Le novità apportate alla disciplina introdotta dall'art. 521-bis c.p.c. dopo la riforma della giustizia del 2015

Guida di procedura civile

di Giusi Antonia De Prisco - Con l'entrata in vigore della legge n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015 il pignoramento degli autoveicoli dovrà effettuarsi secondo le nuove regole dettate dal legislatore.

La nuova forma di pignoramento è applicabile a tutti i procedimenti iniziati a partire dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e la finalità di tale riforma dovrebbe portare ad una semplificazione della procedura esecutiva, unitamente alla possibilità di accedere alla banca dati del Pra (pubblico registro automobilistico).

L'art. 521-bis c.p.c. e la riforma del 2014

L'art. 521-bis c.p.c. è stato introdotto dall'art. 19 del d.l. n. 132/2014, intitolato "Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", che ha salutato l'inefficiente modalità di pignoramento che doveva avvenire secondo le forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, per essere poi sostituito dalla recente legge n. 135/2015.

Preliminarmente occorre evidenziare le differenze che ha subito la procedura esecutiva sul pignoramento, ante e post riforma. Dal suo canto la riforma del 2014 da un lato, ha ampliato i poteri di "investigazione" conferiti all'ufficiale giudiziario dall'art. 19 del decreto giustizia, tramite l'accesso diretto alle banche dati pubbliche telematiche, atti ad ampliare e rendere più fruttifere le ricerche dei beni del debitore, potendo individuare facilmente i mezzi allo stesso intestati e, di concerto con la collaborazione del creditore, procedere al pignoramento

. Aspetto molto più difficile prima della riforma in oggetto, dato che la materiale individuazione del bene era ostacolata dall'utilizzo o dalla irreperibilità dei veicoli. Dall'altro, la procedura ad hoc prevista per il pignoramento dei veicoli, in luogo di quella ancora precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari, consentiva una notevole semplificazione ed una maggiore efficacia, risolvendosi in una sorta di fermo auto dei mezzi, di proprietà
del debitore, ivi compresi quelli aziendali. Interessante il quarto comma, il quale prevedeva che, d'ora in avanti, gli organi di polizia che accertavano la circolazione dei beni pignorati procedevano al ritiro della carta di circolazione e, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnavano il bene pignorato direttamente all'istituto vendite giudiziarie. Ma andando con ordine, al primo comma della penultima riforma, prevedeva che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si eseguiva mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicavano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si faceva l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Orbene, questa modalità di pignoramento, veniva equiparata a quella prevista per l'espropriazione immobiliare, che non richiede alcuna forma di apprensione materiale del bene.

Come si vede, la norma presa in esame con la riforma del 2014 disciplinava esattamente e propriamente il pignoramento di: autoveicoli ,motoveicoli, rimorchi. In surplus, il pignoramento oggetto di tale riforma, contiene anche l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie. Quindi il debitore era tenuto entro dieci giorni a consegnare all'istituto vendite giudiziarie i beni pignorati, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi. L'Istituto di vendite giudiziario territorialmente competente è quello autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

La riforma del 2014 si è preoccupata, in particolar modo, del problema che spesso si verificava, consistente nella mancata collaborazione del debitore alla consegna dei beni pignorati, e che quindi l'intera procedura potesse concludersi in un nulla di fatto. Per ovviare a questi problemi, il comma 2, prevedeva che una volta notificato il pignoramento, il debitore diveniva custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, ovviamente senza diritto a compenso.

Nel momento in cui il debitore consegna all'I.V.G. i beni pignorati, questo diventa custode e immediatamente comunicava l'avvenuta consegna al creditore pignorante a mezzo PEC ove possibile. Come già detto, spesso accadeva che il debitore non avrebbe consegnato spontaneamente il bene entro dieci giorni. E qui c'è la novità di questa riforma del 2014 di cui abbiamo parlato. Per scongiurare tutti i pericoli, gli organi di polizia, che accertavano la circolazione dei beni pignorati procedevano al ritiro della carta di circolazione e ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati. Bisognava, però ,tenere conto della scarsa possibilità che la polizia controlli proprio il veicolo pignorato e che pertanto verifichi le risultanze del p.r.a. Ma se tale circostanza si verificasse, il bene pignorato veniva consegnato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Quindi, non l'I.V.G. individuato in base ai criteri di residenza, domicilio, dimora o sede, bensì a quello del luogo in cui è stato rinvenuto il bene. Il comma 3 dell'art. 521 bis c.p.c. prevedeva che al momento della consegna L'I.V.G. diventa custode e procede alla comunicazione al creditore a mezzo PEC, ove possibile. Ritornando all'U.G. eseguita l'ultima notificazione, questi consegnava senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché procedesse alla trascrizione nei pubblici registri. Il creditore aveva trenta giorni di tempo dalla comunicazione fatta dall'I.V.G., a pena di inefficacia del pignoramento, per depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione:

- la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo

- il precetto

- l'atto di pignoramento

- la nota di trascrizione.

Interessante notare che la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore, ovviamente ai soli fini dell'articolo, in linea con quanto previsto dalla recente l. 114/2014 sui poteri di autentica del difensore. Ritornando all'art. 521 bis c.p.c. con la riforma del 2014, prevedeva che il pignoramento avrebbe perso efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e la copia degli atti siano depositati oltre il termine di 90 giorni. Tale previsione normativa, si adeguava bene all'intenzione del leglislatore di fissare termini perentori brevi a carico degli avvocati, con l'auspicio di accorciare utopicamente la lungaggine dei processi. Ricevuto il tutto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

L'articolo in oggetto si chiude, evidenziando che si applicano, in quanto compatibili " le disposizioni del presente capo". Quindi per il resto l'espropriazione forzata di autovicoli,motoveicoli e rimorchi, è disciplinata dalle norme sull'espropriazione mobiliare presso il debitore(at.513 e ss c.p.c.).

La riforma del 2015

Ma di recente il legislatore con la riforma del 2015, legge n. 132/2015, di conversione del d.l. n. 83/2015, ha apportato ulteriori modifiche. Orbene, a seguito di questa recentissima Legge, l'art. 521 bis c.p.c. ha dovuto subire un passo indietro. Tutti gli sforzi posti in essere dalla precedente riforma abbondatemente esaminate, sono stati vanificati. Difatti questa nuova disposizione pone all'attenzione, l' alternatività della procedura dell'esecuzione mobiliare ex art. 518 c.p.c. rispetto alle forme di pignoramento delle auto del debitore, oculatamente presa in esame dalla riforma precedente. In altre parole, la procedura prevista dall'art. 521 bis c.p.c preso in esame, non è piu obbligatoria ma alternativa a quella prevista dall'art 518 c.p.c per le esecuzioni mobiliari. Anche la competenza dell' IGV è stata ulteriolmente modificata. Difatti in caso di assenza dell'istituto autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, infatti sarà possibile rivolgersi all'ivg piu vicino. Un ulteriore modifica riguarda una deroga all'art. 497 c.p.c. per quel che concerne il termine massimo che il creditore ha a disposizione per proporre istanza di vendita o assegnazione, a seguito dell'avvenuto deposito della nota di iscrizione e a ruolo e delle copie conformi degli atti richiesti. Orbene tale termine non è piu di 90 giorni ma di 45. Come si è potuto capire, il nostro ordinamento anziché fare passi in avanti, va a ritroso, modificando quel qualcosa che di positivo e favorevole era stato fatto!

Leggi anche "Pignoramento veicoli: la marcia indietro della riforma"

g.a.deprisco@gmail.com



Art. 521-bis. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da immediata comunicazione al creditore pignorante a mezzo posta elettronica certificata; ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.


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