La questione da decidere riguarda la classifica dell'infermità indicata nelle premesse alla scadenza delle 4 annualità di tab A. Va anche precisato che la normativa applicabile al caso all'esame è costituita dagli art/li 64 e 67 del DPR n.1092 del 29 dic. 1973. Esaminati attentamente tutti gli atti di causa ed in particolare i verbali delle visite della C.M.O. e le relazioni medico-legali questo giudice ritiene che la malattia in questione sia ascrivibile alla VIII cat. tab A a vita. E ciò non solo perché dal confronto dei verbali di visita si evidenzia una malattia sostanzialmente identica a quella giudicata davanti a questa Corte come ascribile alla tab A per quattro anni, ma anche e soprattutto dalla natura della malattia e dal suo carattere irreversibile e permanente. Pertanto il ricorso deve essere accolto nel senso che all'interessato spetta l'VIII cat tab A a vita con decorrenza dalla precedente scadenza e cioè dal 10 marzo 1982. LaPrevidenza.it,
Corte dei Conti Marche, Sentenza 7.12.2006 n° 872

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