In diritto commerciale si parla di girata in riferimento alla dichiarazione espressa con cui il possessore di un titolo di credito (girante) ordina al debitore di effettuare il pagamento nei confronti di un altro soggetto (giratario). Nel dettaglio, si tratta di un negozio giuridico cartolare, astratto e unilaterale, con il quale vengono trasferiti tutti i diritti inerenti al titolo di credito all'ordine su cui viene apposta e sottoscritta.

Con la girata, si indica specificatamente il soggetto a cui va effettuato il pagamento (girata piena), ma ciò non avviene in tutti i casi; di fatti, esiste la c.d. girata in bianco che appunto non prevede l'indicazione del giratario e comporta che colui che entra in possesso del titolo può completare la girata con il proprio nome (divenendo esso stesso un giratario), con il nome di un altro soggetto oppure può decidere di effettuare di nuovo una girata in bianco.

Si distinguono poi le girate per incasso o per procura, che hanno per oggetto solo l'esercizio dei diritti inerenti al titolo di credito, e le girate in garanzia o in pegno, che costituiscono a loro volta una garanzia.