Si tratta di una modalità di acquisto della proprietà su un bene a titolo originario, tramite cioè l'esercizio continuo, pubblico e pacifico del possesso sullo stesso. L'usucapione è regolato dall'art. 1158 e ss. c.c. e si caratterizza dal trascorrere del tempo per un vero e dall'inerzia del titolare del diritto di proprietà per l'altro.

Oggetto dell'usucapione possono essere i beni immobili (per i quali la proprietà di acquista dopo 20 anni di possesso), i beni mobili (10 anni senza titolo idoneo e in buona fede - 20 anni senza titolo idoneo e in mala fede), i beni mobili registrati (3 anni se con titolo idoneo e trascritto - 10 anni in caso contrario) e le universalità di beni mobili (20 anni).

Oltre all'usucapione ordinaria, si distingue un usucapione abbreviata, che prevede l'acquisto della proprietà con il possesso ridotto nel tempo ma con la sussistenza di ulteriori requisiti.