'"Uscita" da società a responsabilità limitata di diritto polacco (Sp. z o.o.) in mancanza del diritto di recesso unilaterale in Polonia

Avv. Alfio Mancani - L'utilizzazione di strumenti giuridici di diritto estero costituisce, il più delle volte, una condizione necessaria per l'investimento in un determinato Paese, che spesso viene sottovalutata dagli operatori economici, sul presupposto della sostanziale uniformità rispetto all'ordinamento di appartenenza. La tradizione giuridica comune dell'Europa continentale non dovrebbe, tuttavia, distogliere l'attenzione da quegli istituti, la cui regolamentazione si discosta in maniera notevole tra un Paese e l'altro, determinando conseguenze in punto di applicazione pratica del diritto, anche di notevole entità. Oggetto del presente lavoro è la comparazione, in punto di recesso - o comunque di "uscita"- dal contratto che costituisce una società a responsabilità limitata, dei rispettivi istituti previsti dal diritto italiano e da quello polacco.

Recesso del socio di s.r.l. in Italia

[Torna su]

Il codice civile

prevede i casi in cui è possibile il recesso dalla società a responsabilita' a limitata, all'art. 2473 c.c., consentendo ai soci di determinare, nell'atto costitutivo, le ragioni che possono determinare il recesso, attribuendolo, tuttavia, in ogni caso, ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Salvo, inoltre, il preavviso di 180 giorni, il socio può recedere, in ogni momento, se la società è costituita a tempo indeterminato. I soci recedenti hanno diritto al rimborso del valore della quota, determinato tenendo conto del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso: il rimborso della quota può essere corrisposto successivamente all'acquisto della stessa da parte degli altri soci, utilizzando le riserve disponibili della società o mediante riduzione di capitale.

Recesso del socio di sp. z o.o. in Polonia

[Torna su]

Il codice delle società commerciali polacco (KSH) non prevede, in favore del socio, la possibilità di recedere dal contratto di società. Pur non mancando, in dottrina, chi ne ha affermato l'ammissibilità, almeno nel caso in cui questo sia regolamentato dall'atto costitutivo, l'inesistenza di una qualsivoglia disciplina di rango legislativo - considerato che il recesso è invece espressamente previsto in materia di società di persone - ne impedisce la configurazione.

"Uscita" del socio dalla società (wyjście spólnika ze sp. z o.o.)

[Torna su]

L'impossibilità di configurare una dichiarazione unilaterale di recesso del socio fa sì che, in materia di società a responsabilità limitata, si discuta più correttamente di "uscita" del socio dalla società, al fine di designare, in senso lato, quegli istituti, cui consegue la modificazione della compagine sociale, su base volontaria o normativa. In particolare, si fa riferimento a:

(i) la vendita delle quote;

(ii) il riscatto "volontario" della quota;

(iii) il riscatto "obbligatorio" della quota;

(iv) l'esclusione del socio.

Vendita delle quote di sp. z o.o.

[Torna su]

L'art. 180 k.s.h. prevede, come regola, la libera cedibilità delle quote di sp. z o.o., fermo il rispetto della forma prevista dalla legge, la scrittura privata autenticata. Tuttavia, la legge prevede delle eccezioni, quali:

· il divieto di acquisto di quote proprie per la società, fatti salvi l'"acquisto delle quote a seguito di esecuzione per il soddisfacimento delle pretese della società le quali non possono essere soddisfatte con il patrimonio del socio, l'acquisto al fine di riscattare le quote nonché l'acquisto o la sottoscrizione delle quote negli altri casi previsti dalla legge" (art. 200 KSH);

· il divieto di vendita delle quote di sp. z o.o. ancora non iscritta al Registro del Tribunale - KRS (art. 16 ksh);

· la vendita di quota rappresentativa di un conferimento di prestazione non pecuniaria continuativa (art. 176 KSH).

Altri limiti (diritti di prelazione, altre restrizioni) possono essere previsti su base contrattuale, anche per alcune delle quote, nell'atto costitutivo.

Riscatto "volontario" della quota (umorzenie dobrowolne, art. 199, par. 1,2 e 3 ksh)

[Torna su]

Società e socio possono concordare l'uscita di scena del socio, nel senso che, con un contratto di vendita, la società può acquisire le quote del socio, rimborsando quest'ultimo mediante gli utili sociali o, in alternativa, mediante riduzione del capitale. In quest'ultima ipotesi, le delibere di acquisto e quella di riduzione di capitale devono essere contestuali ed il procedimento puo' allungarsi sensibilmente, ove i creditori, si oppongano alla riduzione del capitale sociale. Il rimborso del valore della quota può essere coperto, in parte dagli utili e in parte dalla riduzione delle quote. Il socio può anche rinunciare al rimborso della quota. In tal caso, il socio effettuerà, de facto, una donazione in favore della società.

