Supersconto per il
risparmio energetico (A cura di Silvio Rizzonico e Giovanni Tucci)
Anche per il 2007 resta in vigore la detrazione del 36% sulle opere di recupero. La novità più importante è senz’altro l’introduzione di un’altra, e più cospicua detrazione del 55%, rivolta esclusivamente al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili. Le sue modalità di dettaglio sono però rimandate, dalla Finanziaria 2007, a un decreto ministeriale non ancora pubblicato in Gazzetta. Per il resto il 36% resta con le stesse regole degli anni scorsi, salvo tre cicli di novità. Il primo è scattato dal 4 luglio 2006 e consiste nell’obbligo di riportare in fattura il costo della mano d’opera, pena la perdita del diritto allo sconto fiscale. Il secondo è partito da ottobre 2006, e prevede, oltre il passaggio della detrazione dal 41 al 36% e dell’Iva su manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%, che il tetto massimo su cui si applica la detrazione (48.000 euro) non valga più per ciascuna persona che esegue i lavori sullo stesso immobile. Fino al 2005, per esempio, due coniugi che possedevano un’abitazione potevano rapportare la detrazione a una cifra massima di spesa di 48 mila euro ciascuno(per un totale di 96 mila euro). Ora non più.
La terza novità, con
la Finanziaria 2007, è la cancellazione (o meglio, la mancata proroga)
dell’agevolazione sull’acquisto di un appartamento in un edificio integralmente
ristrutturato da un’impresa edile.
Fatti i debiti
conti, l’unico cambiamento favorevole alla maggior parte dei contribuenti e il
ritorno dell’accoppiata 36-10%, anzichè di quella 41-20%. Avvantaggiati infatti
la maggior parte dei lavori, quelli meno impegnativi. Per chi invece fa grandi
opere (catalogate come restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia), che avevano comunque l’Iva al 10%, la perdita è del 5% di sconto
fiscale. Stesso discorso per chi acquista box nuovi pertinenziali alla prima
casa, che godeva comunque dell’Iva agevolata al 4%.*
Il 55% sul risparmio
energetico. La novità più
rilevante, portata dalla Finanziaria 2007, è però un’altra: una nuova
detrazione, del 55%, riguardante opere importanti di risparmio energetico,
effettuate su tutti gli edifici (e non solo su quelli abitativi come accade per
il 36%). Benché le regole di dettaglio non siano state ancora emanate,
condizioni e procedure dovrebbero ricalcare quelle della detrazione già in
essere. Per quanto attiene ai fabbricati esistenti, essa si articola in quattro
diverse agevolazioni.
La prima riguarda la
riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che
debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli
infissi di un palazzo. Il tetto massimo di spesa su cui si applica lo sconto è
di 100.000 euro, con rateizzazione in 3 anni..
Va raggiunto un
fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello previsto dal Dlgs 192/2005,
allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di formule tecniche, fuori dalla
portata dei non esperti). In buona sostanza, va creato un "cappotto" di
coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno cambiati gli infissi tradizionali
con altri a doppi vetri. Inoltre vanno sostituite le caldaie centralizzate con
quelle a condensazione( che recuperano il calore dei fumi di scarico,
incrementando l’efficienza) e installato un impianto contabilizzato in cui
ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando
vuole.
La seconda
agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi,
raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati dalla stessa
Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa
attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il 55%di
detrazione è applicabile a un tetto massimo di 60mila euro di
spesa.
Identici criteri
anche per chi installa dei pannelli solari. Sono esclusi i pannelli
fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del tutto diverse, stabilite da
altre norme (raggruppate nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga
l’utente in misura proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato
per riscaldare la propria casa).
L’ultima misura
riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un
modello a condensazione (sempre il 55% su 16.500 euro di tetto di spesa).
Tra i requisiti per
ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico
abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono
però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore industriale
e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il 36%sulle
ristrutturazioni.
