Dai contratti alla disconnessione, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo protocollo unitario sullo smart working

Smart working, il protocollo nazionale

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Nasce dal confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" (in allegato). Il documento è frutto del lavoro portato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato "Lavoro agile" che, in questi mesi, ha esaminato gli effetti dello svolgimento dell'attività di lavoro in modalità di agile. Qualche giorno fa è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva. A sottoscrivere il documento, oltre al ministero del Lavoro, i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb), Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimie e Confetra. L'Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato Esecutivo in programma nei prossimi giorni. In particolare, le parti firmatarie s'impegnano a «favorire il rispetto» delle linee d'indirizzo in esso contenute.

Smart working, l'accordo individuale

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Per il lavoro agile, a fine stato di emergenza per la pandemia servirà un accordo individuale tra lavoratore e impresa, come prevede la legge 81. Nel protocollo le parti sociali puntano ad semplificazione urgente delle comunicazioni obbligatorie relative agli accordi individuali stessi.

L'avvio del lavoro agile tra privati richiede la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi. L'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento in relazione a:

- durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;

- alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;

- luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;

- aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;

- gli strumenti di lavoro;

- tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;

- forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;

- forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Per giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Smart working, diritto alla disconnessione

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L'articolo 3 del protocollo parla della giornata lavorativa svolta in modalità agile che è si caratterizza, anche in ambito privato, per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Essa potrà essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Gli strumenti di lavoro

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Sarà il datore di lavoro a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in modo da garantire al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all'esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l'accesso ai sistemi aziendali.

Se le parti invece stabiliscono l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l'attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l'attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest'ultimo ne risponde. Qualora persista l'impossibilità a riprendere l'attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali.

Scarica pdf protocollo smart working

Foto: 123rf.com
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