contratto, determinando il venir meno della causa giustificatrice dello stesso. 

Ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile alla parte liberata dalla sopravvenienza si preclude di richiedere l’adempimento della prestazione alla controparte e, nel caso in cui la prestazione sia già stata eseguita prima dell’intervento della sopravvenienza, si impone alla stessa di restituirla in ossequio alla disciplina sulla ripetizione dell’indebito. In tal modo, la risoluzione libera a sua volta il contraente la cui prestazione sia ancora possibile, evitando così di fargli sopportare il sacrificio del proprio obbligo senza ottenere in cambio la realizzazione del diritto vantato nei confronti della controparte.

La citata norma non si applica, tuttavia, in relazione ai contratti ad effetti reali aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di una cosa determinata o il trasferimento e la costituzione di un altro diritto reale minore. Tali negozi giuridici vengono, infatti, soggetti al principio consensualistico ex articolo 1376 del codice civile che fa discendere l’effetto traslativo in via automatica dal consenso legittimamente manifestato dalle parti. In forza di questa regola l’articolo 1465 del codice civile stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna della res per causa non imputabile all’alienante non liberi l’acquirente dall’obbligo di pagamento del prezzo pattuito, ancorché la res si trovi ancora nella disponibilità materiale dell’alienante. 

Per effetto dell’intervenuto accordo tra le parti l’acquirente ha, infatti, già acquisito il diritto di proprietà del bene, con ciò assumendo, altresì, il rischio del perimento dello stesso in ragione dell’antico brocardo “res perit domino”. Il suddetto contraente ha soddisfatto il proprio interesse alla ricezione della prestazione principale cui deve corrispondere il pagamento del prezzo pattuito. Il rapporto di sinallagmaticità si instaura, infatti, tra la prestazione traslativa e la controprestazione di pagamento del prezzo, mentre l’obbligo di consegna del bene da parte dell’alienante assume carattere secondario e accessorio. 

Il suddetto meccanismo si applica, altresì, qualora l’effetto traslativo venga differito dalle parti in ragione dell’apposizione al contratto di un termine iniziale. Il carattere di certezza dell’evento futuro da cui dipende la produzione dell’effetto principale non giustifica, infatti, la liberazione dell’acquirente dalla prestazione stabilita a suo carico. Invero, una simile conseguenza può giustificarsi solo in presenza di una condizione sospensiva relativa alla prestazione traslativa, essendo il suddetto elemento accessorio legata ad un accadimento futuro ed incerto.

Successivamente all’articolo 1464 del codice civile il legislatore considera i rimedi esperibili nella diversa ipotesi in cui la circostanza sopravvenuta impedisca al contraente di adempiere solo ad una parte della prestazione. La norma rimette al contraente potenzialmente pregiudicato della impossibilità parziale la scelta tra la azione di riduzione e il diritto di recesso dal contratto

La prima rappresenta un rimedio conservativo che consente alla parte di ridurre sul piano quantitativi la prestazione da lui dovuta in modo da riequilibrare i termini del rapporto con la controprestazione divenuta in parte ineseguibile. In definitiva, la suddetta azione consente di ricondurre ad equità l’intera dinamica contrattuale, evitando che una parte debba sopportare un sacrificio sproporzionato ed eccessivo rispetto al vantaggio conseguibile dalla controparte.

In via alternativa, il contraente può recedere dal contratto e liberare la controparte dall’obbligo di eseguire la porzione della prestazione ancora possibile. L’azione di recesso è espressione di un diritto potestativo che produce efficacia caducatoria in relazione al contratto in quanto determina il venir meno del vincolo contrattuale per entrambe le parti. Tale rimedio risulta, tuttavia, subordinato alla mancanza di un apprezzabile interesse all’adempimento parziale della prestazione. Il contraente deve, dunque, dimostrare che l’inesatto adempimento della prestazione sul piano quantitativo non sia in grado di soddisfare il proprio interesse giuridicamente tutelato. 

La scelta del rimedio caducatorio in mancanza di una ragione giustificativa meritevole di tutela si sostanzia, al contrario, in una violazione degli obblighi di cooperazione del creditore a lui riconosciuti in forza del principio di buona fede. 

