L'annullamento è uno dei modi con cui la norma giuridica perde efficacia, qualora affetta da un vizio che ne determina l'annullabilità. L'annullamento viene dichiarato tramite una sentenza di natura costitutiva e con effetto retroattivo. La differenza con l'abrogazione sta proprio in merito a questo ultimo aspetto: con l'abrogazione infatti l'atto perde efficacia ex nunc e quindi rimane valido per i rapporti giuridici sorti prima della sua eliminazione; con l'annullamento invece, la perdita di efficacia opera ex tunc, rendendo la norma inapplicabile anche per i rapporti passati, tra le parti e nei confronti di terzi.

In ordine alla posizione dei soggetti terzi, sono fatti salvi i diritti acquisiti da questi in buona fede e a titolo oneroso.

L'annullamento può essere chiesto attraverso un'apposita azione che si prescrive in cinque anni e che può essere disposta solo da chi risulta essere danneggiato dal rapporto giuridico viziato (azione relativa).