Si tratta di due fattispecie trattate nel capo XXI, titolo III, libro V del codice civile; il gioco fa riferimento a un'attività ricreativa volta alla vittoria di un singolo o di un gruppo, mentre la scommessa consiste nella promessa di una somma di denaro subordinata al verificarsi di un certo evento. Sotto il profilo giuridico, tale distinzione non rileva particolarmente, essendo la scommessa considerata come una species del gioco, ma si caratterizza dal fatto che è un tipico contratto aleatorio.

In alcuni casi, la scommessa è limitatamente consentita dall'ordinamento e tutelata da questo, poiché è fonte di obbligazioni civili, ma in altri è severamente proibita e prevista come fattispecie illecita dal codice penale. Ci sono poi delle ipotesi in cui la scommessa viene semplicemente tollerata in quanto fonte di un'obbligazione naturale e di doveri morali che non hanno però alcuna utilità sociale.