Infine il disegno di
legge Finanziaria agevola la sostituzione frigoriferi e congelatori con
apparecchi ad alto rendimento (marcati almeno A+). Lo sconto sui redditi è di
200 euro per ciascun acquisto e stavolta la somma è scalabile dai redditi in un
anno solo. Le altre misure previste dall’articolo 24 (quelle per motori ad alta
efficienza elettrica, e per gli inverter)
Sconti sul recupero:
mutamenti nel tempo delle principali condizioni
Periodo
|
Detrazione
fiscale
|
Iva
manutenzione ordinaria e straordinaria*
|
N. rate
annuali
|
Tetto massimo
di spesa detraibile
|
Validità tetto
massimo
|
1998-2000
|
41%
|
20%
|
5 o 10 a
scelta
|
150 milioni di
vecchie lire in un anno
|
Per ogni
immobile e per ogni persona che sostiene la
spesa
|
2001
|
36%
|
10%
|
|||
2002
|
10
rate
|
48.000 euro
scaglionati in più anni per ogni assenso
edilizio
|
|||
2003-2005
|
10 rate (5 per
chi ha da 75 a 79 anni, 3 per chi ha 80 anni o
più)
|
||||
gen -sett.
2006
|
41%
|
20%
|
|||
ott.
2006-2007
|
36%
|
10%
|
Per ogni
immobile
|
* L’Iva sulle opere
catalogate come di “restauro e risanamento conservativo” e “ristrutturazione
edilizia” è sempre del 10%
Fonte: Ufficio
StudiConfappi-Federamministratori
Per chi scatta
l’agevolazione
Ampia la
platea degli aventi diritto: dai proprietari ai familiari, agli
inquilini
Sono i soggetti
passivi dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia, che possiedono o
detengono l’immobile e che hanno sostenuto spese nei periodi d’imposta dal 1998
ad oggi, se tali spese sono rimaste a loro carico.
Si
tratta:
1)
dei proprietari e
dei loro familiari conviventi;
2)
dei nudi
proprietari;
3)
dei titolari di
diritti reali (uso, usufrutto, abitazione);
4)
degli
inquilini;
5)
dei
comodatari;
6)
dei futuri
acquirenti di un immobile, dopo un compromesso
registrato
7)
dei soci di
cooperative in proprietà divisa e indivisa;
8)
dei soci di s.s,
s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo)
nonché di imprese familiari. Gli immobili societari non devono costituire beni
strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa.
Familiari,
usufruttuario, inquilino o comodatario dell'immobile hanno diritto alla
detrazione anche se è il proprietario o il detentore dell'immobile ad aver
chiesto gli assensi edilizi.
L'unico proprietario
di un edificio, purché sia costituito da almeno due unità immobiliari
accatastate singolarmente, potrà godere degli sconti previsti anche sulle parti
comuni a più appartamenti.
Anche l’imprenditore
edile che esegue dei lavori agevolabili su una propria abitazione, per uso
personale o familiare, ha diritto alla detrazione per l’acquisto dei materiali e
per le spese sostenute per il personale impiegato, purchè si autofatturi: in
questo caso non è necessario il bonifico di pagamento.
Come si eredita la
detrazione
In caso di
compravendita, può capitare che il venditore abbia versato parte delle spese di
ristrutturazione (per esempio, delle parti comuni condominiali) e l’acquirente
un’altra parte. Chi gode delle detrazioni? Risposta: l’acquirente, per intero. .
Quindi il venditore dovrà tener conto dell’incremento di valore apportato dal
fatto di aver versato parte dei costi nel fissare il prezzoli vendita della
casa. Comunque la vendita deve riguardare tutto l’immobile, non solo una quota:
altrimenti solo il venditore continua ad aver diritto alla detrazione (Faq
Entrate 15 novembre 2006).
Ricordiamo poi che la
finanziaria 2003 ha stabilito che
in caso di decesso di chi ha diritto alla detrazione, essa si trasmette,
per intero, solo all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene”. Ma cosa si intende per “detenzione”? Non è necessario che l’erede si
trasferisca nella casa, basta che ne abbia libera disponibilità. Perciò, ad
esempio, più fratelli che ereditino una casa di villeggiatura, usandola tutti,
si spartiranno la detrazione tra di loro, in proporzione alle loro quote di
proprietà sulla casa stessa.
