E' concessa, fino al 30 giugno 2010, a coloro che erano regolarmente iscritti alle diverse gestioni e che operavano alla data del 1 ottobre 2009, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa. Per beneficiare della sospensione è necessario presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, come da modello di cui all' allegato n. 1. La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l'evento. La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi con scadenza legale di versamento ricadente nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 2010, dovuti da tutti i contribuenti: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, con esclusione del settore pubblico. (Circolare Inps n.1 del 08.01.2010)
Riferimento a: Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009. Sospensione contributiva e dei termini prescrizionali.

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