- Consulta della Magistratura onoraria, la richiesta di parere
- Indennizzo previsto
- Modalità delle verifiche
- Magistratura ordinaria, la retribuzione
Consulta della Magistratura onoraria, la richiesta del parere motivato
Sulla stabilizzazione degli oltre 4.700 precari in servizio è ancora scontro tra il Governo e la Consulta della Magistratura onoraria, quest'ultima gioca nuovamente la carta dell'Europa e scrive una lettera (in allegato) alla Commissione, indirizzandola alla presidente Ursula von der Leyen, al Vicepresidente Dombrovskis, al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli oltreché alla presidente della Commissione Petizioni Montserrat.
Nella missiva, si legge «in assenza di un immediato e positivo riscontro da parte del Governo italiano, l'emissione del parere motivato, come previsto dall'iter della procedura di infrazione, considerando che la parte ordinamentale - come ribadito dal Capo di Gabinetto Dr. Piccirillo in data 9.12.2021 - sarà oggetto di un ulteriore emendamento da depositarsi in sede parlamentare, con un percorso separato, ad oggi incerto nei tempi e contenuti Come emerge dalla missiva, per la stabilizzazione la soluzione prevista «senza gli opportuni aggiustamenti, risulta incerta, insoddisfacente e ancora penalizzante, oltre che non pienamente corrispondente alle indicazioni fornite».
Una scelta che, ab origine, da un lato vuole «perseguire l'efficienza e il buon andamento del sistema giustizia, ovviando così all'attuale incertezza organizzativa in una fase estremamente critica per tutti i Paesi dell'Unione e, dall'altro - spingere all'affrancamento della intera platea magistratuale coinvolta da uno stato di permanente precarietà, in assenza di tutele; la soluzione rappresenta, in ordine all'abusiva reiterazione dei mandati a termine per lustri, una forma risarcitoria certamente idonea e perfettamente in linea con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale (si veda Corte Cost. n. 187 del 20.07.2016 - All.3)». Servono tuttavia delle specifiche.
Indennizzo previsto
A proposito di indennizzo, chiarisce la consulta che è stabilito che "la domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma". Questo vuol dire chiedere al magistrato precario una rinuncia preventiva. Lo stesso dunque è chiamato «non ad una transazione, già in essere a suo favore una serie di pretese ampiamente maturate in ragione di una puntuale ricostruzione dello status di lavoratore, magistrato europeo, operata in sede sovranazionale prima dalla CGUE e poi dalla Commissione, ma ad un'abiura al momento della mera domanda per accedere ad una verifica selettiva successiva, anziché al conseguimento della stabilizzazione; è evidente quanto trattasi di previsione assolutamente strabordante nei tempi ed anche nei modi. Solo esemplificativamente si consideri che molti dei magistrati in servizio hanno maturato anni di lavoro privi di copertura previdenziale, non per propria scelta, questione su cui, allo stato, non esiste alcuna previsione normativa, neppure embrionale, onde rendere effettiva anche in termini di effettivo trattamento previdenziale futuro, la contribuzione che andrà ad essere riconosciuta. La rinuncia preventiva imposta dal legislatore a qualsivoglia interlocuzione, anche su questioni ancora prive di risposte e mai affrontate, oltre alle azioni giudiziarie connesse va ancorata, a parere di chi scrive, in primis ad una certezza di stabilizzazione nonché, esclusivamente, agli aspetti connessi all'abusiva reiterazione dei mandati a termine, su cui la stabilizzazione opera».