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

L’ulteriore fenomeno che viene considerato a livello codicistico della gestione delle sopravvienenze è rappresentato dall’eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni oggetto del contratto sinallagmatico.

Il concetto di eccessiva onerosità sopravvenuta indica un incremento quantitativo della prestazione tale da superare l’alea normale consentita e prevedibile dalle parti al momento della stipulazione del contratto. Per alea normale del contratto si intende il rischio insito e connaturato al contratto, che non qualifica la funzione del negozio come, invece, avviene per i contratti aleatori, nei quali il rischio della prestazione appartiene alla stessa causa del contratto

Tale situazione deve essere tale da creare una sproporzione eccessiva tra le prestazioni previste e contemplate nel programma contrattuale. Inoltre, è necessario che l'eccessiva onerosità della prestazione sia dipesa dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Tale requisito, per la genericità terminologica, è stato oggetto di attenta valutazione da parte della giurisprudenza, al fine di dare contenuto alla nozione. L'avvenimento che determina l'eccessiva onerosità è straordinario quando trattasi di eventi che non si ripetono con regolarità dal punto di vista statistico, secondo una valutazione di tipo oggettivo; è imprevedibile, invece, l'evento che, secondo la coscienza dell'uomo comune, non sia dotato di un adeguato margine di certezza in ordine al suo avveramento.

L’ambito di applicazione di tale fenomeno è costituito dai contratti di durata ovvero ad esecuzione differita. Ai fini dell’esperibilità dei rimedi contemplati dall’articolo 1467 del codice civile, inoltre, necessario che la prestazione colpita dalla sopravvenienza non sia ancora stata eseguita o comunque non si sia esaurita. 

Anche in relazione a tali ipotesi la norma consente al contraente che sia pregiudicato dalla sopravvenienza di ricorrere al rimedio risolutivo. Tuttavia, a differenza delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta, in questi casi l’estinzione del contratto non si verifica in via automatica ma deve essere definita in forza di una sentenza costitutiva del giudice. Si tratta, dunque, di un rimedio caducatorio avente portata giudiziale e produttivo degli stessi effetti che l’ordinamento ricollega alla risoluzione per inadempimento.

La rinegoziazione delle condizioni contrattuali

Tuttavia, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità non è l'unico rimedio previsto dal codice civile per far fronte alle sopravvenienze che alterano il sinallagma contrattuale. Invero, il co. 3 dell'art. 1467 cod. civ. prevede che la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Si tratta di un rimedio conservativo, che si qualifica come diritto potestativo di cui è titolare la parte non danneggiata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, dottrina e giurisprudenza hanno specificato che il criterio dell'equità interviene in modo da far rientrare lo squilibrio di prestazioni nell'alveo dell'alea normale del contratto, non richiedendosi che venga ripristinato l'equilibrio originario.

Il meccanismo, invero, è ben diverso rispetto a quanto accade con riferimento alle ipotesi di rescissione del contratto poiché, in detti casi, lo squilibrio contrattuale dipende dal comportamento in mala fede posto dalla parte consapevole dello stato di necessità ovvero di bisogno della controparte. Pertanto, l'equità in tal caso interviene come rimedio idoneo per ottenere un nuovo equilibrio contrattuale che ponga nel nulla i vantaggi conseguiti dal contraente che si è profittato delle condizioni dell'altra parte.

Invece, con riguardo all'equità nell'eccessiva onerosità sopravvenuta, lo squilibrio contrattuale non è derivato dal comportamento illecito di una delle parti, bensì da eventi e accadimenti straordinari e imprevedibili: l'equità, pertanto, deve intervenire non già per ripristinare l'equilibrio originario delle prestazioni, ma al fine di far rientrare il sinallagma contrattuale entro i limiti dell'alea normale insita e connaturata al contratto.

I rimedi convenzionali

Oltre al rimedio legale, le parti possono altresì prevedere dei rimedi convenzionali di gestione delle sopravvenienze, aventi lo scopo di conservare il contratto adeguandolo agli eventi sopravvenuti.