Riscatto "obbligatorio" della quota (umorzenie przymusowe, art. 199, par. 1,2,4,5,6 e 7 ksh)

[Torna su]

L'atto costitutivo puo' definire termini, condizioni e procedura per il riscatto obbligatorio della quota da parte della società. Nella pratica, l'esperibilità di tale istituto viene condizionata ad inadempimenti particolarmente gravi del socio, quali la violazione dell'obbligo di concorrenza o di segreto aziendale. La legge prevede l'obbligatorietà della corresponsione al socio escluso del valore della quota, che non può essere inferiore al valore netto così come determinato nel bilancio dell'ultimo esercizio. Anche in tal caso, vi è la possibilità di rimborsare la quota mediante riduzione del capitale sociale, contestualmente all'adozione della corrispondente delibera.

Esclusione del socio (wyłączenie wspólnika, artt. 266-269 ksh)

[Torna su]

Se ricorrono gravi motivi relativi ad un determinato socio (es.: violazione del diritto di concorrenza o del segreto aziendale) gli altri soci, i quali rappresentino la maggioranza delle quote, possono agire giudizialmente per richiedere l'esclusione del primo. L'atto costitutivo può prevedere un quorum più basso per intentare l'azione di esclusione, ma, in ogni caso, tutti i soci saranno litisconsorti necessari nel conseguente giudizio. Il socio escluso ha diritto al rimborso al valore della quota, sì come determinato dal Tribunale, presso il quale andrà depositato l'ammontare di tale somma, pena l'inefficacia della domanda. Il Tribunale può altresì sospendere i diritti del socio, di cui sia stata richiesta l'esclusione, se sussistono gravi motivi.

Cenni di diritto comparato

[Torna su]

Come si intuisce, l'istituto del riscatto "obbligatorio" si avvicina all'istituto, previsto dal codice civile italiano, dell'esclusione del socio di fonte contrattuale, ove si consideri che l'art. 2473-bis c.c. dispone che "l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio". L'effetto appare essere lo stesso, in quanto i soci concordano, all'atto della costituzione, le circostanze che possono portare alla legittima esclusione dal rapporto di società. In Polonia, l'atto costitutivo, per determinati eventi ritenuti di particolare gravità, può prevedere il riscatto obbligatoria della quota, addirittura senza passare per il filtro della delibera dei soci. In ogni caso, una dichiarazione unilaterale del socio (idonea in Italia alla formalizzazione del recesso, inteso come diritto potestativo) non può costituire una circostanza utile ad integrare, in Polonia, l'evento legittimante il riscatto obbligatorio della quota, in virtù della ritenuta natura di condizione risolutiva di quest'ultimo. In ultimo, occorre considerare che la restituzione del conferimento, non può avvenire, in Italia, mediante riduzione del capitale sociale come in Polonia, dovendo la società, in caso di assenza di fondi disponibili utili al rimborso, essere posta in liquidazione.

Conclusioni

[Torna su]

La diversità delle normative nazionali riferibili alla sp. z o.o. di diritto polacco e alla s.r.l. di diritto italiano, impone agli operatori economici esteri di valutare attentamente le modalità di costituzione di un nuovo soggetto di diritto, in un Paese e nell'altro. Soprattutto in ordine alla mancata configurabilità dell'istituto del recesso nell'ordinamento polacco, la prevenzione costituisce la misura più opportuna, al fine di disciplinare, in maniera adeguata, la malaugurata ma ricorrente ipotesi del conflitto tra soci.


*** *** ***


Per maggiori informazioni o in caso di necessità siamo a Vostra disposizione e reperibili ai seguenti contatti:

Avv. Alfio Mancani - Partner

Dott.commercialista Joanna Deutryk - Partner

Dott. Bruno Caserta - Associate

Tel - fax: (+48) 22 11 93 357

E-mail: alfio.mancani@md-partners.pl

Le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche ed aggiornate al momento della pubblicazione. In ogni caso esse non costituiscono un parere legale, il quale potrà essere fornito dai nostri legali esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una fattispecie concreta.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: