Le novità approvate oggi in aula alla Camera - la diretta

di Marina Crisafi - Il paziente ha diritto di abbandonare le cure, ma il medico potrà rifiutarsi di staccare la spina. Sono queste le novità approvate oggi in aula alla Camera, dove si sta discutendo il disegno di legge sulle "Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni anticipate di trattamento".

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Il ddl si compone di 5 articoli che regolamentano le decisioni sul fine-vita consentendo ad ogni persona maggiorenne "e capace di intendere e di volere" di esprimere le proprie scelte in materia di trattamenti sanitari, anche attraverso una persona di fiducia che lo rappresenti, mediante "Disposizioni anticipate di trattamento" (Dat).

Intanto, mentre si discute degli ulteriori emendamenti da votare (circa un centinaio), tra cui il tema "caldo" della sospensione della nutrizione e idratazione artificiale, quelli approvati oggi fanno entrare nel ddl, dunque, il principio del divieto di accanimento terapeutico con il consequenziale riconoscimento del diritto del paziente di rifiutare le terapie. Tuttavia, di fronte al rifiuto del malato, il medico potrà a sua volta opporre il proprio.

Ecco le novità:

Rifiuto delle terapie

La novità è contenuta nell'emendamento del presidente della commissione Affari sociali di Montecitorio, Mario Marazziti, approvato oggi dall'aula con la contestuale soppressione del sesto comma dell'art. 1 della legge.

Il comma abrogato stabiliva che il "rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo, non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative".

Il rifiuto del medico

A passare alla Camera (con 281 voti a favore) è anche l'emendamento (Pd-Ap) che prevede che il medico, di fronte al rifiuto del paziente di proseguire le terapie sanitarie, possa rifiutarsi a sua volta di "staccare la spina". L'emendamento approvato, che a detta di molti, introduce una forma di obiezione di coscienza, ha la ratio, secondo i relatori, di consentire al medico di dire "mi astengo", se la decisione del paziente va contro le sue convinzioni.

Rimane fermo il diritto del malato di rivolgersi ad un altro medico nell'ambito della stessa struttura sanitaria e comunque di ottenere una "risposta attiva" da parte della struttura medesima, la quale, secondo il comma 10 dell'art 1 è obbligata a trovare una soluzione affinchè la volontà del paziente sia rispettata.

Le norme valgono anche per le cliniche cattoliche

Le norme sul biotestamento

valgono anche per le cliniche private, convenzionate con il sistema sanitario nazionale e in particolare per quelle cattoliche che non potranno chiedere alle regioni di essere esonerate dalla loro applicazione. La Camera ha respinto infatti a scrutinio segreto l'emendamento a prima firma Gian Luigi Gigli che aveva il fine di evitare penalizzazioni nei rapporti tra le strutture e il sistema sanitario nazionale.

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