A mero titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria le clausole di adeguamento automatico del contratto, che modificano le condizioni contrattuali al verificarsi di determinati avvenimenti senza che sia necessaria una manifestazione di volontà in tal senso delle parti.

Inoltre, sono ormai comuni nella prassi contrattuale, in particolar modo nei contratti del commercio internazionale, le clausole di rinegoziazione, le quali comportano l'obbligo di modificare le condizioni contrattuali al verificarsi di determinati eventi sopravvenuti previsti dai contraenti, attraverso una nuova manifestazione di volontà negoziale.

Tuttavia, non tutte le sopravvenienze possono essere previste e disciplinate anticipatamente dalle parti. In tal caso, si pone il problema dei rimedi esperibili a fronte delle sopravvenienze c.d. atipiche, cioè le sopravvenienze per cui né la legge né le parti hanno previsto alcunché in ordine al ripristino dell'equilibrio originario del contratto.

La presupposizione

Ulteriore rimedio elaborato dalla giurisprudenza è la c.d. presupposizione. Si tratta di un istituto, mutuato dalla dottrina tedesca, che ricorre quando le parti, nella formazione del loro consenso, "presuppongono" una determinata situazione di fatto o di diritto, considerata rilevante ai fini della stipulazione, pur in mancanza di espresso riferimento nelle clausole contrattuali.

Nello specifico, si deve trattare di una situazione considerata come obiettivamente certa nel suo verificarsi, non dipendente dunque dalla volontà o dal comportamento delle parti, che può riguardare accadimenti presenti, futuri o già avvenuti in passato. La ratio dell'istituto risiede nella possibilità per le parti di liberarsi da un vincolo contrattuale che, per il venir meno dell'evento o della situazione presupposta, non sia più adeguato alla funzione e allo scopo che le parti hanno inteso perseguire attraverso il negozio contrattuale, per difetto dunque della causa in concreto.

Inoltre, secondo taluni l'istituto della presupposizione rappresenta un'applicazione del principio di solidarietà sociale e di buona fede. In particolare, secondo questa ricostruzione non può essere considerato tutelabile dall'ordinamento giuridico il comportamento della parte che, essendo a conoscenza della sopravvenienza che ha frustrato la causa del contratto, pretenda ugualmente l'adempimento della prestazione, in contrasto con il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

In tal caso, pertanto, deve ritenersi legittimo il comportamento della controparte che rifiuti di eseguire la prestazione dedotta in contratto, qualora la situazione o l'evento che le parti hanno implicitamente posto alla base del vincolo contrattuale non si sia verificato.

Allo stesso modo, l'istituto della presupposizione incide nei casi in cui la sopravvenienza alteri non la causa in concreto del contratto, ma l'equilibrio economico originario. Qualora la prestazione sia divenuta sproporzionata ovvero eccessivamente onerosa, è contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto il comportamento della parte che voglia pretendere l'adempimento della prestazione nonostante la sopravvenienza, che pertanto deve ritenersi inesigibile.

Il dovere di buona fede

La clausola generale di buona fede, inoltre, ha indotto la giurisprudenza ad elaborare ulteriori rimedi in presenza di sopravvenienze che incidano sull'equilibrio economico del contratto.

Invero, in applicazione del disposto dell'art. 1375 cod. civ., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato in tale norma il fondamento dell'obbligo di rinegoziazione delle clausole contrattuali in caso di sopravvenuto squilibrio nell'adempimento.

Tale obbligo si traduce nel diritto – dovere delle parti di riequilibrare gli aspetti economici del contratto divenuto sperequato, al fine di adeguarlo alla circostanza sopravvenuta e realizzare un nuovo equilibrio economico di scambio conformato alla sopravvenienza.

Si tratta di un rimedio tipicamente manutentivo e conservativo, poiché rispondente all'esigenza di soddisfacimento dell'interesse che le parti intendono perseguire attraverso il vincolo contrattuale, secondo una funzione di salvezza delle volontà dei contraenti in luogo dello scioglimento del negozio.