Modificate anche le regole per il trattamento IVA delle prestazioni di servizi sugli stessi

di Valeria Zeppilli - Dal 2017 non ci si potrà più sbagliare: la definizione di beni immobili si adegua ai principi di diritto dell'Unione Europea, con conseguente ridimensionamento delle problematiche interpretative che sino ad oggi riguardavano le prestazioni che a fini IVA possono considerarsi relative agli stessi e la conseguente applicazione dell'apposita aliquota.

Cosa si intende per bene immobile

Più nel dettaglio per bene immobile deve oggi intendersi, fugando via ogni dubbio in proposito:

- una parte specifica del suolo;

- una parte specifica di superficie;

- una parte determinata di sottosuolo;

- una qualsiasi parte su cui è possibile costituire diritti di proprietà e possesso;

- qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;

- qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto e per tanto rientrano in questa fattispecie porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

In altre parole oggi deve ritenersi che con il termine bene immobile si faccia riferimento a tutto ciò che, rispetto al suolo o al fabbricato al quale è asservito, sia fisso e permanente, a prescindere da uno specifico accatastamento.

Elementi architettonici complementari

Va notato, in particolare, che in forza della nuova e chiara definizione di bene immobile, all'interno della categoria rientrano anche beni che, tecnicamente, potrebbero essere considerati autonomi rispetto all'immobile al quale afferiscono ma che, invece, sono presupposto fondamentale affinché quest'ultimo sia fruibile.

Ci si riferisce agli elementi architettonici complementari, come gli ascensori o le finestre, le cui sostituzione, riparazione o manutenzione da ora in poi saranno quindi assoggettate all'aliquota IVA relativa ai beni immobili.

Valeria Zeppilli

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