Modalità delle verifiche
La consulta ricorda poi la E la posizione della Corte di Giustizia sulla «idoneità della stabilizzazione ad escludere qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario del danno (emergente) in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non sia né incerta, né imprevedibile, né aleatoria (CGUE sent. 8.05.2019 C 494/17 - Rossato, All.4); - per questo motivo, si legge - la previsione contenuta nell'attuale ddl Bilancio merita di essere rivista, onde non incorrere nel vulnus indicato dalla Corte, poiché consegna ad una procedura per nulla certa né prevedibile nell'esito i candidati lavoratori in servizio (a voler tacere della inopportunità - più volte richiamata anche dalla ANM in ordine alla composizione ristretta dei Consigli Giudiziari - della previsione di componenti dell'Avvocatura chiamati a valutare un magistrato ad essi affiancato nella giornaliera attività giurisdizionale, che aggrava l'alea ed agevola l'imbarazzo generale)». A questo, la consulta della magistratura interviene sulle «modalità che hanno permesso ai magistrati precari di permanere nelle funzioni anche per decenni, modalità riconosciute pacificamente dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 23.02.2011 n. 4410, All.5), para-concorsuali, dunque, perfettamente idonee e sufficienti a rispondere al requisito di "blanda verifica", indicato anche dalla Corte Costituzionale nel 2016 per l'accesso ai ranghi della pubblica amministrazione dei precari del settore di riferimento. I magistrati onorari non sono stati scelti discrezionalmente dalla politica e meno che mai eletti, bensì sono stati immessi nelle funzioni a seguito di procedura concorsuale nazionale, certo diversa da quella sostenuta dagli omologhi professionali, poi confermati nelle funzioni anche reiteratamente, in considerazione dell'anzianità di servizio. "Il provvedimento di conferma, dice la Cassazione, non si riduce ad una mera presa d'atto dell'esistenza dell'originaria nomina, al semplice riscontro del servizio prestato e alla mancanza di cause ostative al prosieguo, ma è atto finale di un vero e proprio nuovo procedimento para-concorsuale". Tutti i magistrati onorari in servizio hanno affrontato, dopo la procedura di conferma del 2016, una recente ulteriore procedura che ne ha vagliato capacità, indipendenza, prestigio e preparazione, il cui iter è normativamente disciplinato e può, ai fini che qui interessano, essere mantenuto e magari valorizzato per il prosieguo del rapporto, agevolando così anche un ulteriore risparmio di spesa, su basi rispettose sia delle indicazioni sovranazionali che dei principi imposti dalla Carta Costituzionale».
Magistratura ordinaria, la retribuzione
Capitolo retribuzione infine. La funzione magistratuale, sia essa svolta da magistrati ordinari ovvero onorari «deve mettere al riparo gli operatori da qualsiasi forma di interferenza che possa, anche in potenza, menomare la suddetta funzione (si può vedere la decisione della Corte Costituzionale, sent. 3.07.2012 n. 223, All.6). I parametri di riferimento indicati nel comma 6 dell'emendando art. 196 non rispondono a tale esigenza primaria di un Ordinamento democratico». La missiva poi fa riferimento proprio alla «Commissione Eu, in ragione dell'identità di funzione di cui alle parole del Presidente Coraggio, ha ritenuto che l'omologo professionale per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale debba essere il magistrato professionale comparabile, nel rispetto delle prerogative indiscutibili e proprie solo di quest'ultimo, in ragione del campo operativo del magistrato onorario in servizio. Non rileva a tale fine, ha ribadito la Commissione Eu nella messa in mora all'Italia, la diversa natura del concorso sostenuto, dunque le differenti procedure di immissione in servizio tra onorari e ordinari non giustificano differenti condizioni di trattamento economico e di tutele sociali». Il governo ha invece deciso in modo differente ancorando «al Funzionario amministrativo il parametro economico di riferimento, addirittura nei limiti del reddito base - per questo - risulta non rispondente né alle indicazioni della Commissione Eu, né alla esigenza di tutela della funzione magistratuale, né a garantire serenità nell'esercizio della giurisdizione all'operatore. Non è superfluo ricordare che le pronunce nazionali di merito che hanno accolto le istanze dei precari della giustizia, più volte inoltrate alle Autorità in indirizzo, in epoca antecedente al luglio 2021, hanno considerato quale tertium comparationis l'omologo professionale». Secondo la consulta è poco comprensibile la rinuncia «al comma 6, a qualsivoglia cumulo, finanche decurtato pro quota come attualmente previsto per tutti (gli altri) lavoratori del settore pubblico, con i redditi di pensione, anche di invalidità e inabilità. Non si comprende una tale scelta ulteriormente penalizzante. Si ritiene che debbano valere, in caso si opti per la stabilizzazione ai sensi del menzionato comma, le regole già in essere per tutti i lavoratori con reddito da lavoro dipendente».
Scarica pdf lettera magistratura onoraria Ue