Disposizioni in materia di impegni di spesa.

Ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, l’art. 10 della manovra prevede l’obbligo per gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate di verificare, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata che, ai sensi della legge di contabilità (articolo 34, comma 2, legge 196/2009) deve essere a esso sottostante, identificando l'atto o il contratto cui da consegue l'obbligo dello Stato e il conseguente diritto di terzi. Il ministro dell'Economia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da pubblica in Gazzetta ufficiale, può disporre la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato. Il blocco può essere disposto entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio. In caso di scostamento il ministro dell'Economia può disporre, con proprio decreto, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall'Istat.