Avv. Roberto Cataldi |

Camera approva modifiche a norme su remissione tacita della querela

L'Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge che ha per oggetto "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela". Oggi l'Art. 152 del codice penale, dispone che "Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". La proposta di legge vuole ora occuparsi di quei procedimenti dei quali i querelanti si disinteressano fin dalle prime fasi. Come si legge nella relazione introduttiva, la proposta di legge mira "a integrare l'articolo 152 del codice penale, prevedendo l'inserimento, nei decreti e negli avvisi prodromici alle varie tipologie di udienze, di appositi avvertimenti rivolti al querelante. Trattasi di avvertimenti che sollecitano la presenza in aula del querelante ai fini della valutazione della reale e persistente volontà di proseguire con l'azione penale già radicata". In base alle nuove disposizioni si potrà insomma ampliare il raggio delle situazioni in cui sarà possibile considerare rimessa tacitamente la querela in caso di inerzia del querelante o di fatti accaduti da cui si renda palese la volontà di non portare avanti il procedimento. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Vai al testo della proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela ovvero quando il querelante, pur ritualmente notificato, non è comparso all'udienza senza addurre giustificato motivo».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione e all'identificazione della persona che la propone. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela. L'autorità che riceve la querela provvede, altresì, alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reato perseguibile a querela, l'avviso contiene, altresì, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».

Art. 4.

1. All'articolo 420-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nei reati perseguibili a querela, le disposizioni del presente articolo si applicano anche al querelante che non sia comparso all'udienza».

Art. 5.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«f-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento ad querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».

Art. 6.

1. All'articolo 552 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

«b-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è, altresì, nullo quando sia stato omesso l'avvertimento al querelante di cui alla lettera b-bis) del comma 1».

Art. 7.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d), e) e f-bis)».



Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi