La gestione di affari è un istituto regolato dagli artt. 2028-2032 c.c., che ricorre quando un soggetto interviene nell'amministrazione di uno o più rapporti giuridici di un altro, senza averne avuto formale incarico da questo. Si tratta quindi di una fattispecie dalla quale sorgono delle obbligazioni che sono giustificate da una relazione di fatto alla base e non da prescrizioni legali.

La gestione di affari, definita anche con l'espressione latina "negotiorum gestio", mira da un lato a evitare che ci siano delle ingerenze in determinati rapporti giuridici dei soggetti privati e dall'altro permette di porre in essere prestazioni che rispondono a principi di solidarietà.

Affinché la gestione di affari sia possible, è necessario che sussistano specifici presupposti che sono:

- l'impedimento dell'interessato a curare gli affari (absentia domini);

- la mancanza di un divieto alla gestione (prohibitio domini);

- l'inizio utile della gestione (utiliter coeptum);

- la capacità di agire del gestore;

- l'intervento spontaneo e volontario del gestore;

- la consapevolezza del gestore del carattere altrui degli affari (animus aliena negotia gerendi);

- la liceità dell'affare.