Il 10 febbraio il Senato ha definitivamente approvato la legge recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Il 10 febbraio il Senato ha definitivamente approvato la legge recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, il cui testo è il risultato dell'unificazione di alcune iniziative parlamentari. La legge ha lo scopo di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana consentendo il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Essa assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Presupposti per l'accesso alle tecniche è l'inefficacia dei metodi terapeutici: tale prescrizione sottolinea il carattere non curativo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
(PMA), che non può far configurare il diritto di accesso a tali tecniche come rientrante nel diritto individuale alla salute. Nel caso delle tecniche di PMA i soggetti sterili restano tali e l'intervento riguarda non diritti o cure individuali ma un sostegno alla coppia e quindi a due soggetti, interessando poi i diritti e la condizione di un terzo soggetto, il bambino. Per tali ragioni la legge impone prima di tutto di fare un tentativo terapeutico, indagando e tentando di curare il paziente; solo dopo, in subordine, si potrà intervenire superando tecnicamente l'ostacolo. La legge prevede inoltre interventi contro la sterilità e l'infertilità, al fine di attivare una strategia di prevenzione e ricerca per ridurre l'incidenza dei casi di sterilità. Modificando la legge 29 luglio 1975, n. 405, la legge introduce una funzione ulteriore del servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità per orientare i soggetti sterili verso le procedure di adozione. La legge prevede l'obbligo di accertare e tentare di rimuovere le cause impeditive della procreazione ovvero la sterilità (incapacità a concepire) e l'infertilità (incapacità a portare a termine la gravidanza). Si prevede l'obbligo di documentare con atto medico la sussistenza dei requisiti richiesti. Si indicano i seguenti principi di base di natura obbligatoria da seguire nell'applicazione delle tecniche: gradualità per contenere l'invasività e consenso informato
. Sono vietate le tecniche di tipo eterologo (tecniche che prevedono l'utilizzo di gameti di cui uno almeno proveniente da soggetto estraneo alla coppia). Tale divieto si spiega per l'esigenza di garantire al bambino determinati diritti anche di natura sociale e psicologica. La legge consente l'accesso alle tecniche alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile. In ogni fase delle tecniche di PMA è previsto il consenso informato
per rendere consapevole la coppia delle conseguenze pregiudizievoli dovute alle elevate percentuali di insuccesso, alle conseguenze sanitarie, psicologiche, bioetiche e giuridiche di una scelta che inciderà sulla vita della coppia e del nascituro. L'informazione che il medico deve fornire deve essere completa ed analitica e riguarda anche la possibilità di ricorrere in via alternativa all'adozione dei minori e dell'affido. E' prevista anche una completa informazione sui costi. Considerata l'importanza dell'atto, che comporta conseguenze giuridiche sia per la coppia che per il nascituro, si prevede un decreto dei Ministri della salute e della giustizia per la determinazione delle modalità di raccolta del consenso. Il consenso è raccolto dal medico responsabile della struttura autorizzata e deve essere espresso congiuntamente dalla coppia. Esso è valido dopo sette giorni dalla sua espressione per favorire un eventuale ripensamento. Tale volontà è poi sempre revocabile fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Il medico responsabile della struttura autorizzata può rifiutarsi di procedere per carenza dei requisiti richiesti o per motivi medico-sanitari, ma deve fornire una motivazione scritta alla coppia richiedente sulle ragioni del rifiuto. La legge attribuisce al Ministro della salute il potere di definire delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di PMA che si possono praticare. Tale esigenza risponde alla necessità di garantire che le tecniche siano sempre sicure soprattutto per il nascituro. La previsione di linee guida è certamente strumento di flessibilità della norma per supportare la rapida evoluzione delle tecniche ed è preferibile all'indicazione analitica nella legge, che altrimenti potrebbe diventare presto obsoleta. Le linee guida sono vincolanti per i centri e aggiornate ogni tre anni. La legge detta alcune disposizioni a tutela del nascituro, relative allo stato giuridico del nato. Il nato è figlio legittimo o figlio riconosciuto della coppia che ha espresso il consenso informato. Il divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre tutela eventuali bambini nati con l'applicazione di tecniche eterologhe in violazione della legge. La legge detta inoltre disposizioni dedicate alla regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, per porre fine all'attuale situazione di totale anarchia dei centri che praticano le tecniche di PMA. Le regioni stabiliranno i requisiti tecnico-sanitari e i centri dovranno essere autorizzati e iscritti nell'apposito registro istituito dalla legge. In base alla nuova legge sono previste sanzioni per la violazione del divieto di fecondazione eterologa, dell'obbligo di acquisire il consenso informato, per la violazione dei requisiti soggettivi posti dalla legge stessa, per la commercializzazione di gameti o embrioni o per la surrogazione di maternità. La legge definisce la clonazione umana riproduttiva e la vieta, prevedendo la sanzione della reclusione da dieci a venti anni e la multa da 600.000 a 1.000.000 di euro, nonché l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Per questo delitti non sono punibili l'uomo e la donna ai quali sono applicate le tecniche. La legge vieta altresì qualsiasi forma di sperimentazione sull'embrione umano. Si consente la ricerca clinica per fini terapeutici o diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso. Sono vietate la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla legge; ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche; interventi di clonazione mediante scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere; la crioconservazione a la soppressione di embrioni, ferma restando quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978 che disciplina l'aborto. La produzione di embrioni è consentita nei limiti strettamente necessari ad un unico impianto e per un numero non superiore a tre. Per consentire al Parlamento di seguire l'evoluzione dell'accesso alle tecniche sulla base di dati completi raccolti dal registro succitato, è prevista una relazione annuale predisposta dal Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge. Data l'incidenza delle tecniche su valori fondamentali intimamente connessi a convinzioni morali che possono rispondere a diverse sensibilità, si prevede l'obiezione di coscienza per il personale sanitario. Per porre rimedio alla presenza in Italia di qualche decina di migliaia di embrioni congelati sui quali non si hanno dati precisi, la legge prevede di procedere, prima di tutto, ad una ricognizione, individuando quelli di cui sono noti i genitori. Con decreto del Ministro della salute saranno poi definiti termini e modalità per la conservazione di tali embrioni. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, la legge istituisce, presso il Ministero della salute, il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

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