L'Agenzia delle Entrate rende noto il codice tributo necessario alla compensazione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni per l'Ecobonus

di Annamaria Villafrate - La risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019 (sotto allegata) fornisce le indicazioni necessarie all'utilizzo del codice tributo "6890" per permettere la compensazione, a mezzo modello F24, del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni riconosciute per chi effettua opere di riqualificazione energetica, anche sulle singole unità immobiliari, previsto dall'art. 14, co. 2-ter e 2-sexies, del d.l n. 63/2013.

Codice Tributo compensazione Ecobonus

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Con la risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sull'utilizzo del codice tributo "6890" che consente ai contribuenti di compensare, con il modello F24, il credito d'imposta relativo alle detrazioni previste per chi effettua interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, come previsto dall'art. 14, commi 2-ter e 2 -sexies del dl n. 63/2013.

Il soggetto passivo d'imposta può così visualizzare nel suo cassetto fiscale e portare in compensazione con il codice tributo 6890 (già previsto per l'Ecobonus sulle parti comuni, indicato nella risoluzione 58/E/2018) tramite modello F24 il credito al 50 o al 65% per interventi di risparmio energetico qualificato.

Compensazione Ecobonus - compilazione F24

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Il provvedimento del 18 aprile 2019, richiamato nella risoluzione, prevede che le quote annuali dei crediti ceduti, da ripartire in 10 quote annuali, come la detrazione spettante per l'Ecobonus, siano utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, come previsto dall'art. 17 del dlgs. n. 241/1997, solo previa presentazione telematica del modello F24, pena il rifiuto dell'operazione.

Per avvalersi di detta compensazione il contribuente prima di tutto deve accettare i crediti ceduti, utilizzando le funzionalità dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. I crediti ceduti da utilizzare ai fini della compensazione sono quelli che risultano dalle comunicazioni inviate all'Agenzia dai contribuenti che hanno diritto alle detrazioni, nelle modalità dettate dal provvedimento del 18 aprile 2019.

La compensazione delle 10 rate o quote, può essere effettuata tramite modello F24, indicando il codice tributo "6890 - ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni" esposto nella sezione "Erario" nella colonna "importi a credito compensati" o "importi a debito versati".

Ecobonus: le verifiche

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Ricevuti i modelli F24 compilati sulla base dei dati dell'anno precedente, l'Agenzia effettua i controlli necessari a verificare che i crediti utilizzati in compensazione non superino l'importo della quota disponibile per ogni anno, pena il rifiuto dell'F24 da comunicare con ricevuta al soggetto che ha inviato il modello.

Nel campo "anno di riferimento" occorre indicare l'anno di utilizzo della compensazione, per cui per le spese del 2018 sarà quindi il 2019. La quota che non viene portata in compensazione nell'anno in cui può essere fruita può essere utilizzata negli anni successivi.

Scarica pdf Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019

Foto: 123rf.com
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