Eccedenze Ires

Per quel che riguarda la cessione delle eccedenze Ires in gruppi societari, anche se il consolidato dei dati riferibili ai cessionari non viene indicato nella dichiarazione dei redditi (che deve essere redatta dalla società consolidante), ciò non implica che la cessione verso il Fisco sia inefficace: tuttavia, in questo caso viene applicata la massima sanzione prevista.

Ecco il contenuto della norma: All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario e' lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».