Ha diritto al risarcimento del danno il candidato che, per errore dell'amministrazione pubblica che gli aveva assegnato un punto in più in graduatoria, viene estromesso in un secondo momento in seguito all'assunzione. I giudici di Palazzo Spada, in seguito al ricorso proposto dal candidato, ha stabilito che la P. A.: dovrà risarcire il danno: gli errori materiali infatti, non dipendono dal candidato ma da un comportamento colposo dell'amministrazione in questione. I candidati aveva inizialmente proposto davanti al Tar un ricorso per il risarcimento del danno che era stato accordato nella misura di 2000 euro. Un seguito alla pronuncia del tribunale amministrativo di regionale di primo grado, il Ministero della Giustizia
, (eccependo che l'errore era da imputare allo stesso candidato che sarebbe stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di valutare l'errore), ha quindi proposto ricorso avverso detta pronuncia senza però trovare l'accoglimento della pretesa. Dalla motivazione della sentenza n. 1467 del 12 marzo 2010 dei giudici di legittimità (che si sono soffermato sulla definizione sulla responsabilità per colpa della P.A. che deriva da "violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili; tra le negligenze inescusabili vanno annoverati comportamenti sciatti, superficiali, sbrigativi nel compiere operazioni valutative di agevole e semplice esecuzione, come la verifica dell'esistenza o meno di titoli facili da verificare e non comportanti sottili e complicate indagini") si legge, infatti, che "nella stesura della graduatoria in seguito a concorso pubblico, l'erronea attribuzione, da parte dell'Amministrazione, di un punto in più al candidato, non per sue dichiarazioni erronee o tanto meno fraudolente, ma solo per un comportamento quantomeno superficiale dell'amministrazione, che ne ha permesso l'assunzione, costituisce un comportamento gravemente colposo posto in essere dall'amministrazione che non può essere imputato al partecipante al concorso per non aver verificato lui l'esattezza del punteggio attribuitogli, non essendo certo suo onere controllare la legittimità e correttezza delle operazioni valutative rimesse all'esclusiva competenza dell'amministrazione e per essa della commissione valutatrice".

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