di Roberto Paternicò - L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con provvedimento n.69 del 27 Marzo 2018 ha stabilito il differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi sino alla data del 31 Maggio 2018 per coloro che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti.
Terremoto: proroga sospensione pagamento premi assicurativi
L'Istituto che aveva già disciplinato la materia con il provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017, ha dato così continuità all'intervento, in relazione all'art.48, comma 2, del d.l. 189/2016 convertito nella legge 229/2016 che prevedeva: "Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."
Pertanto, la sospensione dei termini di pagamento per le polizze di assicurazione in essere, alla data di decorrenza della sospensione (art.2, Provv. n.56/2017), concerne gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. nonché per l'inagibilità degli immobili nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
Per quanto concerne sinistri occorsi durante il periodo di sospensione, gli artt.2 e 3 del succitato provvedimento obbligano l'assicuratore al pagamento dei sinistri per i fatti accaduti durante il periodo di sospensione, anche, in assenza del percepimento del premio, fatto salvo il conguaglio con il premio in sede di liquidazione del sinistro.
Con il nuovo provvedimento n.69/2018, inoltre, si prevede che per i premi, la cui scadenza è differita alla data del 31 maggio 2018, la rateizzazione non possa essere inferiore a 36 mensilità. E' data facoltà, comunque, alle parti (Impresa di assicurazione e Assicurato) di concordare un diverso periodo di rateizzazione più rispondente alle esigenze degli assicurati stessi.
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