Skype for Bysiness e Teams per le udienze civili e videoconferenze per le udienze penali o, in alternativa, collegamenti da remoto. Cosa prevede il provvedimento DGSIA

di Lucia Izzo - Le udienze civili potranno svolgersi "da remoto" e quelli penali tramite videoconferenza. Lo prevede il Ministero della Giustizia fornendo precisazioni tecniche in ordine alle modalità di svolgimento dei procedimenti mediante collegamenti da "remoto" come previsto dal D.L. n. 11/2020.

Tale provvedimento si inserisce nel solco delle stringenti misure intraprese dal Governo italiano per affrontare l'emergenza COVID-19 e introduce misure straordinarie e urgenti per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Coronavirus: le misure sulla giustizia

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Tra le altre cose, il summenzionato D.L., ha rinviato le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia e ha sospeso i termini processuali dal 9 al 22 marzo 2020, salvo alcune eccezioni disciplinate dal medesimo decreto legge.

Inoltre, l'art. 2 del provvedimento ha imposto l'adozione di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze, volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari dal 23 marzo al 31 maggio 2020.


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Collegamenti da remoto nel civile e nel penale

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Nell'elenco delle misure che capi degli uffici possono adottare, rientra anche la possibilità di svolgere mediante collegamenti da remoto, dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle part, mediante collegamenti da remoto.

Lo svolgimento dell'udienza, spiega il decreto, dovrà avvenire in ogni caso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, qualora sia prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Misure analoghe, anche se per un periodo temporale diverso, sono previste per i procedimenti penali: l'art. 2, settimo comma, del D.L. n. 11/2020 prevede che, ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3, c.p.p., dal 9 marzo sino al 31 maggio 2020, anche la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Le modalità tecniche del DGSIA

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In entrambi i casi, per le modalità tecniche, si fa rinvio a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che è intervenuto poco dopo l'emanazione del decreto.

Con provvedimento del 10 marzo 2020 (qui sotto allegato), il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha indivudato i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.

Svolgimento udienze civili

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Per quanto riguarda le udienze civili, queste potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi "Skype for Business" e "Teams" attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020).

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzeranno infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

Svolgimento udienze penali

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Le udienze penali di cui al settimo comma dell'art. 2 del D.L. 11/2020, si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del d.lgs n. 271/1989.

In alternativa, spiega il provvedimento, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Scarica pdf Provvedimento DGSIA 10 marzo 2020

Foto: 123rf.com
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