Per le Entrate le spese condominiali per interventi destinati all'eliminazione di barriere architettoniche sono ammesse alla fruizione della detrazione del superbonus 110%

Eliminazione barriere architettoniche col superbonus

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Potranno fruire del superbonus 110% le spese condominiali per gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate si è trattato della messa in opera di una piattaforma elevatrice destinata ai soggetti con ridotta capacità motoria. I condòmini, a prescindere dalla propria età, potranno fruire dell'agevolazione in relazione ai millesimi di proprietà o sulla base di altri criteri e potranno, optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo. A chiarirlo è appunto l'Agenzia nella risposta n. 455 del 5 luglio 2021 (in allegato).

L'elevatore fruisce del superbonus 110%

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Il punto di partenza delle richieste al fisco sono alcuni lavori da effettuare in un condominio in relazione alla messa in opera di un cappotto termico. Alcuni condomini hanno intenzione di installare un impianto di elevazione per il superamento delle barriere architettoniche. La domanda è se la realizzazione dell'elevatore può fruire della detrazione fiscale del 110%, almeno per i soggetti con età sopra i 65 anni.

La risposta delle Entrate parte dalla premessa che la legge di Bilancio 2021, per agevolare persone di età superiore a sessantacinque anni, comprende tra gli interventi "trainati" quelli che mirano alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o comunque qualsiasi strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. Si tratta comunque di interventi che devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

A ciò si aggiunga che una risposta arrivata da un'interrogazione in Commissione Finanze il 29 aprile 2021 secondo cui per l'applicazione del beneficio, non rileva la presenza nell'edificio su cui insistono le opere di persone di età superiore a 65 anni. Infatti, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, spetta per le spese sostenute per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

Queste situazioni riguardano anche il caso di Superbonus, considerato l'esplicito richiamo del dl n. 34/2020 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Superbonus 110%, intervento trainato e intervento trainante

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Un requisito però è necessario e cioè che: gli interventi destinati al superamento delle barriere architettoniche, cosiddetti trainati, siano eseguiti insieme agli interventi "trainanti" di risparmio energetico. Dunque le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Per quanto riguarda il limite massimo di spesa per il Superbonus è di 96.000 euro.

Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 455/2021

Foto: 123rf.com
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