Dal prossimo 1° giugno le sentenze delle commissioni dovranno essere pubblicate integralmente e messe a disposizione del contribuente

Pubblico accesso alle sentenze tributarie nel portale della Giustizia Tributaria

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Dal prossimo 1° giugno prossimo le sentenze delle commissioni tributarie dovranno essere pubblicate integralmente e a disposizione del contribuente in modo da attuare la par condicio rispetto alle Entrate che hanno l'accesso garantito. È stato il Garante del Contribuente della regione Lombardia a pubblicare, lo scorso 6 maggio (in allegato), un decreto col quale dà seguito alla richiesta presentata dall'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) di accesso pubblico alle sentenze tributarie nel portale della Giustizia Tributaria.

Il vantaggio dell'Agenzia rispetto al contribuente privato

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I commercialisti, di fatto, prospettano una possibile violazione del principio di "parità delle armi" nei processi fiscali, consacrato dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dagli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Un vantaggio dunque per l'Agenzia delle Entrate, rispetto al privato contribuente, nell'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli processuali delle parti nel Processo Tributario Telematico

(PTT), nel quale, a partire dal 1° giugno 2021, sarà obbligatoria in tutta Italia la redazione digitale delle sentenze tributarie. Quindi, da un lato, attualmente, ci sono le Entrate che, nelle controversie tributarie, possono accedere ai fascicoli di tutte le numerose cause in cui è presente così individuando i giudizi in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia; dall'altra il contribuente, che tramite il professionista che lo assiste, può avere cognizione soltanto degli atti del suo fascicolo e delle relative sentenze. Per bilanciare la situazione di svantaggio per i contribuenti, l'AIDC chiede che venga consentito il pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie, tramite il Portale della Giustizia Tributaria del Mef.

La risposta del Mef

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Secondo il Mef per bilanciare la sproporzione ci sono misure a beneficio della corretta informazione dei contribuenti. Ma lo stesso Dipartimento delle Finanze del Mef spiega che si sta pensando ad un «progetto informatico finalizzato ad anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito, salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria».

Il parere del Garante

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È toccato al Garante dopo aver valutato entrambe le posizioni e aver fatto una disamina sull'evoluzione del processo tributario, rilevare che il problema dell'adeguatezza ed efficienza del processo tributario nel garantire la posizione di parità delle parti durante l'intero iter processuale è datato e senza, attualmente, una adeguata sistemazione nella legislazione vigente.

È stata la riforma introdotta con il d.Lgs. 546/1992 a cercare di ridurre la problematica, introducendo la difesa obbligatoria del contribuente per le controversie superiori ad una determinata soglia pecuniaria e, inoltre, la condanna alle spese della parte soccombente, ma ha limitato la tutela cautelare del contribuente alla sola prima fase del giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale.

In sintesi si tratta di un progetto condivisibile che non richiede affatto alcun procedimento di oscuramento massivo dei dati contenuti nelle sentenze tributarie di merito, essendo sufficiente precludere, solo su specifica richiesta dell'interessato, che venga riprodotta l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati nella sentenza (art. 52, comma 1, Codice della Privacy, approvato con D. Lgs. 196/2003).

In conclusione, a parere del Garante, il Mef dovrà mettere a disposizione dei contribuenti e di ogni interessato, a partire dal 1 giugno 2021, data nella quale sarà imposto a tutte le Commissioni Tributarie l'obbligo di redazione digitale delle sentenze tributarie, l'accesso generalizzato alle sentenze delle Commissioni tributarie per il tramite del Portale della Giustizia Tributaria ovvero di altra banca dati idonea allo scopo. Sarà così garantita la "parità delle armi" tra i contendenti nel processo tributario e sarà data piena attuazione ai principi di collaborazione e buona fede, cui, secondo lo Statuto (art. 10), vanno improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Al contempo, sarà conservato e rafforzato quel rapporto di fiducia tra cittadini e la predetta amministrazione, che, sempre secondo lo Statuto (art. 13), non dovrebbe mai venir meno o essere incrinato da comportamenti non coerenti con lo spirito dello Statuto.

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