Lo prevede il D.L. n. 125/2020 che ha portato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e prorogato al 31 dicembre 2020 una serie di disposizioni legate all'emergenza COVID

Proroga stato di emergenza al 31 gennaio 2021

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Nella seduta del 7 ottobre il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.


Il Decreto Legge n. 125/2020 (qui sotto allegato) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre ed è entrato in vigore il giorno successivo. Nel dettaglio, il testo proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Udienze da remoto: proroga al 31 dicembre 2020

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Ad opera del D.L. viene disposta, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda l'operatività di tutta una serie di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID in scadenza a ottobre.


In particolare, tra le misure per cui è disposto un maggiore arco temporale di operatività, emergono anche molte di quelle inerenti il mondo della giustizia e introdotte dalla legislazione di emergenza e che sono state applicate in questi ultimi mesi, ad esempio lo svolgimento delle udienze da remoto, della trattazione scritta e dei giuramenti dei CTU in via telematica.


L'estensione è disposta in maniera un po' "macchinosa". Come noto, l'art. 221 del D.L Rilancio (n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020) è intervenuto sull'art. 83 del D.L. Cura Italia, la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario nazionale. Nel dettaglio, il Decreto Rilancio ha stabilito che, fino al 31 ottobre 2020, continuassero ad applicarsi una serie di disposizioni concernenti, tra le altre cose, il processo telematico e le udienze da remoto nel procedimento civile.


Leggi anche: Udienze da remoto fino al 31 ottobre


Con il decreto legge 83/2020 si è poi assistito a una prima proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. L'art. 1, comma 3, di tale provvedimento ha previsto venissero prorogati al 15 ottobre 2020 i termini di tutta una serie di disposizioni legislative emergenziali, puntualmente richiamate all'interno di un "Allegato 1" al medesimo provvedimento.

Ed è proprio su questo "Allegato 1" che è intervenuto il più recente D.L. n. 125/2020, modificandolo e integrandolo con l'inserimento di nuove disposizioni, tra cui proprio l'art. 221, comma 2, del D.L. Rilancio (come convertito dalla legge 77/2020).

Questo escamotage, presumibilmente dettato dalla necessità "tecnica" di accorpare in un unico testo (l'allegato al D.L. 83/2020) una serie di norme da prorogare o escludere da futuri rinnovi, ha dunque contribuito alla proroga a fine anno delle disposizioni in materia di udienze da remoto e non solo.

Le misure prorogate

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Nel dettaglio, con riguardo al processo civile, la norma ha prorogato fino al 31 dicembre le norme relative a: deposito telematico degli atti; svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta; trattazione della causa attraverso collegamenti da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.


Prorogata anche la possibilità, per i consulenti tecnici d'ufficio, di poter prestare giuramento, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione sottoscritta digitalmente da depositare nel fascicolo telematico.


Con riguardo al processo penale, invece, prorogata la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, se possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, nonché alcune disposizioni che concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni.

Scarica pdf D.L. n. 125/2020

Foto: 123rf.com
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