In virtù di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 22-bis, della L. 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria, che ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, l'INPS, con circolare n. 109 del 5 agosto 2011, fornisce le prime indicazioni operative. In particolare l'Istituto precisa che il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro ed al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Nella circolare vengono inoltre fornite tutte le indicazioni relative all'importo del contributo e decorrenze, alle prestazioni soggette al contributo, al trattamento fiscale del contributo, alle modalità di effettuazione della trattenuta nonché le istruzioni contabili.

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