Al fine di conferire maggiore impulso e stimolo ai traffici giuridici, garantendo i più alti gradi di certezza e sicurezza possibili, il legislatore ha attribuito al contratto "forza di legge tra le parti", aggiungendo che esso può essere sciolto esclusivamente per mutuo consenso (ossia su accordo delle parti) o per cause ammesse dalla legge (così recita l'art. 1372 c.c.).
Il concetto di efficacia del contratto
L'articolo 1372 c.c. definisce i termini di efficacia e di operatività del vincolo contrattuale costituito per effetto della volontà delle parti che stipulano l'accordo. L'efficacia si distingue dalla validità del contratto: la prima attiene al contratto come atto e determina la sua vincolatività tra i contraenti, mentre l'efficacia consiste nell'idoneità del contratto a produrre effetti tra le parti e attiene al profilo del rapporto contrattuale. Un contratto, dunque, può essere invalido ma efficace (contratto annullabile), oppure valido ma inefficace (contratto sottoposto a condizione sospensiva).
Gli effetti del contratto tra le parti
Secondo il dettato normativo il contratto ha forza di legge tra le parti; ciò significa che solo i contraenti, di regola, sono soggetti al vincolo contrattuale. La forza del vincolo contrattuale determina la resistenza del contratto a fronte del pentimento di una delle parti (salvi i casi previsti dalla legge) ovvero rispetto alla modificazione unilaterale dello stesso. Tuttavia, non si impedisce ai contraenti di sciogliere per mutuo dissenso il contratto, attraverso la stipulazione di un nuovo negozio giuridico che presenti effetto estintivo rispetto al precedente.
Gli effetti del contratto possono, inoltre, essere modulati dalle parti attraverso l'apposizione di elementi accidentali, quali la condizione e il termine. Questi strumenti consentono, infatti, ai contraenti di far dipendere l'efficacia del contratto da circostanze future ed incerte (nel caso della condizione) o certe (nel caso del termine) dagli stessi individuate.
Tipologia di effetti del contratto
L'articolo 1321 c.c. nel rendere la definizione di contratto individua tre species di effetti contrattuali. Mediante il citato strumento negoziale le parti possono costituire, regolare od estinguere un rapporto obbligatorio o un diritto. Nel primo caso si delinea un contratto costitutivo; nel secondo caso viene in essere un contratto accertativo o normativo (se vengono disciplinati futuri contratti); nel terzo caso, infine, si delinea un contratto estintivo (come appunto quello per mutuo dissenso).
Nella classificazione degli effetti contrattuali, un'ulteriore rilevante distinzione è quella tra effetti obbligatori ed effetti reali.
Si hanno effetti obbligatori quando il contratto costituisce una nuova obbligazione o ne regola od estingue una preesistente (esempio vendita di cosa futura o vednita di cosa altrui).
Il contratto, invece, produce effetti reali quanto costituisce, trasferisce od estingue un nuovo diritto di proprietà o un diritto reale minore (es. costituzione di servitù prediale). Nella maggior parte dei casi, i contratti ad effetti reali producono anche effetti obbligatori secondari. Ad esempio il contratto di compravendita di bene specificamente determinato produce, quale effetto principale, il trasferimento del diritto di proprietà sul bene da parte del venditore con pagamento del corrispettivo da parte del compratore, ma fa sorgere, altresì, in capo al venditore ulteriori obblighi quali l'obbligo di consegna del bene e di garanzia per i vizi e per l'evinzione.
I contratti ad effetti reali sono soggetti al principio consensualistico di cui all'articolo 1376 c.c. La norma dispone che "la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato". Ciò significa che la stipulazione dell'accordo tra le parti risulta di per sè idonea a produrre l'effetto tipico del contratto, senza che sia necessario compiere ulteriori attività.
Gli effetti del contratto rispetto ai terzi
Ai sensi dell'articolo 1372, comma 2 c.c. il contratto produce effetti rispetto ai terzi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
La norma sancisce il principio di relatività del contratto e di intangibilità della sfera giuridica altrui. Tali principi concernono solo l'efficacia diretta e non l'efficacia riflessa del contratto. Questa attiene alla rilevanza esterna del contratto. In tale prospettiva, i terzi sono tenuti a rispettare i diritti costituiti per effetto del contratto, pur non incidendo lo stesso direttamente sulla loro sfera patrimoniale.
Eccezioni all'inopponibilità del contratto ai terzi si evidenziano, ad esempio, nei casi di acquisto a non domino e di doppie alienazioni di un medesimo diritto immobile. Nella prima ipotesi la proprietà di un bene mobile viene assicurata al possessore in buona fede a discapito del legittimo titolare del bene stesso. La disciplina della doppia alienazione immobiliare determina la sottrazione del diritto da parte del primo acquirente a favore del secondo che abbia trascritto per primo l'acquisto.
Il principio di relatività non impedisce la produzione di effetti favorevoli nei confronti del terzo. Ciò si verifica in presenza del contratto a favore di terzo espressamente previsto all'articolo 1411 c.c.
