Liquidazione delle societa' di capitali

Si verifica un allineamento tra la disciplina fiscale e la disciplina civilistica, con particolare riferimento allo scioglimento delle società di capitali e alla liquidazione. I termini di presentazione della dichiarazione (che riguarda il periodo precedente rispetto al momento in cui la società viene messa in liquidazione), infatti, vengono fatti iniziare a partire dalla data delle stesse iscrizioni.

La norma modifica l'articolo 5 del DPR 322/98 e così dispone: "All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.»".