Arrivano alla Commissione Giustizia della Camera due proposte di legge sul rapporto dell'avvocato monocommittente. Il Movimento forense «Servono garanzie e norme chiare»

Avvocati monocommittenti, la disciplina in due proposte

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Arrivano in sede referente, alla Commissione Giustizia della Camera, le due proposte di legge sulla "Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza" (C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso, in allegato). In particolare, quest'ultima, disciplina il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati, ed è stata presentata il 15 ottobre 2020. Secondo i dati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono circa 30.000 i legali in questa condizione.

Avvocati monocommittenti, chi sono?

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Come spiega in premessa la proposta di legge D'Orso, nel nostro Paese convivono due tipi di avvocati: i titolari di uno studio o "domini" e i collaboratori, anch'essi avvocati, cioè tutti coloro che «a causa dei costi troppo elevati per il mantenimento di uno studio legale, della difficoltà di garantirsi un reddito costante e certo, nonché della concorrenza al ribasso nel mercato per procurarsi una clientela, sono costretti, pur di esercitare una professione che amano, a mettere la propria competenza professionale a disposizione di un collega che ha, invece, i mezzi per sostenere i costi di uno studio in maniera esclusiva e continuativa. Tale situazione è divenuta, oramai, la regola soprattutto in diverse città metro- politane italiane ed è definita "regime di monocommittenza" dell'avvocato.

Avvocati monocommittenti, disciplina e forma del contratto

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L'articolo uno della proposta definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge individuando la caratteristica del regime di monocommittenza nella collaborazione professionale resa dall'avvocato, in via continuativa e prevalente, quando non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una societa? tra avvocati a fronte della corresponsione di un compenso con cadenza periodica, preferibil- mente mensile, fisso o variabile. Siffatta collaborazione deve essere resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale e? necessaria l'iscrizione a un appo- sito albo professionale e la prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza non deve avere alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato. La presente proposta di legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale e le disposizioni contenute nella stessa non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale piu? favorevoli per l'avvocato in regime di monocommittenza.

Nell'articolo 2 viene disciplinata la forma e il contenuto del contratto di collaborazione pro-essionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il soggetto committente, che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullita?, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

- la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

- il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonche? i tempi e le modalita? di pagamento dello stesso stabiliti dall'articolo 3;

- la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

- il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto potra? essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

- la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti. Restera? ferma la liberta? delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso. Infine, gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente proposta di legge saranno sostituiti di diritto da accordi conformi alla nuova disciplina.

Avvocati monocommittenti, compenso e rimborso spese

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L'articolo 3 riguarda il compenso che deve essere corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, secondo i criteri e i parametri minimi stabiliti con un decreto del Ministro della giustizia che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4, riguardo al rimborso spese, stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al consegui- mento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando il conseguimento o il mantenimento del titolo sia richiesto dal committente ovvero sia con questi concordato. Inoltre, al comma 2 si dispone che l'avvocato in regime di monocommittenza avrà, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Obblighi dell'avvocato del committente

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L'articolo 5, sugli obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza, prescrive, al comma 1, che l'avvocato si impegna a prestare l'opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno in via continuativa e prevalente secondo le modalità e le indica- zioni strategiche concordate con il soggetto committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense. Al comma 2 si precisa che, durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di mono- committenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del soggetto committente. Ai sensi del comma 3, l'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto, con obbligo di immediata comunicazione al soggetto committente. In tale caso egli conserverà i diritti previsti dalla disciplina. Infine, al comma 4, si stabilisce che la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del co- dice civile con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del soggetto committente, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il compenso dovuto per le prestazioni eseguite. L'articolo 6, relativo agli obblighi del soggetto committente, al comma 1 dispone che esso si impegna a corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso e l'importo del rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della legge, nonché dei tempi e delle modalità stabiliti dal contratto stipulato tra le parti. Al comma 2 si prevede che il soggetto committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del soggetto committente.

Movimento forense: «Servono garanzie e regole chiare»

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Sulla proposta D'Orso, in particolare, interviene con una nota Antonino La Lumia, presidente del Movimento Forense, evidenziando la necessità di introdurre un corpus normativo chiaro ed efficace, che preveda garanzie concrete per gli avvocati «che operano come collaboratori di altri avvocati». La Lumia dichiara di apprezzare lo spirito dell'intervento legislativo n. 2722 (a firma D'Orso e altri), per ciò che riguarda la qualificazione dell'avvocato-collaboratore con l'obiettivo di dare una forma di riconoscimento contrattuale «stabilendo le regole per la disciplina dei rapporti attraverso una soluzione compatibile con le prerogative dell'autonomia e dell'indipendenza del professionista».

Per il Movimento forense la speranza è che si possano stabilire, nell'iter legislativo, in particolare:

- i requisiti minimi di tutela per l'avvocato-collaboratore nell'ambito del rapporto contrattuale, che devono riguardare:

- la durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), il recesso e il preavviso;

- la quantificazione, a livello nazionale, del compenso minimo per l'attività di collaborazione, se non con l'indicazione di un importo specifico, almeno con la fissazione di un parametro che consenta l'individuazione di un importo equo;

- le garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la regolamentazione delle conseguenze in caso di gravidanza, adozione, malattia e infortunio;

- l'eventuale facoltà di svolgere anche attività in proprio e il divieto di svolgere il ruolo di collaboratore per più committenti;

- la puntuale regolamentazione degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.


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Foto: 123rf.com
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