il Ministero ha rigettato oltre 300 richieste di abilitazione di avvocati passati via Spagna per il titolo

di Lucia Izzo - È finita per gli Avvocati "made in Spain": il Ministero della Giustizia, con una recente circolare del 12 maggio 2017 (qui sotto allegato) ha rigettato ben 332 riconoscimenti di titoli abilitativi, acquisiti nella penisola iberica senza rispettare i requisiti che sono stati stabiliti a partire dal 2011.


I richiedenti, come riporta il provvedimento, avevano ottenuto il titolo accademico in Italia e avevano poi presentato richiesta di omologazione in data successiva al 31 ottobre 2011, certificata dal Ministerio de Educacion spagnolo, documentando poi di essere iscritti a un Colegio de Abogados in Spagna. Tuttavia, il procedimento ha subito delle modifiche nel corso degli anni e, pertanto per gli oltre 300 richiedenti non sarà possibile l'iscrizione negli albi italiani.

L'esercito degli abogados

La pratica di diventare avvocati in Spagna, senza passare dall'esame di Stato, si è particolarmente diffusa, in quanto la trafila burocratica per ottenere il titolo risultava in passato non particolarmente complessa, pur tuttavia costosa: in sostanza l'interessato, dopo aver provveduto a far riconoscere in Spagna la laurea italiana, con il solo titolo di studio si iscriveva presso l'albo forense spagnolo e successivamente, in Italia, otteneva l'iscrizione nell'albo degli "avvocati stabiliti" fino a raggiungere, dopo tre anni, l'iscrizione a pieno titolo come "avvocato integrato".


La sola laurea in giurisprudenza, senza passare per alcun esame, ha fatto gola a molti che, dopo essere divenuti "abogados", hanno di fatto esercitato la professione in Italia. Procedura "troppo semplice" che ha allertato il Ministero della giustizia e le stesse autorità spagnole.


In particolare, la conferenza di servizi, all'unanimità, aveva deliberato sin dall'11 settembre 2014 di sospendere l'esame delle pratiche relative all'acquisizione del titolo professionale di abogado in Spagna a seguito della sola omologa accademica della laurea italiana, con riferimento particolare alle pratiche relative a omologhe ottenute dopo il 31 ottobre 2011.

L'attesa risposta da parte della Spagna sulla situazione indicata è arrivata successivamente, stabilendo che per l'iscrizione al Colegio de Abogados l'interessato avrebbe dovuto anche frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato, pena un'iscrizione irregolare all'albo passabile di annullamento. 


Master e superamento dell'Esame sono stati requisiti inderogabilmente prescritti dalla normativa spagnola, ma solo per coloro che avevano richiesto l'omologazione dopo il 31/10/2011, facendo salve le richieste precedenti a tale data.

Oltre 300 istanze rigettate in Italia

Le istruzioni fornite dall'autorità iberica, dunque, precisavano che si sarebbero potute accettare in Italia solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini la cui pratica per l'omologazione dei titoli fosse iniziata prima del 31 ottobre 2011, successivamente a tale data, per l'iscrizione all'albo spagnolo, sarebbe stata necessaria la formazione complementare tassativamente prevista e richiesta dalla legge spagnola.

La conferenza di servizi del 9 giugno 2016 ha dunque deliberato all'unanimità di rigettare le domande di riconoscimento del titolo di abogado, asseritamente acquisito in Spagna, presentate da tutti coloro che, avendo richiesto l'omologazione del titolo accademico successivamente al 31 ottobre 2011, hanno documentato iscrizioni che non fossero precedute dalla frequenza del master e dal superamento del'esame di Stato in Spagna.

Nel suo provvedimento il Ministero invita anche i COA a verificare con i dovuti controlli se i richiedenti la cui domanda sia stata rigettata abbiano presentato istanza come avvocati stabiliti anche presso i competenti Consigli territoriali, poiché anche in tal caso bisognerà respingere le domande o addirittura cancellare eventuali iscrizioni mancanti dei necessari requisiti.

"Meglio tardi che mai" penseranno alcuni, nonostante il provvedimento salvi molte delle posizioni pregresse: tuttavia, da ora in avanti, solo chi è in possesso dei requisiti richiesti potrà richiedere l'iscrizione nell'albo italiano, e non sarà più sufficiente la semplice laurea.

Ministero della Giustizia, Circolare 12/5/2017

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