Con sentenza n.254/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.19, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile - che sebbene abrogato dall'art. 73 della legge n.218/1995 è tuttora applicabile ai giudizi instaurati anteriormente al 31 dicembre 1996 - nella parte in cui, in caso di "mancanza di legge nazionale comune (?) stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio
". La Corte rileva infatti che tale norma, "componendo un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei coniugi privilegiando nell'individuazione della norma regolatrice dei rapporti patrimoniali tra questi la legge nazionale del marito, realizza una discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione sia dell'art. 3 comma primo della Costituzione, sia dell'art. 29 comma secondo della Costituzione".

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