Cassazione: filmare effusioni tra minori integra reato anche se le riprese restano private
Luisa Foti |

Cassazione: filmare effusioni tra minori integra reato anche se le riprese restano private

Le riprese di effusioni tra un ragazzo e una minorenne, integrano reato, anche sele stesse restano private senza avere diffusione. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha specificato che tale comportamento integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico. La terza sezione penale del Palazzaccio, con la sentenza n. 11997/2011, ha condannato ai sensi dell'art. 600-quater c.p. un ragazzo di 25 anni colpevole di aver filmato le effusioni amorose a sfondo sessuale tra una sua amica minorenne e un ragazzo che la minorenne frequentava all'epoca dei fatti . La Corte, rigettando il ricorso del venticinquenne, ha spiegato che non importa se “la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di una struttura rudimentale e non idonea alla diffusione del prodotto su vasta scala”, potendo bene il comportamento del ragazzo integrare il delitto contestatogli. “Non vi è dubbio – ha concluso la Corte - che una condotta apparentemente minima come quella dell'imputato, sia pure inquadrabile nell'ambito della ragazzata, possa rappresentare un'aggressione al bene giuridico”.

Altre informazioni sulla sentenza

In questo modo, la terza sezione penale della Suprema Corte ha convalidato la condanna di cui all'art. 600 quater c.p. nei confronti di un 25enne milanese colpevole di avere realizzato, insieme ad altri due amici, delle riprese filmate di effusioni amorose a sfondo sessuale tra un'amica minorenne e il ragazzo che lei frequentava all'epoca. Come ricostruisce la sentenza 11997, i tre amici, dopo aver marinato la scuola, insieme ad un'altra loro compagna (la vittima), e al ragazzo di questa si erano recati a casa del giovane imputato dichiarando che sarebbero usciti e invitando la ragazza e il suo partner a mettersi a loro agio. Nella camera da letto i tre amici avevano predisposto una telecamera che era stata avviata prima che i tre uscissero. Risultato, le immagini riproducenti le scene di effusioni tra i due ragazzi in seguito erano state mostrate ad altri tre amici. In seguito a questo episodio la ragazza era entrata in crisi e aveva accusato disturbi psichici e alimentari. Da qui la denuncia. Un gioco tra ragazzi che secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso del 25enne, deve essere punito senza sconti e non importa se ''la condotta incriminata sia posta in essere nell'ambito di una struttura rudimentale e non idonea alla diffusione del prodotto su vasta scala''. La cosa importante, avverte Piazza Cavour, e' quello di non creare una ''zona franca caratterizzata dall'impunita' per quei comportamenti nei quali lo sfruttamento del minore per la produzione del materiale pornografico, nonche' la sua diffusione, avvengano in maniera artigianale e per una cerchia limitata di soggetti''. Ragionando a questo modo, avverte la Suprema Corte, ''si finirebbe per snaturare la ratio di una disposizione che ha inteso predisporre una tutela anticipata, ampia e progressiva dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori, con particolare riguardo alla sfera sessuale''. In conclusione la Cassazione rileva come ''non vi e' dubbio che una condotta apparentemente minima come quella dell'imputato, sia pure inquadrabile nell'ambito della ragazzata, possa rappresentare un'aggressione al bene giuridico''.


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