Entro certi limiti,
la detrazione prevista per le parti comuni condominiali si applica per intero
anche se nell’edificio vi siano immobili non abitativi (negozi, laboratori,
uffici eccetera). E cioè:
1) quando la
superficie delle unità immobiliari destinate a residenza supera il 50% della
superficie totale, la detrazione prevista per le spese affrontate sulle parti
comuni è applicata anche dai proprietari di negozi, laboratori e uffici (purché
soggetti passivi Irpef);
2) quando la
superficie destinata ad unità immobiliari non residenziali è prevalente, la
detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari o
possessori di unità residenziali (in ragione dei loro millesimi di spesa
riparametrati).
Gli immobili ad uso
promiscuo (per esempio abitazione ed ufficio), hanno diritto a una detrazione
pari al 50%. In altre parole, oggi come oggi, al 18% di detrazione sulle spese
effettivamente sostenute.
Chi intenda
frazionare un appartamento in due, a quale limite di detrazione ha diritto?
Quello previsto per un singolo immobile, oppure quella doppia? L'interpretazione
del Ministero è restrittiva: il tetto è di 48 mila euro, riferito solo
all'appartamento iniziale.
La costruzione di
nuovi parcheggi si avvantaggia dello sconto sul recupero, a patto che vi sia"un
asservimento pertinenziale ad un unità immobiliare
esistente".
Sono quindi inclusi
quelli, previsti dalla Bassanini bis, con un legame pertinenziale con una sola
parte o con tutte le unità immobiliari. Sarebbero forse esclusi, invece, i nuovi
garage di proprietà del condominio, inteso come comunione di beni. e,
sicuramente, i box acquistati"di seconda mano".
Non è nemmeno
necessario che il box o il posto auto sia situato nello stesso edificio dove è
posto l'appartamento, e la detrazione vale sia per i posti auto o i box di
proprietà singola, che per i garage in cooperativa. Si può trattare anche di un
secondo o terzo box posseduto. Tuttavia, una condizione esiste. Che il box
sia"pertinenziale", cioè asservito all'uso
dell'appartamento.
Cosa significa,
esattamente, questa definizione? Che deve esistere un atto di volontà del
proprietario, o dell'assegnatario in cooperativa, di porre il box a servizio
dell'abitazione, per un periodo protratto nel tempo (e che questo legame di
servizio sia oggettivamente possibile). Quest'atto di volontà deve essere
trascritto nel rogito di acquisto, se il box a stato realizzato in applicazione
alla legge Tognoli (n. 122/89 modificata dalla 127/97). In quest'ultimo caso il
box deve essere situato nel comune dove è situato immobile (in Lombardia, per la
legge 22/99, anche in uno confinante). Per i box nuovi va inviata la
comunicazione inizio lavori, su modello delle Finanze, entro i termini di
presentazione dalla dichiarazione dei redditi: per esempio, se l'acquisto è
avvenuto con bonifico bancario nel 2000, il termine ultimo è il 30 giugno del
2001. L'importo pagato verrà attestato dall'impresa cedente o dalla
cooperativa.
Ovviamente anche la
ristrutturazione di box o autorimesse è ammessa allo sconto, secondo i
meccanismi usuali.
Nel caso di acquisto
contemporaneo di box e casa in costruzione i costi di realizzazione del posto
auto vanno fatturati a parte, per consentire il relativo bonifico di
pagamento.
Le fatture vanno
pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario. Va inviata, al Centro
operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), la comunicazione di
inizio lavori entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa alla prima delle dieci rate di detrazione. Sulla comunicazione
vanno riportati gli estremi del rogito o, quantomeno, del compromesso
trascritto. Alla comunicazione va allegata copia della concessione edilizia o
del permesso a costruire. Nel rogito va dichiarato l'intento di destinare il
posto auto a pertinenza dell'appartamento.
Lo sconto del 36 per
cento
si allarga ai casi
particolari
Il 36% si applica
sui costi di quali opere? Vediamo prima le norme generali, e poi le
eccezioni.
Innanzitutto la
detrazione riguarda i lavori nei fabbricati. Per esempio, la potatura degli
alberi o l’installazione di un impiantino di irrigazione in un giardino, anche
se condominiale, non c’entrano.
