Ecco in sintesi le misure anti Covid da rispettare e i compiti da assolvere nell'ambito del lavoro di dirigenti, docenti e Ata. Non c'è obbligo vaccinale per gli studenti

Scuola, attività in presenza e deroghe

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Si torna a scuola finalmente. Ecco allora le domande e risposte proposte delle faq del ministero dell'Istruzione, in costante aggiornamento: sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, sezione #IoTornoaScuola, sono disponibili informazioni utili per famiglie ed alunni. In sintesi ecco le misure anti Covid da rispettare e dei compiti da assolvere nell'ambito del lavoro di dirigenti, docenti e Ata.

Ricordando che non c'è obbligo vaccinale per gli studenti.

Attività in presenza

Nell'anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale. Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all'insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Inoltre la Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate, in ipotesi di quarantena disposta dall'autorità sanitaria competente.

Organizzazione delle attività e distanziamento

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Per quanto riguarda il distanziamento si raccomanda il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, a meno che condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è di due metri. Sempre di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie. Nel corso dell'attività scolastica servirà assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d'aria, cui si provvederà contemperando l'esigenza di costante aerazione dell'ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative possono svolgersi con modalità da valutarsi in relazione al contesto, non è obbligo disporre lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Si precisa che i docenti dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico, no mascherina Fp2. Per il personale impegnato con i bambini con disabilità è previsto l'uso di ulteriori dispositivi di protezione individuale: unitamente alla mascherina il lavoratore potrà usare guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Quarantena: cosa succede in caso di soggetti positivi al coronavirus

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Ecco cosa succede se un alunno o un docente risulta positivo al test molecolare: intanto restano ferme le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. Come spiega il Cts «in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente». Inoltre, la circolare Il Ministero della Salute, con circolare n. 36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Serve fare la distinzione tra contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. "contatti stretti": «possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico». E poi ci sono i contatti asintomatici a basso rischio che «non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie».


Foto: 123rf.com
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