Contrasto al gioco illegale e all'evasione fiscale

Vengono inserite diverse misure che tendono a rafforzare il contrasto al gioco illegale e al recupero della base imponibile. In particolare, l’art. 5 (sanzioni) del d.lgs. 504/1998 sul “Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse” viene modificato così con l’aumento delle sanzioni: il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi. Il soggetto passivo che, nell’ambito degli adempimenti previsti dal regolamento (D.P.R. n.66/2002) omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell’imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000. In caso di giocate simulate, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell’esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l’applicazione della sanzione, sia accertata un’ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione. Vengono inserite anche due disposizioni “interpretative”: la prima (relativa all’interpretazione dell’art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che prevede che l’imposta unica sui concorsi prognostici e le scommesse sia dovuta anche se la raccolta avviene in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La seconda (relativa all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) disposizione interpretativa precisa che cosa si deve intendere per “soggetto passivo dell’imposta e cioè “chiunque, (ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, (d.lgs.504/1998), è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. Per questo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Vengono inoltre inserite nuove disposizioni in tema di accertamento della base imponibile e controlli in materia di prelievo erariale unico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, (con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata). Disposizioni anche in tema di partecipazione a giochi pubblici dei minorenni: è comunque vietato, si legge dalla disposizione, consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio commerciale fino a quindici giorni. La legge di stabilità poi nuove indicazioni sulla competenza territoriale per la cause di opposizione all’ordinanza di ingiunzione: la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione. Con decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione. Previsti anche interventi per le rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. L’amministrazione autonoma Monopoli dello stato è autorizzata ad aggiornare lo schema tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici e viene inoltre stilato un preciso elenco dei requisiti che devono avere i concessionari che andranno a stilare le convenzioni e dei doveri a cui si devono adeguarsi (26 punti). Tra le ultime disposizioni in materia, l’Amministrazione autonoma monopoli dello Stato esercita una serie di poteri di controllo, indirizzo nell’attività dei concessionari. Nello svolgimento di questi compiti, l’A.a.m.s. potrà avvalersi della collaborazione della Società italiana autori ed editori (S.i.a.e.) e della Guardia di finanza.