di Annamaria Villafrate - I diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo nell'anno scolastico 2001/2002 sono fuori dalle graduatorie per insegnare nelle scuole materne ed elementari. Lo dicono le sentenze gemelle n. 4 e 5 del 27 febbraio 2019 della plenaria del Consiglio di Stato, dopo la remissione da parte della sesta sezione, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 87/2018. La plenaria però, con due articolate sentenze ha ribadito quanto affermato nel 2017: non basta il diploma di scuola magistrale per entrare nelle graduatorie, è necessario superare un concorso.
La vicenda processuale
Tutto ha inizio con un ricorso presentato davanti al TAR del Lazio contro il il d.m. 12 giugno 2017, n. 400. Il decreto contiene le procedure per procedere all'aggiornamento delle graduatorie di docenti ed educatori relative al triennio 2014-2017, prorogato al 2019. I ricorrenti ne sostengono l'illegittimità "nella parte in cui non consente l'inserimento nelle GAE dei soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002."
Il TAR respinge il ricorso, richiamando i principi sanciti dalla sentenza n. 11/2017 emanata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. A quel punto i ricorrenti si rivolgono al Consiglio di Stato, presentando un'istanza incidentale di sospensione. Si costituisce in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
La sesta sezione del Consiglio di Stato però, con ordinanza, rimette la questione all'Adunanza plenaria del Consiglio per chiarire alcune questioni giuridiche "relative all'inserimento nelle GAE dei soggetti muniti del solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002".Secondo questa sezione è necessario rivedere l'orientamento precedentemente espresso dal Consiglio nella plenaria del 2017, alla luce del decreto legge n. 87/2018.
I diplomati magistrali del 2001/2002 fuori dalle graduatorie
Il Consiglio di Stato però con le sentenze gemelle n. 4 e 5 del 27 febbraio 2019 respinge la tesi dei ricorrenti. Nei due provvedimenti si precisa infatti che: "il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471." In sostanza, aver conseguito il solo diploma magistrale non basta per entrare nelle graduatorie degli insegnanti della scuola primaria ed elementare. Occorre superare un concorso.
L'adunanza smentisce sistematicamente le interpretazioni date dai ricorrenti ai vari provvedimenti normativi richiamati ed enuncia importanti principi di diritto, tra i quali emerge per importanza il seguente: "Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296." Nelle due pronunce si ribadisce infatti che, a differenza di quanto sostenuto dall'ordinanza di rimessione, l'art. 1-quinques del d.l. n. 87 del 2018, non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza".
Scarica pdf Consiglio di Stato sentenza n. 4-2019Scarica pdf Consiglio di Stato sentenza n. 5-2019