Cresce il dibattito sul portale che confronta i preventivi degli studi legali. Per gli avvocati lede il decoro e la dignità della professione

di Lucia Izzo - Il web non è nuovo a iniziative destinate a far ottenere agli internauti "la tariffa migliore" o anche "il miglior prezzo garantito". Hotel, viaggi, assicurazioni, mutui casa, prestiti, ADSL, gas, luce e pay-tv sono solo alcuni esempi dei servizi che diversi portali (ponendosi come intermediari) mettono a confronto per offrire all'utente un preventivo concorrenziale.


Quello che in molti non si aspettavano di trovare, invece, è un portale dedicato a confrontare i preventivi degli studi legali e a trovare "l'avvocato più conveniente": si tratta di "Outlet Legale" un sito web che non ha mancato di far discutere a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei professionisti italiani.

Outlet legale: cos'è?

Il sito internet "Outlet Legale" si propone lo scopo di comparare le tariffe degli avvocati di tutta Italia e di fornire il preventivo migliore per il servizio legale scelto, con prezzi asseritamente ridotti fino al 70%: tra le categorie figurano, ad esempio, i pareri legali, il recupero crediti con decreto ingiuntivo, la redazione di una denuncia o querela, lo sfratto di inquilini morosi e molto altro. Tutte sezioni corredate da slogan accattivanti e suggestivi per il cliente, come "risparmi fino al ... %" e prezzi "a partire da...".


Sostanzialmente, il sito compara i prezzi di avvocati e studi legali su tutto il territorio nazionale e individua l'avvocato più economico garantito entro 48 ore dal pagamento e nella zona di interesse, al massimo in un raggio di 50 km. Il sito si avvale anche di tabelle comparative tra il preventivo a tariffa media di mercato e il prezzo outlet proposto.


Per il "servizio di scouting", ossia per l'acquisto del servizio di comparazione e del servizio legale di cui si necessita, il cliente paga subito il relativo prezzo, in pratica, un doppio pagamento: quello relativo alla comparazione per rintracciare il legale e l'onorario del professionista che andrà versato direttamente a colui che seguirà la pratica.

Le reazioni dell'avvocatura

A fronte di questa nuova frontiera di "commercializzazione" della professione legale, non sono tardate a emergere le reazioni dei professionisti, i quali hanno aspramente criticato l'iniziativa, sottolineando come una simile attività di fatto svilisca la professione. 

Numerose sezioni del "Movimento Forense", tra cui figurano, tra le altre, quelle di Bari, Catanzaro, Milano, Palermo, Salerno, Roma, Torino e Venezia, hanno hanno provveduto a inoltrare apposita istanza al COA di Brescia, poichè "da una sommaria ricerca, emerge come l'OUTLET LEGALE sia riferibile a una società di marketing (...) con sede legale in Bedizzole (BS)".


Come evidenziano gli esponenti del Movimento, "appare che il criterio di scelta offerto dalla menzionata società ai cittadini per il servizio legale richiesto non sia basato sulla competenza, l'affidabilità e la correttezza, ma soltanto sul prezzo".


Se così realmente fosse, si legge nell'istanza, un simile sistema andrebbe a danno sia dei cittadini, privi della necessaria competenza per valutare il grado di affidabilità del professionista e che conferiscono l'incarico esclusivamente selezionando l'offerta economica migliore, sia degli avvocati, che vengono valutati non per la competenza e la professionalità, ma solo in base al prezzo, vedendo svilita anche la propria funzione oltre che l'immagine.


Come sottolinea anche l'avv. Gian Carlo Soave, a mezzo di un editoriale pubblicato su "Il Broker", il sito mette in evidenza solo prezzi scontati, ma non contiene alcuna informativa professionale, limitandosi a proporre "un avvocato serio e competente, garantito da un sistema di feedback". Ancora, le tariffe appaiono generali, determinate forfettariamente, senza tener conto della complessità della problematica del cliente e della causa che si troverebbe ad affrontare.

Lo scenario vede, inoltre, un messaggio formulato con modalità attrattive della clientela e con mezzi suggestivi, che vengono giudicati "incompatibili con la dignità e il decoro del professionista". Infine anche l'importo "penalizza l'impegno e la capacità del legale, diffondendo nell'immaginario collettivo una visione distorta perché, alla fine, il messaggio è che l'importante sia trovare un avvocato che costi poco, la cui qualità professionale - però - è tutta da dimostrare".


Anche l'AIGA, in occasione della pubblicazione del provvedimento depositato dal TAR Lazio l'11 novembre 2016 (che ha annullato la sanzione inflitta dall'Agcm al CNF) ha precisato di non condividere "in alcun modo le tecniche di vendita che si addicono al settore commerciale (che si basa sulla mera convenienza del prezzo) e non certo professionale" e di denunciare sistematicamente alle autorità disciplinari la violazione delle norme deontologiche (da ultimo, viene menzionato proprio il noto caso "Outlet Legale").

Avvocati e pubblicità

Il dibattito relativo alla possibilità anche per gli avvocati di aprirsi alla promozione pubblicitaria della propria attività è stato oggetto di fervente dibattito negli ultimi anni. 


Se in passato qualsiasi forma di pubblicità era categoricamente vietata e sanzionata dai competenti organi disciplinari, la normativa italiana si è progressivamente evoluta (a partire dal "decreto Bersani" n. 223/2006) e, nella sua attuale formulazione, il codice deontologico consente all'avvocato di farsi pubblicità.


Tuttavia, ex art. 35, l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Non sono ammesse informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.  

Il Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, ha precisato che "la pubblicità informativa dell'avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie"

Le predette limitazioni, connesse alla dignità e al decoro della professione, secondo il CNF, si rendono necessarie stante la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale.


Foto: 123rf.com
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