Sfregio al viso, il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto previsto dal Codice Rosso

di Annamaria Villafrate - Il Codice Rosso approvato nei giorni scorsi alla Camera, contiene un nuovo reato: deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Due anni fa c'era già stato un tentativo di introdurre un reato similare, chiamato "omicidio d'identità" considerato che le lesioni al volto hanno la finalità di distruggere l'immagine sociale, fisica e psicologica della vittima. Chi non ricorda i fatti di cronaca che hanno avuto per protagoniste in Italia le bellissime Gessica Notaro, Lucia Annibali, Valentina Pitzalis, tanto per citarne alcune, senza dimenticare tutte le altre vittime di un reato odioso e vigliacco. Finora i danni permanenti al volto rappresentavano un'aggravante del reato di lesioni, ma con il Codice Rosso acquisteranno una loro autonomia, grazie alla fattispecie contenuta nel nuovo articolo 583 quinquies del codice penale.

Nuovo reato di sfregio nel Codice Rosso

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L'art. 7 del disegno di legge AC 1455-A (Codice Rosso) dispone l'introduzione, dopo l'art. 583 quater, del nuovo art. 583-quinques, intitolato "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" che sancisce: "Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno."

Reato di sfregio: la proposta di legge n. 1403

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Il reato di sfregio è stato conservato dal testo approvato dalla Camera, che quindi vi ha trasfuso la volontà espressa dai deputati Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, Dori, D'orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà nel disegno di legge n. 1403, presentata il 28 novembre dello scorso anno. Questa autonoma fattispecie di reato si pone l'obiettivo di reprimere in modo efficace tutti quei casi, causa di forte allarme sociale, in cui certi soggetti, per mera vendetta, hanno sfregiato il volto del compagno o dell'ex partner, ricorrendo al fuoco o all'impiego di sostanze acide o corrosive.

L'omicidio d'identità, il progetto del 2017

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Prima del Codice Rosso c'era già stata la proposta d'introdurre il reato di omicidio d'identità. La proposta di legge era stata presentata dopo diversi casi di cronaca che avevano avuto come protagoniste soprattutto le donne, il cui viso era stato deturpato per pura vendetta, con fuoco o acido, da ex fidanzati, compagni o mariti il cui intento era la distruzione sociale, fisica e psicologica della propria vittima, che fino a poco tempo prima dicevano di "amare". Un primo passo importante di civiltà, per punire chi, con le proprie mogli, compagne o fidanzate non lo era stato affatto, ma che non ha avuto seguito.

Sfregio al viso, finora un'aggravante delle lesioni

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Fino a questo momento lo sfregio al viso non costituiva una fattispecie di reato a se stante. L'art 583 c.p. infatti, dedicato alle circostanze aggravanti delle lesioni, al punto 4 del comma 2 definisce gravissime le lesioni appunto "se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Come precisato dalla Cassazione n. n. 21394/2016: "In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (…) avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga dieci centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare." Questa sentenza però merita di essere menzionata anche perché ritiene sussistente nel caso di specie l'aggravante dei futili motivi, in quanto la condotta del reo si è inserita "in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all'assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta."

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