Il preliminare di un contratto di multiproprietà non potrà limitarsi ad contenere l'indicazione generica dell'immobile oggetto di godimento ed i periodo . La suprema Corte con la Sentenza n. 6352 del 16 marzo 2010 ha riconosciuto che affinchè un il contratto preliminare, avente ad oggetto una quota di multiproprietà , sia determinato o determinabile ai sensi del 1346 cc. esso debba contenere l'indicazione della quota di ciascun multiproprietario nella sua misura effettiva o comunque i criteri per la sua determinazione millesimale . La multiproprietà non può essere configurata come una forma di proprietà
temporanea in quanto non dà luogo ad una proprietà limitata, ma semmai ciclica. Assume perciò un ruolo decisivo l'individuazione concreta ed effettiva dell'entità della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'alloggio oggetto di comproprietà. Dovranno perciò essere indicati i criteri da utilizzare per determinare la quota di futuro multiproprietario, tali criteri non potranno essere indicati solo nel contratto definitivo, posto che il contratto preliminare
deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo e tra essi deve essere compresa la quota nella sua effettiva misura , o comunque dovranno essere indicati i criteri utilizzabili per la sua concreta determinazione millesimale, atteso che il godimento turnario dell'alloggio da parte dei vari comproprietari, in diversi periodi dell'anno ,incide sull'entità delle rispettive quote di pertinenza con i suoi inevitabili riflessi in particolare sul relativo prezzo di vendita e sull'entità della partecipazione alle spese comuni .Pertanto la quantificazione della suddetta quota o comunque la previsione negoziale dei criteri in base ai quali determinarla incidono sulla determinatezza o meno dell'oggetto del contratto.

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