Un istituto ancora poco conosciuto

Avv. Chiara Muratori - L'affidamento familiare o affidamento del minore trova la sua disciplina normativa nella legge n. 184 del 1983 e nelle successive modificazioni, in particolare quelle apportate dalla legge n. 149 del 2001 e quelle recentemente introdotte dalla legge numero 173 del 19 ottobre 2015. Significativamente la legge reca il titolo "diritto del minore ad una famiglia" e l'articolo 1 di essa al primo comma con chiarezza afferma che "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" aggiungendo al quarto comma che "quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si applicano gli istituti di cui alla presente legge" con riferimento cioè all'affidamento familiare e all'adozione.

L'articolo 2 della legge dispone che "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. La legge consente l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare solo nel caso che non sia possibile l'affidamento ad una famiglia.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale se vi è il consenso degli esercenti la potestà dei genitori o del tutore e in tal caso il provvedimento è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore. Nel caso in cui manchi il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore provvede il Tribunale dei Minorenni. Il provvedimento di affidamento deve indicare le motivazioni per le quali esso è assunto, i tempi ed i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario nonché le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare

di provenienza possono mantenere rapporti con il minore. L'affidatario è tenuto, quindi, ad accogliere presso di sé il minore ed a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori esercenti la potestà o del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie per ciò che non è dura l'ordinario. A tal proposito va ricordato che i minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e, quindi, ad esempio relativamente alla propria confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino. Il servizio sociale a sua volta, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro del minore nella stessa secondo le modalità più idonee.

Gli attori dell'affidamento familiare possono essere così individuati: le famiglie d'origine, le famiglie affidatarie, i servizi sociali e sanitari del territorio, la magistratura minorile ed i minori.

Le famiglie d'origine - sono famiglie conosciute seguite dai servizi sociali e sanitari del territorio con bisogni e difficoltà di tipo diverso che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere.

Le famiglie affidatarie - l'affidamento è una scelta impegnativa ed emotivamente coinvolgente. Possono offrire la propria disponibilità famiglie, coppie, singoli e non sono previsti dalla legge limiti di età. Requisiti essenziali sono l'offrire un tempo nella propria vita e uno spazio nella propria casa per accogliere un'altra persona, una persona in difficoltà. La famiglia affidataria avrà, quindi, il compito di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive del minore ma non dovrà considerarsi quale suo genitore diretto. L'affidamento, infatti, non è una sostituzione legale della famiglia d'origine ma un aiuto che supplisce, per il tempo necessario, alla famiglia disfunzionale.

Con la recente riforma del 2015, tuttavia, è stata garantita la continuità affettiva dei minori con gli affidatari: si pensi al diritto di visita che permane dopo il ritorno nella famiglia di origine (aspetto sul quale il minore deve essere sentito), ma anche dopo un nuovo affidamento o dopo l'adozione.

Con riferimento all'adozione, peraltro, oggi gli affidatari in possesso di determinati requisiti possono percorrere una corsia preferenziale a tal fine, in quanto il Tribunale non può omettere di valutare, nel disporla, i legami affettivi significativi instaurati dal minore e il rapporto stabile e duraturo costruito con la famiglia di affido.

Sempre a seguito della riforma del 2015, inoltre, gli affidatari hanno ora il diritto, come i parenti più stretti, di chiedere l'adozione di un orfano, anche se coppie di fatto o single, e anche il diritto ad intervenire, a pena di nullità, in tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e all'adottabilità del minore.

I Servizi sociali e sanitari del territorio - spetta ad essi promuovere iniziative di ricerca e sensibilizzazione dei cittadini, svolgono inoltre attività di formazione ed informazione e sostegno nei confronti di famiglie, coppie e singoli che si rendono disponibili all'affidamento. Quando l'affidamento familiare risulta essere l'intervento più appropriato nell'interesse e per la tutela del minore, i Servizi sociali, in collaborazione con quelli sanitari, preparano il progetto che, redatto in modo partecipato dov'è possibile con la famiglia di origine ed il minore, deve contenere obiettivi da raggiungere, durata prevedibile del programma, gli impegni dei servizi sociali e sanitari, della famiglia affidataria nonché le modalità degli incontri tra il minore e la sua famiglia di origine. Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato quando necessario nel corso dell'esperienza in relazione all'effettivo evolversi della situazione.

La Magistratura minorile - nell'eventualità in cui manchi il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore il provvedimento di affidamento è disposto dal Tribunale dei Minori. Correlativamente il Servizio sociale territoriale cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza deve riferire alla Magistratura minorile ogni evento di particolare rilevanza che si verifichi durante il periodo di affidamento nonché sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine, sull'eventuale necessità di proseguire l'affidamento e sull'andamento del progetto stesso.

Protagonisti assoluti dell'affidamento sono però i minori. Nell'istituto dell'affidamento familiare la figura centrale è quella del minore come persona. L'affidamento familiare si rivolge a tutti i minori che ne hanno bisogno e può quindi trattarsi di bambini piccoli ma anche più grandi, ciononostante ancora comunque bisognosi di quelle relazioni affettive e stabili che solo in famiglia possono essere garantite.

Nella pratica l'affidamento familiare ha assunto modalità diverse in relazione alle diversificate difficoltà delle famiglie di provenienza dei minori ed alle esigenze di questi ultimi. Vi è l'affidamento a tempo determinato in coincidenza con eventi la cui durata può essere in qualche modo predefinita, l'affidamento diurno o part-time quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata ma la sera torna a casa dai suoi genitori ed infine l'affidamento a tempo indeterminato quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la famiglia d'origine quando non è prevedibile temporalmente il periodo necessario per quest'ultima per recuperare le proprie funzioni genitoriali. 

Avv. Chiara Muratori

chiaramuratori@yahoo.it

Tel. 0577.236515


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