Poi attiene alle
opere di carattere edilizio o impiantistico: “sì”, per esempio alla messa in
sicurezza della rete di distribuzione del gas, “no” invece alla sostituzione di
una normale cucina a gas con una provvista di un dispositivo che interrompa
l'erogazione quando la fiamma è spenta (misura precauzionale prevista in tutti
gli ultimi modelli). Quindi il costo di un apparecchio è detraibile solo quando
esso diviene parte integrante di un impianto (come accade per una caldaia, un
cronotermostato, una sirena anti-furto).
Una distinzione
fondamentale esiste inoltre a livello delle opere previste per le singole unità
immobiliari e quelle previste sulle parti comuni di un palazzo (sia esso un
condominio con diversi proprietari o un fabbricato di un solo proprietario ma
suddiviso in appartamenti locati).
Unità
immobiliare. Per l’appartamento
singolo sono escluse, in linea di principio, le opere classificate come di
manutenzione ordinaria. Per esempio la tinteggiatura delle pareti, la
sostituzione dei pavimenti, quella dei sanitari che non preveda l’installazione
di nuove tubature e scarichi.
Condominio. A livello
condominiale non ci sono invece esclusioni rispetto a categorie urbanistiche di
opere (è concessa anche la manutenzione ordinaria). Tuttavia la legge istitutiva
della detrazione (la n. 449/1997) parrebbe estromettere tutti gli impianti
condominiali nonché i locali comuni (portineria, vani caldaia e ascensore, ad
esempio).
I numerosi casi
particolari previsti dalla legge, nonché le interpretazioni di manica larga date
dalle tante circolari dell’Agenzia delle entrate hanno però finito per far
rientrare dalla finestra quello che era stato fatto uscire dalla porta. E cioè
ad avvantaggiare praticamente tutte le opere condominiali, anche quelle su
impianti e locali comuni. Con alcune, scarne eccezioni.
Per i locali comuni
si è sostenuto, per esempio, che sono agevolabili tutti quelli adibiti ad
abitazione del personale del condominio (in genere del portiere). Esclusi solo i
costi di rifacimento della semplice guardiola.
Impianti
condominiali.. Per gli impianti
l’opera diviene di per sé agevolabile, una volta dimostrato che è funzionale
alla messa in sicurezza, al rispetto delle norme sul risparmio energetico, ai
fini anti-sismici, alla sicurezza anti-ladro, alla prevenzione degli incidenti
domestici, all’eliminazione delle barriere architettoniche,. Ed è davvero
difficile rintracciare un’installazione impiantistica condominiale che, se non
altro per adeguarsi a norme in continuo perfezionamento, non si trovi ad essere
avvantaggiata dalla detrazione. Ciò vale anche per i lavori nei locali tecnici
che ospitano la caldaia o l’argano dell’ascensore.
L’unica importante
eccezione pare essere l’installazione o la sostituzione integrale dell’
ascensore (vedi circolare n. 121/1998). Ma anche in tale circostanza, in caso di
sostituzione dell’impianto, restano agevolate le parti elettriche e le
apparecchiature soggette all'adeguamento delle norme. Se poi vi è una nuova
installazione, i costi sono interamente detraibili se l’ascensore è realizzato
secondo le norme tecniche previste per ospitare persone con handicap grave
(cabine e vani porta sufficientemente ampi, bottoniere accessibili e con cifre
in braille, eccetera).
Manutenzione
ordinaria negli appartamenti. Oltre alle piccole
opere eseguite in collegamento con altre più importanti, catalogate come
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione, sono
agevolate:
1) l’installazione
dei doppi vetri (contenimento dell’inquinamento acustico e/o risparmio
energetico);
2) La messa a norma
degli impianti rispetto alle leggi di sicurezza, di risparmio energetico e
anti-sismiche (compresi i costi delle relative prestazioni
professionali);
3) la sostituzione
di caloriferi, caldaiette individuali, scaldabagni, cucine, cappe di
aspirazione, le nuove aperture di ventilazione, l’acquisto di lampadine a basso
consumo, la connessione a reti di teleriscaldamento (se dimostrabile il
contenimento energetico o la messa in sicurezza degli
impianti);
4) la coibentazione
delle pareti o delle soffitte con panelli isolanti (risparmio energetico e/o
lotta all’inquinamento acustico);
5) L’installazione
di reti di cablaggio (per esempio fibre ottiche, anche per il collegamento del
telefono e del computer);
6) le opere di
eliminazione di barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap
(anche quando non abitano l’edificio). Tra quelle catalogabili come di
manutenzione ordinaria ci sono la sostituzione dei sanitari del bagno,
l’eliminazione di gradini, l’ampliamento di porte, i
servoscala.
7) sempre a favore
dei disabili, gli “strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna”. Per esempio i telecomandi che aprono e chiudono finestre,
tapparelle e luci nonché i sistemi computerizzati che li comandano. Esclusi
invece i telefoni a viva voce, gli
schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse dei computer, nonché i mezzi
necessari alla deambulazione (non sono apparecchi collegabili a opere edili e
per essi vale la diversa detrazione Irpef del 19%)..
8) Il collegamento
degli anziani a servizi di tele assistenza sanitaria o di
emergenza.
9) Le misure
finalizzate a prevenire il rischio di furti e aggressioni;
10) Le opere volte
ad evitare gli infortuni domestici.
Nei casi di
manutenzione ordinaria, pur non occorrendo chiedere permessi in Comune, bisogna
conservare adeguata documentazione (per esempio la scheda tecnica del
produttore) che attesti che il singolo elemento integrato o sostituito serva
allo scopo (per il risparmio energetico, per esempio).
Godono del diritto
alla detrazione gli interventi di ricostruzione fedele di un fabbricato che, del
resto, secondo il Dpr n. 380/2001, rientrano nella categoria
della"ristrutturazione edilizia". Stesso discorso per quegli ampliamenti che non
realizzino un'unità immobiliare utilizzabile autonomamente.
La circolare n. 121
del 1998 fa direttamente riferimento ai sottotetti resi abitabili e collegati
all'appartamento sottostante, “purché non prevedano aumento della volumetria
originariamente assentita ". Ciò ha creato in passato dubbi (vedi ufficio
fiscale Piemonte, 29/1/2003), nel caso in cui un sottotetto (grazie per esempio
a leggi regionali agevolative, quali quella lombarda o quella ligure), abbia
avuto il colmo del tetto rialzato, con incremento di volumetria.
uttavia anche tali
opere sono inquadrate dalle leggi regionali come di “ristrutturazione edilizia”,
e quindi, a nostro parere, agevolabili, come accade per il demolizione e
ricostruzione.
Misure contro furti
e infortuni
Le norme sul 36%
parlano anche di “misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi” e di “esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici”. Di che si tratta esattamente?,
Rischio di furti e
aggressioni. Tra i dispositivi
attivi si possono elencare tutti rivelatori (a infrarossi, a contatto magnetico
sui serramenti, a micronde, microfonici eccetera), le sirene acustiche e
luminose, gli apparecchi che inviano messaggi telefonici, le fotocamere sugli
ingressi. Tra i sistemi passivi le serrature, le recinzioni, le grate alle
finestre, le porte e le tapparelle blindate, i vetri anti-sfondamento e perfino
le casseforti. Esclusi, naturalmente, i contratti con le ditte di
vigilanza.
Infortuni
domestici. Buona parte degli
infortuni deriva dal cattivo uso o dall'insufficienza degli impianti elettrici,
del gas e di riscaldamento. Quindi un'interpretazione estensiva potrebbe
comprendere anche le piccole riparazioni di tali impianti. Dii fatti, la
circolare delle Entrate n. 13/2001 vi include espressamente la sostituzione
di un tubo del gas e riparazione di
presa malfunzionante.
Cablatura: cosa
è
Secondo la circolare
n. 57/1998, perchè la cablatura sia
agevolata, si deve far riferimento a una legge precisa (la n. 249 del 31 luglio
1997), In essa si tratta di antenne collettive o reti via cavo che
interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali (e non che servano solo
una singola unità immobiliare). Pertanto l’adeguamento, per esempio, alla televisione satellitare oppure al
digitale terrestre di un intero stabile potrebbe essere agevolata, quello di un
singolo appartamento no.
Tuttavia la stessa
circolare afferma. “Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli
interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di
trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la
contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di
co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza”.
