Presentato alla Camera il disegno di legge che propone l'introduzione di una normativa specifica con regole chiare, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, per tatuaggi e piercing

di Gabriella Lax - Una proposta di legge che preveda l'introduzione di una normativa specifica con regole chiare, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, che disciplini la figura del tatuatore e del piercer per evitare il "fai da te" e il rischio di pericolose infezioni.

Tatuaggi e pearcing: la proposta di legge

E' questo il fine del ddl n. 592 recante "Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing" presentato alla Camera dal deputato Andrea Mandelli (FI).

«Ormai il tatuaggio è una pratica molto diffusa - evidenzia - credo che sia molto importante che ci sia una normativa che salvaguardi il cittadino sul fronte della salute, creando una figura professionale e competente che sia controllata sotto l'aspetto igienico-sanitario per ovvii motivi». Come riporta il Messaggero, regole chiare e un'adeguata legislazione dell'attività di tatuaggio e piercing, con particolare riguardo alla professionalità di chi esegue il tattoo: dovrà essere una figura «formata a questa pratica, per evitare il fai da te e che sappia usare le sostanze sedimentanti, evitando quelle tossiche, che sul mercato, purtroppo, sono molto diffuse».

Tatuatori, i tredici articoli della proposta di legge

Sono tredici gli articoli che compongono il testo: inizialmente sono definite le attività di tatuaggio e piercing; si chiarisce poi che le Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, «provvedano ad emanare apposite linee guida per organizzare i corsi di formazione obbligatori per abilitare tatuator e piercer». La durata dei corsi non potrà essere inferiore a 150 ore di insegnamento e deve comprendere sia una parte teorica che pratica.

Come evidenzia Mandelli: sarà anche istituito «un albo per tatuatori e piercer» e, per fare tattoo e piercing sarà necessaria una «segnalazione certificata di inizio attività». L'articolo 4, in materia di obblighi e divieti, stabilisce che i «minori di 18 anni hanno bisogno del consenso di uno dei genitori e comunque devono aver compiuto 14 anni.» Unica eccezione, il piercing al lobo dell'orecchio, che «è consentito ai minori previo consenso di uno dei genitori». Vigilanza e controllo sulle attività di tatuaggio e piercing spettano alle aziende sanitarie locali, in cooperazione con l'Istituto superiore di sanità. L'articolo 6 definisce tutte le sanzioni pecuniarie relative ai divieti, ove i fatti non costituiscano reato. Attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni vengono finanziate le attività ispettive.

Ed ancora, per «garantire maggiore sicurezza a chi vuole sottoporsi alla pratica di tatuaggi e piercing - vige - l'obbligo di dare le necessarie informazioni al consumatore, il quale sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante il proprio consenso informato». Alle aziende sanitarie toccheranno anche campagne informative sui rischi correlati alle pratiche non corrette di tatuaggi e piercing. Infine, l'articolo 12 prevede «l'aggiornamento delle tabelle allegate contenenti la lista dei coloranti e altre sostanze utilizzate per effettuare tatuaggi».


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