L'INPS, con messaggio 4152 del 17 aprile 2014, fornisce chiarimenti in merito al contenuto del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, contenente una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a semplificare alcune tipologie contrattuali, con particolare riguardo ai contratti a tempo determinato e all'apprendistato.

L'Istituto affronta i risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva rinviando le indicazioni per le altre disposizioni contenute nel provvedimento, concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/84, a dopo l'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Per i contratti a tempo determinato, è l'articolo 1 del D.L. 34/2014 che interviene sulla disciplina che regola la materia e, con particolare riferimento alle cause, fa venir meno - a far tempo dal 21 marzo 2014 - le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. "E' sempre consentita l'apposizione di un termine al contratto

di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto, comprese le eventuali proroghe, non superi trentasei mesi. La nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta "acausalità", viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato." Nell'introdurre un contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce dei casi di esclusione, tra i quali, le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

In relazione al citato regime di esenzione, l'Istituto precisa che, ai fini della sua operatività, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono sull'operatività del beneficio che prevede - nelle aziende con meno di venti dipendenti - la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Per l'apprendistato, la più rilevante modifica operata dal D.L. 34/2014 riguarda l'abrogazione di tutte le norme che subordinavano l'assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.

L'eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

"Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: il piano formativo individuale dell'apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; nell'apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni; nell'apprendistato di primo livello, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo."

Infine l'INPS, ricordando che l'articolo 2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine, precisa che a decorrere dal 2014 (articolo 1, comma 135 della L. 27 dicembre 2013, n. 147) la restituzione può avvenire in misura integrale. Nei casi di stabilizzazione, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla legge di riforma del mercato del lavoro.

"Tale restituzione contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l'assunzione successiva al rapporto a tempo determinato avvenga con contratto di apprendistato. In merito poi alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013."

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