L’inciso “inoltre”
farebbe pensare che anche i collegamenti via fibra ottica effettuati da un solo
utente siano agevolati (a patto di versare il corrispettivo con bonifico
bancario, naturalmente). Si tratta,
però, di un’interpretazione alquanto arrischiata.
Quando c’è lo
sconto del 36%: casi dubbi
|
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Sostituzione
di gradini con scivoli all’interno
dell’appartamento.
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Agevolata se i
tratta di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fatte a
favore di portatori di handicap.
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Riparazione
balconi , terrazze, soffitte e cantine, comprese le pavimentazioni.,
serrande box
|
Essendo opere
di manutenzione ordinaria, non sono agevolate per il singolo proprietario.
Se però sono comprese (come spesso capita) nell’ambito di lavori di
rifacimento delle facciate, dei garages, dei locali nel sottosuolo oppure
delle soffitte del palazzo sono agevolabili.
|
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Doppi vetri.
|
Devono avere
caratteristiche tecniche certificate. Comunque l’agevolazione, ai sensi
delle leggi del risparmio energetico, è ammessa solo nelle località
classificate nelle zone climatiche D,E,F, quindi esclusi i comuni nelle
aree più calde della Penisola. Se ci si rifà alle leggi per il
contenimento dell’inquinamento acustico, invece, devono essere garantiti
certi parametri di miglioramento.
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Pannelli di
coibentazione
|
purché portino
a un contenimento del fabbisogno energetico di almeno il 10 per cento e
purché realizzati con certe regole tecniche (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
tabella A). che variano a seconda della loro dislocazione del pannello
(sottotetti, terrazzi e porticati, tipo di pareti)
|
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Termostati e
cronotermostati
|
sempre
agevolati, se all'interno delle singole unità immobiliari. Agevolati anche
se all’interno dei singoli ambienti dell’appartamento purché applicati
almeno al 70 percento degli ambienti stessi;
|
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Sostituzione
caldaia individuale.
|
Purché, a
regime, abbiano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 90%.Agevolato anche il passaggio da caldaia centralizzata a caldaiette
individuali, purché dalla trasformazione derivi un risparmio di energia
non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di
cronotermostato.
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Sostituzione o
integrazione antenna Tv privata
|
Quasi sempre
agevolata, purché l’intervento sia considerabile come "riqualificazione"
dell’impianto esistente, e non una mera sostituzione di
antenna
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Ascensori
adatti ai portatori di handicap
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debbono avere
certe caratteristiche tecniche (cabina grande almeno 120 per 86 cm, porte
aperte che lascino libero un passaggio di 75 cm). Inoltre i pianerottoli
devono essere abbastanza ampi per permettere la manovra di una
carrozzella.
|
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Riparazione
ascensore esistente
|
Scontate solo
le opere di adeguamento alle norme sicurezza Cee e Cei (ad esempio
impianto di messa a terra ascensore, paratia sotto cabina anti-cadute,
luci di sicurezza nella tromba, interruttore elettrico di sicurezza,
telefono collegato 24 ore su
24 a centrale sicurezza)
|
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Realizzazione
di nuova canna fumaria o di areazione
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Se l’opera è
eseguita dal privato è agevolata. Se è condominiale, lo è quasi sempre ,
purché sia dimostrabile l’adeguamento alle leggi sulla sicurezza o sul
risparmio energetico
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Sostituzione
caldaia condominiale
|
Purché abbia
requisiti di rendimento termico che permettano un determinato risparmio
energetico
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Riparazioni di
impianti elettrici di riscaldamento eccetera
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Sia che sia
eseguita nell’appartamento, che nel condominio, è agevolata solo e per la
spesa necessaria per portare all’adeguamento dell’impianto stesso alle
leggi sulla sicurezza.
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Illuminazione
sulle scale o in giardino
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Di per sé
l’impianto condominiale non è agevolato. E’ possibile farsi risparmiare
comunque le spese di lampadine ad alto risparmio
energetico.
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14
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Semplice
sostituzione citofoni
|
E’ dubbio che
sia agevolabile, dal momento che si tratta di opera condominiale su un
impianto a basso voltaggio, che non è incluso negli standard della
sicurezza previsti dalla legge
46/90.
|